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Ordinanza — n. 14823/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appeal against sentencing lacks statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14823/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code. The appellant argued for a dismissal based on flawed reasoning regarding the sentence, but the law now restricts appeals to issues like the defendant's intent or legal qualification. Consequently, the court rejected the claim for a review of the sentencing calculation itself.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to grounds regarding the defendant's intent, correlation between request and judgment, legal qualification, or illegality of the penalty, excluding defects in reasoning.

Parole chiave

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criminal procedure cassation appeal inadmissible grounds sentencing review legal qualification commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Raia Gabriele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza concui il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi ha pronunciatosentenza ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «deplano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dallalegge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso unasentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore dellanovella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori deicasi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Raia Gabriele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza concui il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi ha pronunciatosentenza ai sensi dell’art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.278337).4.
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Testo completo

enza del 23/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diBrindisiUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Raia Gabriele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza concui il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Brindisi ha pronunciatosentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicando la pena di anni due emesi due di reclusione ed euro duecento di multa in relazione al reato di furtoaggravato.Il ricorrente deduce violazione di legge anche processuale e vizio dimotivazione per non aver la sentenza valutato la sussistenza di elementi peremettere una decisione di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.2.

Si osserva anzitutto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «deplano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dallalegge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso unasentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore dellanovella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori deicasi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.3. Infatti, sulla base del nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro lasentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misuradi sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casiper i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza5 giugno 2018, n.38235).Ne consegue che è inammissibile l’unico motivo con cui si deduce violazionedi legge e difetto o vizio di motivazione rispetto alla quantificazione della penadella quale non si lamenta l’illegalità (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, MessnaouiAmine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.278337).4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attia escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Elena Mele Rosa Pezzullo