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Sentenza — n. 14954/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraudulently destructive bankruptcy conviction due to sufficient evidence and subjective intent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by two defendants challenging their conviction for fraudulently destructive bankruptcy. The defense argued that the court contradicted itself regarding bank account evidence and lacked subjective intent because the company was distinct from the debtor at the time. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the company's liquidation status and the specific accounting entries proved the fraudulent intent despite prior administrative disputes.

Regesto Legislator

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Art. 125, 546, 192, 533 cod. proc. pen.; Art. 216, comma 1, l. fall.: The conviction for fraudulently destructive bankruptcy is upheld when accounting records demonstrate the existence of funds and the defendant's knowledge of the company's insolvency, negating claims of contradictory evidence or lack of subjective intent.

Parole chiave

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fraudulently destructive bankruptcy subjective intent of crime accounting records evidence company liquidation status contradictory reasoning appeal bankruptcy fraud conviction Cassation dismissal bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 125, 546, 192, 533 cod. proc. pen.
Art. 216, comma 1, l. fall.
art. 2446 cod. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43340 del 05/10/2010, D'Achille, Rv. 248779
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Testo completo

appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che haconcluso per il rigetto dei ricorsi;letta la memoria con la quale la parte civile, Curatela Fallimentare Grinka s.r.l.,difesa dall’avv. Oreste Magnelli, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e,comunque, il rigetto dei ricorsi;letta la memoria del difensore dell’imputata Bogatchenko, avv. FrancescoCigliano, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;letta la memoria del difensore dell’imputato Florio, avv.

Franco Sammarco, che,replicando alla requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, ha insistito perl’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Catanzaro haconfermato, rispetto alla posizione dei ricorrenti, la pronuncia di condanna diprimo grado per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva commesso nellaveste, in periodi differenti, di amministratori della società fallita Grinka s.r.l.2. Propone ricorso per cassazione, innanzi tutto, a mezzo del propriodifensore di fiducia, Inna Bogatchenko, affidandosi a un unico, articolato motivo,con il quale denuncia l’illegittimità della sentenza in relazione agli artt. 125, 546,192, 533 cod. proc. pen. e 216, comma 1, l. fall., nonché contraddittorietà e/omanifesta illogicità della motivazione laddove ha ritenuto la sua condottariconducibile al delitto contestato, in contrasto con le risultanze processuali.Deduce, al riguardo, che la decisione censurata è incorsa nell’irrimediabilecontraddizione di avere, per un verso, affermato che la società non aveva contibancari e, per un altro, evidenziato che la Guardia di Finanza aveva individuatoun conto corrente, tuttavia privo di estremi, conto che, peraltro, ove fosseesistito, la Guardia di Finanza avrebbe potuto acquisire.Donde la prova del pagamento ritenuto distrattivo era stata desunta solo daun’iscrizione del libro giornale, in contrasto con i principi espressi dallagiurisprudenza di legittimità che ascrivono alle risultanze della predetta scritturacontabile valenza solo indiziaria.Inoltre, l’indicazione ritratta dal libro giornale, ossia “rimessa a soci perfinanziamento”, non avrebbe una valenza univoca potendosi al contrario riferirea una “cancellazione/rimessione” funzionale a dare corso a mere operazionicontabili funzionali alla riduzione del capitale sociale che, quando eradeterminato nella misura di quattro milioni di euro, era solo nominale, conconseguente esigenza di ricorrere alla procedura di cui all’art. 2446 cod. civ.Soggiunge che, ad ogni modo, manca, a differenza di quanto assunto dallaCorte territoriale, l’elemento soggettivo del reato perché la Lumace s.r.l., sino al29 giugno 2010, era un soggetto giuridico distinto e, in ogni caso, i debiti erarialidella stessa erano stati contestati in sede giurisdizionale, ottenendo pronuncefavorevoli.3.

Propone ricorso per cassazione anche l’imputato Franco Florio il quale, amezzo del proprio difensore di fiducia, si affida a tre motivi, di seguito ripercorsientro i limiti strettamente necessari per la decisione.3.1. Con il primo, assume nullità della sentenza in relazione agli artt. 125,546, 192, 533 cod. proc. pen. e 216, comma 1, l. fall e manifesta illogicità e inparte omessa motivazione rispetto al capo 2) dell’imputazione.Lamenta che illegittimamente è stato ritenuto provato il delitto di bancarottafraudolenta distrattiva della somma di euro 149.128,36 a titolo di restituzione difinanziamenti infruttiferi in favore dei soci in virtù della sola indicazionecontenuta nel libro giornale nonché per travisamento della prova costituita dalverbale di assemblea della società Grinka s.r.l. del 12 febbraio 2009.Evidenzia che l’effettività della restituzione non potrebbe desumersidall’iscrizione nel libro giornale della società, che assume mera valenza indiziariae deve essere oggetto di ulteriori riscontri.Sottolinea, inoltre, che la riduzione del capitale sociale era avvenuta peradeguarla al patrimonio netto, con progressiva riduzione della voce contabiledebiti verso soci in quanto, per effetto dell’operazione contabile, erano diminuiti idebiti della società nei confronti dei propri soci.Soggiunge che, dunque, le decisioni di merito hanno travisato la provacostituita dal verbale di assemblea della società fallita del 12 febbraio 2009 nelquale vi è un chiaro riferimento alla disposizione di cui all’art. 2446 cod. civ. eviene espressamente deciso di ripianare le perdite di euro 391.980,68, riducendoil capitale ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.Sottolinea, altresì, che la circostanza che il capitale sociale pari a quattromilioni di euro era stato oggetto di effettivo conferimento era smentita dalverbale di assemblea del 28 aprile 2004, elemento, questo, che era statototalmente pretermesso nella valutazione della Corte d’Appello.

