Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15108/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal appeal judgment for civil effects due to lack of strengthened reasoning and failure to renew evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15108/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding civil liability, ordering a remand to the civil court of appeal. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by failing to renew testimonial evidence after the victim's death and by providing insufficient reasoning for reversing an acquittal. The court held that a strengthened motivation is mandatory when overturning an acquittal, requiring a direct re-evaluation of decisive testimonial evidence, which was absent in the contested decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 603 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: When a second-instance judgment overturns an acquittal, the court must provide strengthened reasoning based on a direct re-evaluation of decisive testimonial evidence, which includes the necessity of renewing such evidence if the declarant is no longer available.

Parole chiave

Generato dall'IA
strengthened motivation requirement renewal of testimonial evidence overturning acquittal standards civil liability in criminal proceedings procedural due process violations collisione in una rotatoria ingiuria risarcimento del danno alla persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603 c.p.p.
pen., quantosegue.Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenzadi una motivazione rafforzata, alla omessa rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod.
Art. 622 c.p.p.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod.
Art. 573 c.p.p.
pen.,non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, ladisposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod.
art. 603 c.p
pen., quantosegue.Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenzadi una motivazione rafforzata, alla omessa rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p.
art. 611 cod. proc. pen
Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs.
art. 573 cod. proc. pen
pen.,non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, ladisposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando lacostituzione di parte civile intervenuta – come detto - prima dell’entrata in vigore ditale norma risalente al 30 dicembre 2022.
art. 622 cod. proc. pen
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 16131 del 20/12/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ppello di Reggio calabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore,LUCA SCIARRETTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata.Letta la memoria dell’avv. Riccardo Misaggi, difensore di fiducia dell’imputato,con cui si insiste nell’annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 2.12.2025, la Corte di Appello di Reggio Calabria, inriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di Ingrosso Gabriele,che l’aveva assolto dal reato di lesione personale ai danni di Gaudio Vincenzo, ha,su appello degli eredi della parte civile, deceduta nel corso del processo, dichiaratoil predetto responsabile civilmente e lo ha condannato al risarcimento del danno infavore degli indicati eredi.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico articolato motivo proposto, di seguitoenunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quantosegue.Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’assenzadi una motivazione rafforzata, alla omessa rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale ai sensi dell’art. 603 c.p.p. relativamente alla mancata nuovaescussione dei testi Romeo Giancarlo, Coluccio Antonio e Salerno Raffaele.

Deducealtresì la violazione delle regole di valutazione della prova dichiarativa e iltravisamento di alcune prove. Lamenta altresì vizio di motivazione con riferimentoall’affermazione di responsabilità dell’imputato nonostante la ritenuta attendibilitàdella sua versione dei fatti.In particolare segnala che la Corte di appello ha proceduto a riformare lasentenza assolutoria attribuendo diversa valutazione all'attendibilità della personaoffesa, nelle more del giudizio di primo grado deceduto, senza procedere allarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rispetto alle altre prove testimoniali, masoprattutto senza adottare le garanzie compensative richieste dalla giurisprudenzadi legittimità in caso di impossibilità, come nel caso di specie, di riescussione deldichiarante.

A ciò si aggiunga il superficiale, parziale e soprattutto travisatoriferimento alle testimonianze rese da Romeo Giancarlo (gestore del bar davanti alquale sono accaduti i fatti) e Coluccio Antonio, che vi ha assistito per essersitrovato nelle vicinanze al momento dell'accadimento; deposizioni che avvalorano laricostruzione alternativa dell’urto della persona offesa allo spigolo della porta delbar; ma ciò nonostante la sentenza ritiene che invece l’urto sia da attribuire ad unaspinta dell’imputato che ha sì ammesso di averla data ma solo per divincolarsi dallapersona offesa.

Circostanza questa che esclude l’animus laedendi.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso, proposto avverso la sentenza d’appello, che, in riforma dellapronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato la responsabilità ai fini civilidella ricorrente, è fondato.Rispetto ad esso – è il caso di precisare sin d’ora per i riflessi che la nuovanorma ha anche sul tipo di valutazione che questa Corte deve compiere oltre chesul modus procedendi - non trova applicazione, ratione temporis, la disposizione dicui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando la costituzione diparte civile intervenuta all’udienza del 24.1.2022, ossia prima dell’entrata in vigoredi tale norma risalente al 30 dicembre 2022 (così Sez.

