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Sentenza — n. 15107/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15107/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15107/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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i BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTARITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di Mendola Luigi avversol’ordinanza emessa il 30.10.2025 dal Tribunale di Bari, di rigetto dell’appello cautelarepresentato avverso l’ordinanza con la quale in data 24.7.2025 il Tribunale di Bari avevasostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico.2.A seguito di ciò, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art589 del codice di rito, da parte dell’avv. Raffaele Quarta, quale difensore e procuratorespeciale dell’imputato, all’uopo espressamente incaricata di rinunciareall’impugnazione come da procura speciale rilasciata dal Mendola.La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15107/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Raffaele Quarta, quale difensore e procuratorespeciale dell’imputato, all’uopo espressamente incaricata di rinunciareall’impugnazione come da procura speciale rilasciata dal Mendola.La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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braccialetto elettronico sospensione di pena ritiro della querela penale diritti del detenuto ritiro dell'effetto sospensivo remissione della pena
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Testo completo

i BariUdita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTARITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di Mendola Luigi avversol’ordinanza emessa il 30.10.2025 dal Tribunale di Bari, di rigetto dell’appello cautelarepresentato avverso l’ordinanza con la quale in data 24.7.2025 il Tribunale di Bari avevasostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico.2.A seguito di ciò, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art589 del codice di rito, da parte dell’avv. Raffaele Quarta, quale difensore e procuratorespeciale dell’imputato, all’uopo espressamente incaricata di rinunciareall’impugnazione come da procura speciale rilasciata dal Mendola.La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett.

d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA SESSA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI