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Ordinanza — n. 14972/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14972/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14972/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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el 03/12/2025 del TRIBUNALE di VareseUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è del Tribunale di Varese, con la quale è stata applicata aTsabaurashvili Revazi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministerodi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 266,67 di multa - in relazione ad un tentativo di furtopluriaggravato in concorso, con recidiva.2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14972/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata è del Tribunale di Varese, con la quale è stata applicata aTsabaurashvili Revazi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministerodi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 266,67 di multa - in relazione ad un tentativo di furtopluriaggravato in concorso, con recidiva.2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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revisione in materia penale tentata rapina commisurazione della pena per rapina concorso materiale di reati guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
La sentenza impugnata è del Tribunale di Varese, con la quale è stata applicata aTsabaurashvili Revazi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedurade plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e– ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

el 03/12/2025 del TRIBUNALE di VareseUdita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è del Tribunale di Varese, con la quale è stata applicata aTsabaurashvili Revazi la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministerodi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 266,67 di multa - in relazione ad un tentativo di furtopluriaggravato in concorso, con recidiva.2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett.

c) cod.proc. pen., in quanto la sentenza sarebbe nulla, non essendovi riportato il capo d’imputazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difettodi correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto eall’illegalità della pena o della misura di sicurezza.Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso avverso provvedimento nonimpugnabile, esso riguardando aspetti – come la mancanza dell’imputazione nel testo dellasentenza – che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d’impugnazione della sentenza dipatteggiamento.Del resto, tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determinala nullità della sentenza a norma dell'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non è previsto il capodi imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato benpossono desumersi dal complessivo contenuto della decisione (ex multis, Sez.3, n.48348 del29/09/2017, P.G. in proc.

Cappello e altro, Rv. 271882; Sez. 2, n. 5500 del 09/10/2013 -(dep. 2014), Cinel, Rv. 258197-01; Sez. 3, n. 39894 del 28/5/2014, P.G. in proc. Bollini, Rv.260385-01).2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., all’inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedurade plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e– ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) -anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 26/02/2026Il consigliere estensore Il presidenteTiziano Masini Rossella Catena