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Ordinanza — n. 14966/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14966/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14966/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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TRIBUNALE di MACERATAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza del 5 dicembre 2025 Tribunale di Macerata, incomposizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., haapplicato anche nei confronti di Klaudio Demiri la pena di giustizia.2. Avverso la sentenza ricorre Klaudio Demiri, a mezzo del proprio difensoredi fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazionein ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc.pen, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 14966/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza del 5 dicembre 2025 Tribunale di Macerata, incomposizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., haapplicato anche nei confronti di Klaudio Demiri la pena di giustizia.2. Avverso la sentenza ricorre Klaudio Demiri, a mezzo del proprio difensoredi fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazionein ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Parole chiave

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termini di ricorso tempestività dell'istanza di ricusazione preclusione per tardività inosservanza del termine perentorio ritardo ingiustificato proroga tardiva del termine

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza del 5 dicembre 2025 Tribunale di Macerata, incomposizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., haapplicato anche nei confronti di Klaudio Demiri la pena di giustizia.2.
art. 129 cod. proc.pen
Avverso la sentenza ricorre Klaudio Demiri, a mezzo del proprio difensoredi fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazionein ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.pen.3.
art. 27 Cost
per escludere laricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della penapatteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
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Testo completo

TRIBUNALE di MACERATAUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza del 5 dicembre 2025 Tribunale di Macerata, incomposizione monocratica, accogliendo la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., haapplicato anche nei confronti di Klaudio Demiri la pena di giustizia.2. Avverso la sentenza ricorre Klaudio Demiri, a mezzo del proprio difensoredi fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce carenza di motivazionein ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.4. Le censure dedotte risultano assolutamente generiche e solo formali edesorbitano dalle categorie di vizi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorsoavverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinentiall’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiestae la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della penao della misura di sicurezza.Inoltre, va considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa,aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo intervenuto esoneral’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordofra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succintadescrizione del fatto, con l’affermazione della correttezza della qualificazionegiuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere laricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della penapatteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del13/07/2006, Rv. 234824).Nel caso in esame, in sentenza vi è un chiaro richiamo all’insussistenza deipresupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., né sono indicati dalricorrente gli argomenti che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o ilproscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014 - dep. 2015, Rv.261802), cosicché il motivo oltre a non essere consentito è anche generico.5.

Per altro il ricorso è anche tardivo, in quanto, a seguito del deposito dellamotivazione della sentenza in data 20 dicembre 2025 e non contestualmente, lanotifica del relativo avviso interveniva per Demiri e per il difensore in data 23dicembre 2025, mentre il ricorso risultava depositato il 12 gennaio 2026, quindioltre il termine di 15 giorni in scadenza il 7 gennaio 2026.5. Alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen.6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026.Il Consigliere estensore Il Presidente