Ordinanza — n. 14841/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla sentenza del 01/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 1 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli, harideterminato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NapoleoneNessi in 2 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale, riconoscendo le attenuanti generiche prevalentisull’aggravante dei più fatti di bancarotta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14841/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 1 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli, harideterminato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NapoleoneNessi in 2 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale, riconoscendo le attenuanti generiche prevalentisull’aggravante dei più fatti di bancarotta.
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la sentenza del 01/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 1 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della sentenza emessa il 17 gennaio 2023 dal Tribunale di Napoli, harideterminato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta a NapoleoneNessi in 2 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di bancarotta fraudolentapatrimoniale e documentale, riconoscendo le attenuanti generiche prevalentisull’aggravante dei più fatti di bancarotta.
Con lo stesso provvedimento la Corteterritoriale ha, altresì, ridotto in misura corrispondente le pene accessorie.2. Napoleone Nessi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del proprio difensore di fiducia, Avv. Antonio De Martino,deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lainosservanza o erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Nel dettaglio,il ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., chela Corte di appello abbia rideterminato autonomamente la durata della penaaccessoria nonostante che la stessa non avesse costituito oggetto del negozioprocessuale stipulato tra le parti.3.
Tanto premesso, osserva il Collegio che proprio la circostanza che larideterminazione della durata della pena accessoria - originariamente stabilita in3 anni, ossia in misura paria alla durata della pena principale della reclusione -non abbia costituito oggetto dell’accordo tra le parti, rende palese l’assolutainammissibilità dell’odierna censura.Invero, non avendo le parti convenuto, nella definizione dei contenutidell’accordo negoziale, la durata della pena accessoria, la Corte di appello ne halegittimamente operato una rimodulazione rispetto a quella stabilita dal primoGiudice, in corrispondenza della riduzione della pena principale oggetto delnegozio.
In questo modo, la sentenza impugnata ha statuito, a partire da unlegittimo esercizio da parte della Corte territoriale dei poteri discrezionali attribuitial giudice di merito in materia di dosimetria sanzionatoria, che la pena accessoriadovesse essere determinata in misura corrispondente alla durata della penaprincipale, come ridotta per effetto dell’accordo.Rispetto a tale decisione e, dunque, rispetto al suo contenuto e alla relativamotivazione, il ricorso non ha, tuttavia, individuato alcuno specifico profilo didoglianza, risultando, pertanto, irrimediabilmente generico.Peraltro, essendosi al cospetto di una statuizione più favorevole per l’imputato,non è nemmeno chiaro quale sia l’interesse concreto all’impugnazione da parte diNassi, ovviamente in assenza, come detto, di specifiche censure in ordine alquantum della pena accessoria e alla relativa motivazione.4.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma5-bis cod. proc. pen.Alla luce della sentenza n. 186 emessa in data 13 giugno 2000 dalla Cortecostituzionale e rilevato che, nel caso di specie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», alla relativa declaratoria deveconseguire a carico dell’imputato, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oneredelle spese del procedimento nonché quello del versamento, in favore della Cassadelle ammende, di una somma in denaro, che deve essere equitativamente fissatain 4.000,00 euro.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Rossella Catena