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Sentenza — n. 15336/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15336/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e Dinesh Asantha Kumura nato in Sri Lanka il 02/01/1988avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Procuratore Maria LuisaMiranda, che ha chiesto di annullare con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dal Tribunale diCatania, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UmagiliyageDinesh Asantha Kumura per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., perdifetto di querela.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15336/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dal Tribunale diCatania, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UmagiliyageDinesh Asantha Kumura per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., perdifetto di querela.2.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero ritiro dell'azione giudiziaria omissione del ministero pubblico ammissione del pubblico ministero rinuncia al dibattimento orale licenziamento del pubblico dipendente
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Testo completo

e Dinesh Asantha Kumura nato in Sri Lanka il 02/01/1988avverso la sentenza del 07/07/2025 del Tribunale di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Procuratore Maria LuisaMiranda, che ha chiesto di annullare con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 luglio 2025 dal Tribunale diCatania, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di UmagiliyageDinesh Asantha Kumura per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., perdifetto di querela.2.

Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore generale della Repubblicapresso la Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione censurando lasentenza per errore di diritto, in quanto il giudice avrebbe erroneamente dichiaratonon doversi procedere per mancanza di querela, dando atto che, all’udienza del 7luglio 2025, il pubblico ministero aveva rinunciato all’aggravante dell’averecommesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio, precedentementecontestata. Secondo il ricorrente, il pubblico ministero non avrebbe potutorinunciare a una circostanza aggravante ritualmente contestata.

Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulle questioni di fatto edi diritto concernenti la sussistenza o meno della circostanza, non potendo limitarsia dare atto della “rinuncia” del pubblico ministero.3. L’avv. Alfio Grasso, per l’imputato, ha presentato memoria, con la quale hachiesto di rigettare il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il Tribunale, pur avendo preso atto della contestazione della circostanzaaggravante dell’avere commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (art.625, comma 1, n.7, cod. pen.), che rendeva procedibile d’ufficio il reato di furtoanche in base al diverso regime di procedibilità introdotto con d.lgs. 10 ottobre2022, n. 150, ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale sul mero rilievo cheil pubblico ministero aveva “rinunciato” all’aggravante, non considerando che, inbase al principio di irretrattabilità dell’azione penale, il pubblico ministero, in corsodi dibattimento, non ha il potere di eliminare una circostanza aggravante giàoggetto di rituale contestazione (cfr.

Sez. 4, n. 39765 del 27/11/2025, Siciliano,Rv. 288811; Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017, Davicco, Rv. 269743). Il Tribunale,pertanto, avrebbe dovuto ritenere la rinuncia priva di effetto e, in quanto tale,inidonea a incidere sul dovere del giudice di pronunciarsi sull'intera materiadevolutagli (cfr. Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861).2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio.Va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 7 luglio 2025 e,dunque, dopo l’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che hamodificato l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., stabilendo che «il pubblicoministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cuiall'articolo 550, commi 1 e 2».Questa Corte ha già affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, ilprincipio del “tempus regit actum”, come specificato da Sezioni Unite Lista,«comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunziadella sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione»(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528).Nel caso in esame, dunque, già trovava applicazione il nuovo regimeimpugnatorio di inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze diproscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e ilricorso per cassazione costituiva l’unico rimedio esperibile dal rappresentante dellapubblica accusa contro la sentenza impugnata.

Il rinvio conseguenteall’annullamento, pertanto, va disposto non al giudice competente per l’appello,come previsto dall’art. 569, comma 4, cod. proc. pen. (per i casi di ricorsoimmediato per cassazione), ma al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diCatania, in diversa persona fisica.Così deciso, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini