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Ordinanza — n. 14974/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14974/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a del 06/11/2025 del TRIBUNALE di Busto ArsizioUdita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Busto Arsizio,applicava ad Hamdi Pacha Mohamed Ayoub la pena concordata tra le parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.2. Il ricorso proposto dall’imputato consta di un unico motivo con il quale vienelamentata l’assenza di motivazione, da parte del Giudice, sulla congruità della penaapplicata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.In materia di applicazione pena su richiesta delle parti, il comma 2-bis dell’art.448 cod. proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «Ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Anche prima di tale modifica normativa, in ogni caso, la giurisprudenza deltutto pacifica di questa Corte escludeva la possibilità di proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc. pen.,per motivi attinenti la congruità della pena in quanto la richiesta di applicazionedella pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio dinatura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che neha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte chevi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le propriedifese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, asostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazionedell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (tra le tante, Sez. 3, n.18735 del 27/03/2001, Rv. 219852 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 4.000,da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14974/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Busto Arsizio,applicava ad Hamdi Pacha Mohamed Ayoub la pena concordata tra le parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.2. Il ricorso proposto dall’imputato consta di un unico motivo con il quale vienelamentata l’assenza di motivazione, da parte del Giudice, sulla congruità della penaapplicata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.In materia di applicazione pena su richiesta delle parti, il comma 2-bis dell’art.448 cod. proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «Ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Anche prima di tale modifica normativa, in ogni caso, la giurisprudenza deltutto pacifica di questa Corte escludeva la possibilità di proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc. pen.,per motivi attinenti la congruità della pena in quanto la richiesta di applicazionedella pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio dinatura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che neha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte chevi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le propriedifese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, asostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazionedell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (tra le tante, Sez. 3, n.18735 del 27/03/2001, Rv. 219852 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 4.000,da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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remissione della pena motivi di cassazione adeguamento della pena proporzionalità della pena modalità di calcolo dell'ammenda revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Busto Arsizio,applicava ad Hamdi Pacha Mohamed Ayoub la pena concordata tra le parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.2.
art. 616 cod. proc. pen
219852 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 4.000,da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a del 06/11/2025 del TRIBUNALE di Busto ArsizioUdita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Busto Arsizio,applicava ad Hamdi Pacha Mohamed Ayoub la pena concordata tra le parti ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen.2. Il ricorso proposto dall’imputato consta di un unico motivo con il quale vienelamentata l’assenza di motivazione, da parte del Giudice, sulla congruità della penaapplicata.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.In materia di applicazione pena su richiesta delle parti, il comma 2-bis dell’art.448 cod. proc. pen., introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che «Ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Anche prima di tale modifica normativa, in ogni caso, la giurisprudenza deltutto pacifica di questa Corte escludeva la possibilità di proporre ricorso percassazione avverso la sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cod. proc. pen.,per motivi attinenti la congruità della pena in quanto la richiesta di applicazionedella pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano un negozio dinatura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che neha accertato la correttezza, non è revocabile unilateralmente, sicché la parte chevi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così rinunciato a far valere le propriedifese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per cassazione, asostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con l'impostazionedell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute (tra le tante, Sez. 3, n.18735 del 27/03/2001, Rv. 219852 – 01).Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento di una somma, che si reputa equo fissare in euro 4.000,da versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO MORRA ROSSELLA CATENA