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Sentenza — n. 14945/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14945/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Maurizio nato a San Giovanni Rotondo il 31/03/1973avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, cheha chiesto di rigettare il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2025, il Tribunale di Foggia ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di Perrone Maurizio, in relazione al reato diminaccia, per remissione di querela.Il Tribunale ha osservato che: il reato era perseguibile a querela; la personaoffesa era stata regolarmente citata per l’udienza, con l’avvertimento che noncomparendo tale comportamento sarebbe stato inteso quale remissione tacitadella querela; la persona offesa era rimasta ingiustificatamente assente.

Regesto Legislator

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artt. 152 cod. pen, art. 152 cod. pen; Sentenza — n. 14945/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Riteneva,pertanto, integrata la remissione tacita della querela.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Foggiaha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc.pen.Sostiene che non potrebbe ritenersi integrata la remissione tacita previstadall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., atteso che la persona offesa non era statacitata in qualità di testimone.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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procedimento in contumacia obbligo di comparizione all'udienza inattività successiva alla sospensione rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

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artt. 152 cod. pen
Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Foggiaha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 152 cod. pen.
art. 152 cod. pen
pen., risulterebbesicuramente possibile ricondurre la fattispecie alla più generale ipotesi, previstadal comma 2 dell’art. 152 cod. pen., della remissione tacita per il compimento difatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela (cfr.
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Testo completo

Maurizio nato a San Giovanni Rotondo il 31/03/1973avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Foggiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, cheha chiesto di rigettare il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2025, il Tribunale di Foggia ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti di Perrone Maurizio, in relazione al reato diminaccia, per remissione di querela.Il Tribunale ha osservato che: il reato era perseguibile a querela; la personaoffesa era stata regolarmente citata per l’udienza, con l’avvertimento che noncomparendo tale comportamento sarebbe stato inteso quale remissione tacitadella querela; la persona offesa era rimasta ingiustificatamente assente.

Riteneva,pertanto, integrata la remissione tacita della querela.2. Avverso la sentenza del Tribunale, il Procuratore della Repubblica di Foggiaha proposto ricorso per cassazione.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc.pen.Sostiene che non potrebbe ritenersi integrata la remissione tacita previstadall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., atteso che la persona offesa non era statacitata in qualità di testimone.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.Va precisato che, nel caso in esame, la vittima aveva ricevuto non la meranotifica del decreto di citazione in giudizio, in qualità di persona offesa, ma lacitazione con il contestuale «espresso avviso» che, non comparendo all’udienzadel 9 luglio 2025, tale comportamento sarebbe stato «inteso quale remissionetacita della querela».Tanto premesso, ritiene il Collegio che non sia determinante il fatto che, nelcaso in esame, la persona offesa non fosse stata specificamente citata in qualitàdi teste, rilevando, nella sostanza, l’avvertimento delle conseguenze della mancatacomparizione all’udienza.Anche se si volesse ritenere che, la mancata espressa previsione dellacitazione in qualità di testimone, impedirebbe di ricondurre il caso in esame allaspecifica ipotesi prevista dall’art. 152, comma 3, n. 1, cod. pen., risulterebbesicuramente possibile ricondurre la fattispecie alla più generale ipotesi, previstadal comma 2 dell’art. 152 cod. pen., della remissione tacita per il compimento difatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela (cfr.

Sez. 2, n. 41028del 05/11/2025, Zargham; Rv. 288996).Il d.lgs. n. 150 del 2022, invero, non ha modificato l'art. 152, comma 2, cod.pen., tutt'ora in vigore, secondo il quale «vi è remissione tacita, quando ilquerelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nellaquerela». Norma che era stata interpretata dalle Sezioni Unite, nel senso che«integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienzadibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dalgiudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile conla volontà di persistere nella querela» (Sez.

U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore,Rv. 267239). Né appare sostenibile che il d.lgs. n. 150 del 2022, riformulando ilcomma 3 dell’art. 152 cod. pen., abbia reso tassative le ipotesi di remissionetacita, limitandole a quelle specificamente previste ai numeri 1 e 2 dello stessoterzo comma. Il testo della norma («Vi è altresì remissione tacita ...») e, inparticolare, l’uso dell’avverbio altresì, invero, induce a escludere tale possibilità.2. Essendo infondato l’unico motivo, il ricorso del Procuratore della Repubblicadeve essere rigettato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Enrico Vittorio Stanislao Scarlini