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Sentenza — n. 14948/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14948/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14948/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, cheha chiesto di rigettare i ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. Fabio Borrometi, per gli imputati, che ha chiesto diaccogliere i ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Cortedi appello di Catania, che ha riformato, limitatamente al trattamentosanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Ragusa che – per quanto qui diinteresse – aveva condannato Aprile Stefano e Sferrino Gaspare per i reati dibancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazionidolose, in relazione alle società “Prigefa Group s.r.l.” e “Sosvima s.r.l.”, entrambefallite il 28 maggio 2010.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,Aprile Stefano – nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della“Prigefa Group s.r.l.” – avrebbe tenuto le scritture contabili, in guisa da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dellasocietà (capo c).Inoltre, Aprile Stefano e Sferrino Gaspare – il primo nella qualità diamministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.”, di legalerappresentante dal 17 maggio 2004 all'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.”nonché di socio accomandatario e legale rappresentante della società“Agroalimentare di Aprile Stefano C s.a.s.”, il secondo nella qualità di legalerappresentante dall'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” – avrebberocagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento di entrambe le società.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14948/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendostate da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge,ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazionedi legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testodella sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentitarivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzionedei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta fatture fittizie omissione della contabilità irregolarità finanziarie cattiva gestione falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendostate da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge,ai sensi dell'art. 606 cod.
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Testo completo

la sentenza del 21/03/2025 della Corte di appello di Cataniavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, cheha chiesto di rigettare i ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. Fabio Borrometi, per gli imputati, che ha chiesto diaccogliere i ricorsi.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 21 novembre 2023 dalla Cortedi appello di Catania, che ha riformato, limitatamente al trattamentosanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Ragusa che – per quanto qui diinteresse – aveva condannato Aprile Stefano e Sferrino Gaspare per i reati dibancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazionidolose, in relazione alle società “Prigefa Group s.r.l.” e “Sosvima s.r.l.”, entrambefallite il 28 maggio 2010.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,Aprile Stefano – nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della“Prigefa Group s.r.l.” – avrebbe tenuto le scritture contabili, in guisa da nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dellasocietà (capo c).Inoltre, Aprile Stefano e Sferrino Gaspare – il primo nella qualità diamministratore unico e legale rappresentante della “Prigefa Group s.r.l.”, di legalerappresentante dal 17 maggio 2004 all'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.”nonché di socio accomandatario e legale rappresentante della società“Agroalimentare di Aprile Stefano C s.a.s.”, il secondo nella qualità di legalerappresentante dall'11 settembre 2006 della “Sosvima s.r.l.” – avrebberocagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento di entrambe le società.

Inparticolare, in relazione a lavori edili appaltati dalla “Agroalimentare di AprileStefano C s.a.s.” alla “Prigefa Group s.r.l.” e successivamente appaltati alla“Sosvima s.r.l.”, avrebbero cagionato un pesante «squilibrio tra le attività e lepassività della “Prigefa Group s.r.l.” e della “Sosvima s.r.l.”, tale da determinaneil successivo fallimento, in quanto, da un lato, la “Prigefa Group s.r.l.” sostenevacosti per un ammontare complessivo di euro 1.082.648,94 a fronte delpagamento, a titolo di acconto, da parte della “Sosvima s.r.l.”, della somma dieuro 432.000,00, residuando così un credito di euro 650.648,94 e, dall'altro, la“Sosvima s.r.l.” corrispondeva alla “Prigefa Group s.r.l.” l'importo di euro432.000,00, senza tuttavia richiedere alcun pagamento alla committente di fatto“Agroalimentare di Aprile Stefano C s.a.s.”, la quale beneficiava dei lavori senzasopportare alcun costo (capo e).Infine, Aprile Stefano e Sferrino Gaspare – il primo nella qualità di legalerappresentante dal 17.5.2004 all'11.9.2006 della “Sosvima s.r.l.”, il secondo nellaqualità di legale rappresentante dall'11.9.2006 della medesima società –avrebbero tenuto le scritture contabili, in guisa da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo f).2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con ununico atto, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore difiducia.2.1. Con un primo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 217, 219 e 223 leggefall.Con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta documentale di cui ai capic) ed f), rappresentano che la Corte di appello ha ritenuto che, dall'esame dei testi,fosse emerso che gli imputati avevano posto in essere degli artifizi contabili, «tracui quello di riportare in contabilità dei finanziamenti dei soci a cui non facevaseguito la restituzione agli stessi delle somme versate, che invece confluivano,mediante la creazione di una voce finanziamenti generici, nelle tasche di terzisoggetti».Tanto premesso, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbeadeguatamente valutato le deduzioni della difesa, «secondo cui una tale condotta,quantunque provata, non avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimoniodella società e dei suoi movimenti contabili, fermo restando, in ogni caso, chesarebbe rimasta indimostrata la sussistenza di una specifica volontà degli imputatidi recare pregiudizio ai creditori, ovvero di un dolo specifico».Sotto altro profilo, i ricorrenti sostengono che il reato non sarebbeconfigurabile, «tenuto conto che l’asserita sostituzione soggettiva nellarestituzione delle somme provenienti da finanziamenti dei soci» non avrebbe«causato reali ed effettive distrazioni o depauperamenti in danno della società».I ricorrenti, infine, sostengono che la sentenza impugnata sarebbecontraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello non ha ritenuto fondata larichiesta di riqualificare il fatto in bancarotta semplice.2.2.

Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 219 e 223 legge fall.Contestano la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Cortedi appello avrebbe omesso «di valorizzare la consulenza tecnica d'ufficio svolta insede civile, che quantificava in maniera sostanzialmente diversa il valore dei lavorieffettuati in favore della società Agroalimentare s.a.s.».Secondo i ricorrenti, non sarebbe stato rigorosamente provato che il valoredei lavori di cui aveva beneficiato la Agroalimentare, a seguito dell'appaltostipulato con la Sosvima, ammontasse a euro 1.082.648,94.

Invero, solo una partedelle fatture acquisite dalla pubblica accusa sarebbe sicuramente riconducibile allaAgroalimentare, atteso che in alcuni documenti contabili non risulterebbe«specificato alcun cantiere di riferimento» e in altri la destinazione dei materialipresso la Agroalimentare risulterebbe «aggiunta a penna».La consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede civile avrebbe, invece,«quantificato il valore dei lavori in questione in una somma compresa tra i350.000,00 e i 380.000,00 euro».Secondo i ricorrenti, le prove sarebbero contraddittorie.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.1.1. Il primo motivo dei ricorsi è inammissibile.I ricorrenti, invero, si limitano a formulare delle deduzioni generiche eassertive. Va, in ogni caso, rilevato che la Corte di appello, in ordine ai reati dibancarotta fraudolenta documentale di cui ai capi c) ed f), ha reso una motivazioneampia e coerente (pagine 12 e ss. della sentenza impugnata), rappresentandocome le scritture contabili fossero tenute in modo tale da non rendere possibile laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società.La Corte di appello ha anche specificatamente risposto al rilievo della difesa,secondo cui il fatto che i finanziamenti fossero stati restituiti non ai soci, ma a terzinon avrebbe determinato distrazioni o depauperamenti in danno della società",rilevando che «le modalità di tenuta del conto finanziamento soci infruttiferi»incidevano sulla regolarità delle scritture, contribuendo a non renderle idonee aconsentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.Va, poi, rilevato che risulta manifestamente infondata la deduzione relativaal dolo specifico, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto integrato il delitto dibancarotta fraudolenta documentale generica, il cui elemento soggettivo deveessere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza evolontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò rendaimpossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'impresa (cfr.

Sez. 5,n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677).Generica e manifestamente infondata è la deduzione con la quale i ricorrentisostengono la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui laCorte di appello non ha ritenuto fondata la richiesta di riqualificare il fatto inbancarotta semplice. La Corte territoriale, invero, ha correttamente rilevato che,nel caso in esame, non potesse ritenersi integrata la bancarotta documentalesemplice, atteso che era stata riconosciuta la consapevolezza degli imputati dellostato delle scritture contabili e, in particolare, del fatto che esse non rendesseropossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari delle società.1.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Con esso, i ricorrenti hanno articolato generiche censure che, pur essendostate da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di violazione di legge,ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazionedi legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testodella sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentitarivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzionedei fatti operata dalla Corte di appello (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerentee priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ipotesi accusatoria,rispondendo anche alle censure mosse con l’atto di impugnazione.La Corte di appello, in particolare, ha risposto anche in ordine alle deduzionirelativa alla consulenza tecnica espletata in sede civile, osservando che «lacircostanza che i lavori svolti … erano stati stimati in misura compresa tra euro350.000,00 ed euro 380.000,00 dal consulente nominato dal Tribunale civile diRagusa nel giudizio intrapreso dalla curatela nei confronti della societàAgroalimentare» non risultava particolarmente significativa, «avendo lo stessoconsulente dichiarato che si trattava di valori indicativi e che stime più preciseavrebbero richiesto saggi, rilievi, carotaggi, sfoltimento e pulizia del verde peraddivenire a una computazione più analitica dell'opera».2.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, chedeve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Così deciso, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini