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Ordinanza — n. 15397/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15397/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15397/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le di Chieti;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOL’imputato ricorre avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ai sensidell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con lapubblica accusa per vari episodi di furto.Con il ricorso, il difensore dell'imputato contesta plurime violazioni dell’art.606 cod. proc. pen. ed assunte carenze motivazionali senza, peraltro, precisarealcunché circa la natura delle censure mosse.Le doglianze sono inammissibili.Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso lasentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’erroresia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez.

Regesto Legislator

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articolo 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15397/2026 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. ed applicativa della pena concordata con lapubblica accusa per vari episodi di furto.Con il ricorso, il difensore dell'imputato contesta plurime violazioni dell’art.606 cod. proc. pen. ed assunte carenze motivazionali senza, peraltro, precisarealcunché circa la natura delle censure mosse.Le doglianze sono inammissibili.Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso lasentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’erroresia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi punibilità cognizione del ricorso per cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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articolo 444 cod. proc. pen
le di Chieti;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOL’imputato ricorre avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ai sensidell’articolo 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

le di Chieti;udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOL’imputato ricorre avverso la sentenza in epigrafe pronunciata ai sensidell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con lapubblica accusa per vari episodi di furto.Con il ricorso, il difensore dell'imputato contesta plurime violazioni dell’art.606 cod. proc. pen. ed assunte carenze motivazionali senza, peraltro, precisarealcunché circa la natura delle censure mosse.Le doglianze sono inammissibili.Ai sensi dell’articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso avverso lasentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza e – solo se l’erroresia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez.

U, n. 5838del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui allalegge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) – all’erroneaqualificazione giuridica del fatto.Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversada quelli tassativamente indicati sono suscettibili di ricorso per Cassazione.Pertanto, il ricorso – per giunta, come detto, del tutto generico, neppurespiegando quali sarebbero esattamente i vizi motivazionali o le violazioni di leggedi cui ci si duole – deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrentedeve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dicui al dispositivo in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano Cavallone Luca Pistorelli