Di conseguenzaassume che, poiché non era stato versato il capitale sociale, non doveva essererestituito ai soci.3.2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza in relazione agliartt. 125, 546, 192, 533 cod. proc. pen. e 216, comma 1, l. fall e manifestaillogicità e, in parte, omessa motivazione rispetto al capo 3), nella misura in cuila Corte d’Appello ha ritenuto dimostrato il delitto di bancarotta preferenzialerispetto al pagamento della somma di euro 24.000,00 alla società Palazzo FDMs.r.l. per la sola indicazione della scrittura contabile nel libro giornale.Evidenzia che, sebbene nella data del 7 marzo 2011 era stato nominato ilnuovo amministratore Cesare Florio, era stata attribuita a lui l’operazione svoltain tale data, avendo riguardo alla relazione della Guardia di Finanza, senzaeffettuare ulteriori approfondimenti.3.3.

Mediante il terzo motivo, assume la mancanza dell’elementosoggettivo della bancarotta distrattiva, e vieppiù di quella preferenziale, poiché ilcredito erariale si era significativamente ridotto a fronte dell’annullamento diplurime cartelle.CONSIDERATO IN DIRITTO1.L’unico motivo di ricorso proposto dall’imputata Bogatchenko e il primo edil terzo motivo proposto dall’imputato Florio, suscettibili di valutazione unitaria,perché sollevano questioni per la massima parte analoghe, non sono fondati, perle ragioni di seguito indicate.1.1.Innanzitutto in alcuna contraddizione è incorsa la decisione censuratarispetto alla questione dell’esistenza di un conto della società poiché, comeevidenziato chiaramente nella premessa della motivazione della stessa, sebbeneil curatore avesse appurato che non vi erano conti bancari, la Guardia di Finanzaaveva invece accertato, mediante l’esame del libro giornale, l’esistenza di unconto corrente Unicredit privo di estremi, denominato in contabilità “Unicredit-cod. 20201005”, in corrispondenza del quale erano annotati: in data 3 giugno2009 un’uscita dell’importo di euro 600.000,00 per restituzioni verso soci conindicazione “rimessa a soci per finanziamento” e, in data 18 dicembre 2009,accredito di finanziamenti soci per la somma di euro 350.000,00 euro.1.2.

Il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva è stato ritenuto accertatoin ragione della situazione di crisi conclamata della società quando sono stateposte in essere le condotte di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione.Al riguardo, occorre considerare che nelle decisioni di merito si sottolinea,in modo congruo, che sia la Relazione ex art. 33 l.fall. che quella della Guardia di2009 al 2019 e della contabilità sino alla data del 31 dicembre 2019.La regolare tenuta delle scritture postula un’attendibilità intrinseca dellerelative risultanze.

Vi è inoltre che la decisione censurata non ha considerato lacontabilità come elemento a sé stante e autosufficiente sul piano probatorio,collocando la stessa in una ricostruzione complessiva, sorretta siadall’attestazione della curatela circa la regolarità della contabilità stessa, sia edalla coerenza interna delle scritture e dalla correlazione con le riduzioni dei saldidei debiti verso soci.D’altra parte, il precedente evocato dalla difesa della Bogatchenko, ovveroSez. 5, n. 43340 del 05/10/2010, D’Achille, Rv. 248779, non appare pertinenteperché esso si limita ad affermare che le risultanze del libro giornale hannovalore indiziario da apprezzare secondo i criteri dettati dall’art. 192, comma 2,cod. proc. pen., rispetto a una fattispecie in cui non risultava alcuna annotazionedi pagamento dal libro giornale.Nel caso in esame, per contro, vi sono indicazioni puntuali nel libro giornalee la tesi che si trattasse di operazioni meramente contabili volte a riportare ilcapitale sociale nominale a quello effettivo, come congruamente osservato apag. 13 della decisione impugnata, si scontra, sul piano logico, con i nuoviconferimenti effettuati nel mese di dicembre dell’anno 2009.1.3.

Quanto all’elemento soggettivo del reato esso è congruamente motivatocon riguardo alla posizione di entrambi gli imputati, in considerazione della graveentità dei debiti tributari, senza che possa assumere rilievo la contestazione deglistessi in sede giurisdizionale. D’altra parte, è stato sottolineato, logicamente, ilfatto che nel mese di novembre dell’anno 2009 la società era stata posta inliquidazione, quale indice della situazione di crisi nella quale essa versava.2.Il secondo motivo proposto dal Florio è anch’esso non fondato.In primo luogo, quanto alle risultanze delle iscrizioni nel libro giornale sidevono qui ribadire le considerazioni effettuate nel § 1.2.Inoltre, con riferimento alla posizione del ricorrente nella società alla datadell’operazione, come evidenziato dalla decisione censurata, il 7 marzo 2011l’amministratore era lui, essendogli peraltro succeduto non già, come deduce,Cesare Florio, amministratore solo dal 23 marzo 2013, ma Felice Galli, a partire,tuttavia, dall’8 marzo 2011.3.

Pertanto i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.4. Gli imputati devono inoltre essere condannati, in solido tra loro, allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiziodalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori dilegge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, cheliquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Rossella Catena