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Ordinanza — n. 14953/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of counsel, ruling personal filing invalid under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14953/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense attorney. Although the lower court acquitted the defendant on one charge, the Supreme Court ruled that appeals against any judicial decision must be signed by a special court-registered lawyer following legislative amendments. Consequently, the court rejected the procedural defect de plano and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p., comma 5-bis; Art. 571 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against judicial decisions must be signed by a defense attorney registered on the special court roll; personal filing renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense attorney special court roll inadmissible de plano procedural defect court costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.p., comma 5-bis
L'inammissibilità checonsegue a quanto così osservato, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deveessere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della ammenda indicata in dispositivo.
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
L. n. 103 del 2017
dalla L. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez.
art. 610 c.p
L'inammissibilità checonsegue a quanto così osservato, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deveessere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della ammenda indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

ne svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUIGI BIRRITTERIRilevato che con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, inparziale riforma della sentenza emessa all’esito di giudizio ordinario dal TribunaleCollegiale di Milano in data 19.09.2024, assolto l’attuale ricorrente dal reato di cuial primo capo d'imputazione, punto 2, per non avere commesso il fatto, haconfermato la dichiarazione di responsabilità per le restanti imputazioni dibancarotta fraudolenta documentale, bancarotta impropria da operazioni dolose efalse comunicazioni sociali, rideterminando la pena principale in anni due direclusione e ridotto le pene accessorie di cui all'art. 216 u.c.

L.F. ad anni due.Considerato che, contro la sentenza della Corte di Appello, l’imputato hapersonalmente proposto ricorso articolando un unico motivo con cui deducecarenza radicale di motivazione della condanna.Ritenuto che il ricorso è inammissibile. Lo stesso è stato proposto personalmentedall’imputato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che il ricorso percassazione «avverso qualsiasi tipo di provvedimento» non può essere propostodalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e613 c.p.p. dalla L. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione(Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). L'inammissibilità checonsegue a quanto così osservato, ai sensi dell'art. 610 c.p.p., comma 5-bis, deveessere dichiarata de plano e comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della ammenda indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente