Sentenza — n. 15132/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAvedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore, avv. Carla Montarolo, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lacondanna di Giovanni Fabbro in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.consistito nel furto di una bicicletta, sottratta dal cortile di un condominio.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 611 cod. proc. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 15132/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Carla Montarolo, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lacondanna di Giovanni Fabbro in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.consistito nel furto di una bicicletta, sottratta dal cortile di un condominio.2.
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vedimento impugnato ed il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di annullare senza rinvio lasentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore, avv. Carla Montarolo, che ha chiestol’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato lacondanna di Giovanni Fabbro in ordine al reato di cui all’art. 624-bis cod. pen.consistito nel furto di una bicicletta, sottratta dal cortile di un condominio.2.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo duemotivi con i quali, in sostanza, si chiede una riqualificazione ai sensi dell’art. 624cod. pen.Il difensore evidenzia che la riconducibilità della condotta alla ipotesi di furtosemplice e non a quella di furto in luogo di privata dimora emerge dallaricostruzione del fatto come fornita dai giudici di merito.L’imputato è stato individuato in quanto in un giorno del mese di giugno 2018,compatibile con il periodo di commissione del furto, era entrato nel cortile delcondominio, ove era parcheggiata la bicicletta, per raggiungere l’abitazione deltatuatore Nicholas Luglio, suo conoscente.L’accesso dell’imputo all’interno del cortile condominiale, quindi, eraautorizzato dall’avente diritto, ed è stato soltanto l’occasione che avevadeterminato l’insorgere del proposito criminoso.Secondo la difesa, in tale situazione non è configurabile il delitto di cui all’art.624-bis cod. pen., il quale postula un nesso finalistico tra ingresso nel luogo diprivata dimora (o in una pertinenza) e impossessamento del bene, non essendoinvece sufficiente un legame meramente occasionale.3.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta.Il 24 marzo 2026 il difensore dell’imputato ha trasmesso una memoria,tardiva, contenente soltanto la trascrizione delle conclusioni, adesive a quelle dellaparte pubblica.4. Il ricorso è fondato.5. Il collegio ritiene di dare continuità al principio secondo cui, ai fini dellaconfigurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tral'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nessofinalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento diun'occasione propizia (Sez. 4, n. 3716 del 11/01/2023, Rombaldoni, Rv. 284090– 01;
Sez. 4, n. 18792 del 28/03/2019, D’Ambrogio, Rv. 276087 – 01; Sez. 5, n.21293 del 01/04/2014, Licordari, v. 260225 – 01 che ha spiegato come il testodell'art. 624 bis cod. pen., novellato dall'art. 2, comma secondo, della legge n.128 del 2001, pur ampliando l'area della punibilità in riferimento ai luoghi dicommissione del reato, non ha, invece, innovato in ordine alla strumentalitàdell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, giàpreteso dalla previgente normativa ex art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen.).Nella specie, in base alla stessa ricostruzione dei giudici di merito, coincidentecon quella esposta in ricorso, l’imputato era autorizzato a recarsi nella pertinenzadell’immobile per raggiungere l’abitazione di un terzo soggetto e, pertanto, si èlimitato ad approfittare di una occasione propizia.6.
Discende che il fatto deve essere qualificato ai sensi dell'art. 624 cod. pen.e che detto reato si è estinto per remissione di querela.Le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato. P.Q.MQualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 cod. pen., annulla senza rinvio lasentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone lespese del procedimento a carico del querelato.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Rossella Catena