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Ordinanza — n. 14553/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities, ruling that the defendant waived the right to challenge generic mitigating circumstances by entering into a plea agreement. The defendant argued for generic mitigating factors and prescription, but the court held that such claims are excluded from cassation review when the parties have settled the penalty terms. Consequently, the appeal was rejected because the only permissible grounds for review do not cover the alleged waiver of sentencing factors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: When a defendant waives specific grounds for appeal in a plea agreement, the Supreme Court cannot review those waived issues, limiting cassation to strictly defined exceptions unrelated to the waiver.

Parole chiave

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plea agreement waiver generic mitigating circumstances cassation inadmissibility sentencing terms waiver of appeal rights attenuazione della pena revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoriaprescelta in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.4.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
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Testo completo

MilanoUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato a Robert Mihaila pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il reatoascritto di furto aggravato, previo riconoscimento del vincolo della continuazionecon altri reati separatamente giudicati.2. L’imputato Robert Mihai ha proposto ricorso, con atto a mezzo del suodifensore, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche e mancata declaratoria di prescrizione.3.

Il ricorso è stato trattato ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.4. I motivi proposti non sono consentiti alla luce della modalità definitoriaprescelta in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdottodalla legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato infunzione dell’accordo sulla pena, essendo, ai sensi della norma citata,l'impugnabilità della pronuncia limitata alle sole ipotesi in esso tassativamenteindicate (ex multis, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01;Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamenteragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della concessionedelle circostanze attenuanti generiche, essendo il ricorso possibile solo per motivi,diversi da quello posto a fondamento del ricorso, attinenti all’espressione dellavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI LUCA PISTORELLI