U, n. 38481 del 25/05/2023,D., 6 Rv. 285036 – 01 che hanno ritenuto che la disposizione in parola si applichialle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei qualila costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione).Tanto premesso, si osserva che, la Corte territoriale, nell’operare le valutazionidi merito di sua competenza, è, tuttavia, incorsa nei vizi denunciati dall’imputato.Ed invero, pur risolvendosi la decisione nel ribaltamento della pronunciaassolutoria di primo grado, la Corte territoriale ha ritenuto l’attribuibilità del fattoall’imputato - esclusa invece dal Tribunale per non essersi raggiunta la prova intermini di certezza nonostante le deposizioni rese da alcuni testimoni – senzaprocedere alla rinnovazione delle testimonianze diverse da quella della personaoffesa, nelle more deceduta.

E ciò, sebbene la rinnovata valutazione posta a basedella sua decisione impingesse anche le dichiarazioni degli altri testi e dello stessoimputato. Con la conseguenza che la decisione deve ritenersi assunta in violazionedell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, e non solo.Infatti, tenuto conto dell’interpretazione data da questa Corte nel suo massimoconsesso, è ormai principio consolidato – non superato dalla nuova formulazione delcomma 3-bis dell’art. 603 del codice di rito (introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. i,n 1, del d.lgs. del 10.10.2022, entrato in vigore, in parte qua, il 30.12.2022), chenon ha sostanzialmente inciso sull’assetto interpretativo precedente avendo essaunicamente precisato la riferibilità dell’obbligo di rinnovazione al solo caso di provedichiarative assunte in dibattimento o all’esito di integrazione probatoria dispostanel giudizio abbreviato - che il giudice di secondo grado il quale riformi (anche soloai fini civili) la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diversoapprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, debba obbligatoriamenterinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio (Sez.

U n. 22065 del28.1.2021, Cremonini, Rv.281228-02; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta,Rv. 267491 - 01); laddove nel caso di specie, come detto, il giudice di secondogrado non solo non ha proceduto a detta rinnovazione - che imponeva il riesame,quanto meno, dei due testi indicati nella sentenza impugnata e dell’imputato - maha anche finito quindi col ribaltare la pronuncia assolutoria senza offrire unamotivazione esaustiva a sostegno, che desse cioè adeguatamente conto delleragioni per le quali si dovesse addivenire ad una conclusione diversa - opposta - daquella di primo grado; ragioni che, per essere apprezzabili allorquando si versa,come nel caso in esame, nell’ipotesi del ribaltamento della pronuncia assolutoria,devono evidentemente confrontarsi analiticamente con quelle poste a base deldiverso pronunciamento, implicante la diversa valutazione.L’obbligo motivazionale rafforzato è invero strettamente collegato a quello,oramai consacrato nella disposizione normativa di cui all’art. 603, di rinnovazionedelle prove dichiarative decisive quale presupposto dell'adempimento dell'onere dimotivazione aggravata e si fonda sul riconoscimento della complessità dellevalutazioni che sostengono la riforma del giudizio che ribalta l'assoluzione cuiconsegue la affermazione della conseguente necessità che la forza motivazionaledella sentenza di secondo grado si esprima non solo su argomenti "logici", ma siconsolidi anche attraverso l'apprezzamento diretto delle fonti di prova dichiarativa.In buona sostanza, la Corte di appello, pur avendo ritenuto, a differenza delgiudice dell’assoluzione, la parte civile attendibile e in buona sostanza riscontrata oquanto meno non smentita da altre deposizioni, anch’esse rivalutate, einattendibile invece l’imputato (o comunque non dirimente quanto da lui sostenuto),non ha proceduto alla rinnovazione istruttoria, che, come evidenzia la difesa inricorso, si sarebbe resa vieppiù necessaria tenuto conto della sopravvenutaimpossibilità di escutere la persona offesa, nelle more deceduta, ed ha finito quindianche col rendere una motivazione non rafforzata.E’ solo il caso, infine, di precisare che in tema di rinnovazione della provadichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma dellasentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della provadichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio diprimo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazioneprobatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di talidichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (Sez. 3, Sentenzan. 16131 del 20/12/2022, dep. 17/04/2023, Rv. 284493 – 02).2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essereannullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 622 cod. proc. pen.,non trovando applicazione, ratione temporis, come già sopra esposto, ladisposizione di cui al nuovo comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., risultando lacostituzione di parte civile intervenuta – come detto - prima dell’entrata in vigore ditale norma risalente al 30 dicembre 2022. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Così deciso il 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA SESSA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI