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Sentenza — n. 15401/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15401/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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di:Stampone Luciano nato a San Giuseppe Vesuviano il 08/03/1983Nel procedimento penale in cui è parte civile:Agriconserve Rega Soc. Cooperativa Agricolaavverso la sentenza del 10/10/2025 del Tribunale di Torre annunziataVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;letta la memoria presentata nell’interesse della parte civil con cui si chidel’accoglimento del ricorso del P.g.RITENUTO IN FATTO1.

Regesto Legislator

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art. 507 c.p, art. 507 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15401/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.Deve innanzi tutto essere chiarito che la sentenza impugnata, emessadal Tribunale, avendo ad oggetto reato a citazione diretta, quello di furtoaggravato, come contestato in imputazione, era unicamente ricorribile percassazione e non appellabile.

Parole chiave

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indagine penale suppletiva ricusazione del pubblico ministero indagine per furto chiusura dell'istruzione penale furto aggravato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 507 c.p
Mentre la decisione di procedere all’integrazione ex art. 507c.p.p.
art. 507 cod. proc. pen
28030 che ha affermato che in tema di ammissione di nuoveprove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen.
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Testo completo

di:Stampone Luciano nato a San Giuseppe Vesuviano il 08/03/1983Nel procedimento penale in cui è parte civile:Agriconserve Rega Soc. Cooperativa Agricolaavverso la sentenza del 10/10/2025 del Tribunale di Torre annunziataVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata;letta la memoria presentata nell’interesse della parte civil con cui si chidel’accoglimento del ricorso del P.g.RITENUTO IN FATTO1.

E’ proposto ricorso per cassazione da parte del Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Torre Annunziata per l’annullamento della sentenza resa il10.10.2025 dallo stesso Tribunale che ha assolto STAMPONE Luciano dal reato difurto aggravato a lui ascritto.A sostegno del ricorso il P.M. deduce violazione di legge e vizio di motivazione,evidenziando di aver sollecitato l’audizione del teste Maresciallo Alfonso Robustelli,quale teste di riferimento del carabiniere Ascione, ex art. 507 c.p.p., senza ottenerealcuna risposta dal Tribunale, che in alcun modo aveva spiegato le ragioni per lequali aveva inteso non avvalersi dei suoi poteri discrezionali di integrazioneprobatoria; ciò nonostante, il Tribunale era giunto all’assoluzione dell’imputato perinsufficienza di prove circa la riconducibilità del furto all’imputato; e sulla base dimotivazione che non aveva tenuto in debito conto tutti gli elementi già emersi acarico dello Stampone.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è fondato.1.1.Deve innanzi tutto essere chiarito che la sentenza impugnata, emessadal Tribunale, avendo ad oggetto reato a citazione diretta, quello di furtoaggravato, come contestato in imputazione, era unicamente ricorribile percassazione e non appellabile.

Ed invero, la legge n. 114 del 9 agosto 2024,entrata in vigore il 25 agosto del 2024, ha previsto una modifica dell'articolo593, comma 2, sostituendo il primo periodo e prevedendo espressamente che:«Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimentoper i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2».Essendo la pronuncia del giudice monocratico stata emessa il 10.10.2025, equindi ben dopo l’entrata in vigore della riforma, al momento di proposizionedell’impugnazione il Procuratore poteva avanzare solo ricorso per cassazione enon anche appello.1.2.

Va anche premesso che avendo la novella citata vietato l’appello delpubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse dal giudicemonocratico per tutti i reati a citazione diretta, ma nulla avendo previsto in temadi ricorso per cassazione, alcuna limitazione nella proposizione dei motivi diricorso incontra l’impugnazione dello stesso organo della pubblica accusa.Pertanto, in sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze diproscioglimento pronunciate per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2 cod. proc.pen., il pubblico ministero può dedurre tutti i motivi di ricorso elencati nell’art.606 cod. proc. pen., e quindi doglianze sia in tema di violazione di legge che dimotivazione, per difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa,anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva.2.Ciò posto, passando quindi a vagliare le censure articolate in ricorso siosserva che esse sono fondate.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato a luiascritto di furto pluriaggravato, per non aver commesso il fatto.La motivazione resa nella sentenza impugnata a sostegno della conclusioneraggiunta non è, come si evidenzia in ricorso e si rileva dalla mera lettura di essa,esaustiva, essendosi limitata ad una valutazione parziale delle emergenzeprocessuali ritenute non sufficienti senza neppure prendersi in considerazione larichiesta di integrazione probatoria avanzata ex art. 507 c.p.p. dal PubblicoMinistero.Il giudice non spiega in alcun modo le ragioni per le quali ha ritenuto nonnecessaria la chiesta integrazione probatoria, e tale motivazione si sarebbe vieppiùimposta avendo, esso, al contempo valutato non sufficienti le prove raccolte.Deve precisarsi al riguardo che – come evidenzia il Procuratore generale nellarequisitoria scritta - l'integrazione istruttoria ha carattere eccezionale e può esseredisposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delleacquisizioni disponibili.

Mentre la decisione di procedere all’integrazione ex art. 507c.p.p. deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso delpotere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidereallo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorrettaanche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa strutturaargomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza deglielementi già sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sullaresponsabilità dell’imputato (così in motivazione Sez. 1 n. 2156 del 2020, Atilem,dep. 19/01/2021, Rv. 28030 che ha affermato che in tema di ammissione di nuoveprove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte delgiudice del dibattimento non richiede un'espressa motivazione, quando dallaeffettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi lasuperfluità di un'eventuale integrazione istruttoria.).Tuttavia, nel caso di specie non pare possibile desumere neppure per implicitole ragioni del rigetto della richiesta, considerato che l’ordito motivazionale rendedifficoltosa anche l’individuazione delle ragioni che hanno determinato l’assoluzionedell’imputato sulla base degli elementi di prova già acquisiti agli atti.3.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversapersona fisica.Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste asostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti(cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che inmotivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con ritocamerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione dellespese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraversomemorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela deipropri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alladecisione).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTorre Annunziata in diversa persona fisica.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA SESSA ROSSELLA CATENA