Italian Supreme Court dismisses appeal regarding legal qualification due to prior plea bargain waiver.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant had previously waived all remaining grounds for appeal through a plea agreement. The defendant argued that the legal qualification of the crime should be challenged under Article 455 of the Penal Code rather than Article 453. The court ruled that the dispositive power granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure includes preclusive effects on subsequent proceedings, rendering the waiver of appeal grounds binding even on the Supreme Court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The dispositive power granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, when exercised to agree on a reduced sentence, has preclusive effects on the subsequent interplay of proceedings, including the judgment of legality, thereby barring the filing of a cassation appeal regarding matters waived by the interested party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato Ciro Rega ricorre avverso la sentenza emessa (anche) nei suoiconfronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta diconcordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 453cod. pen. contestato al capo 6).2. L’unico motivo proposto ─ che contesta la qualificazione giuridica del fattoai sensi dell’art. 453 cod. pen. invece che 455 cod. pen.
─non è consentito allaluce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso percassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessatoabbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il poteredispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limitala cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente aquanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. tra le ultime (Sez. 5, n. 29243del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone,Rv. 277196).Nella specie l’imputato ha concordato con il Pubblico ministero una riduzionedi pena, con rinuncia, ex art. 599 bis cod. proc. pen., a tutti i restanti motivi diappello, tra cui è compreso quello sulla qualificazione giuridica del fatto.3. Consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e dellasomma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.Così deciso il 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta Maria Morosini Rossella Catena