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Sentenza — n. 14551/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive measure due to lack of specific legal violation or logical error in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14551/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Dinca Maria Madalina's cassation appeal challenging her preventive measure of mandatory police presentation. The appellant argued the lower court failed to conduct a proper prognostic evaluation regarding the actuality of the danger of reoffending. The court ruled that the appeal was unfounded because it did not cite a specific statutory violation or demonstrate a logical flaw in the trial court's reasoning, which was based on concrete evidence of prior convictions and the nature of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal challenging preventive measures is admissible only upon alleging a violation of specific legal provisions or a manifest illogicality in the motivation, not merely a disagreement with the factual assessment or prognostic evaluation of the danger of reoffending.

Parole chiave

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preventive measures danger of reoffending cassation admissibility logical illogicality prognostic evaluation mandatory police presentation concrete danger prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 274 lett. c) c.p.p.
È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagata risulta avere subitoaltre due condanne per furto.Il provvedimento impugnato si è allineato alle indicazioni ermeneuticheelaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo direiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo
Sez. 1, n. 6972 del 7/12/1999, Alberti
Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana
Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv.
Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti
Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.
Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu
282767- 01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.
Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo
Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta
Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio
Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017
279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv.
Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016
271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv.
Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito
Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti
Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone
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Testo completo

unale di SalernoUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot,che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno ha confermato, neiconfronti di Dinca Maria Madalina, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 21 novembre 2025, con laquale è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria per il reato di furto pluriaggravato, commesso in concorso con altri suun’autovettura posteggiata lungo la pubblica via.2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’indagata, peril tramite del suo difensore, affidato ad unico motivo, con cui denuncia violazionedi legge e vizio di motivazione contestando la sussistenza di esigenze cautelarisotto il profilo dell’attualità del pericolo. Deduce, in particolare, la mancataeffettuazione di una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterate, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta.3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con laquale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è infondato.1.Va premesso che, in tema di esigenze cautelari, opera il principio secondocui, in sede di giudizio di legittimità, sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 – 01;

Sez. 1,n. 6972 del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 – 01). Il controllo dilogicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione dello spessore delle esigenzecautelari (Sez. 1, n. 1083 del 20/2/1998, Martorana, Rv. 210019 – 01). Il ricorsoper cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01)2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha confermato l’ordinanza del Giudice perle indagini preliminari che ha applicato nei confronti della ricorrente la misuradell’obbligo di presentazione alla P.G. ritenendo sussistenti gravi indizi inrelazione all'ipotesi di reato oggetto di contestazione provvisoria. In particolare,premesso che l'indagine ha riguardato una serie di furti perpetrati all'interno didiverse vetture parcheggiate in vari comuni del Cilento, ha sottolineato che allaidentificazione dell'indagata, e degli altri complici che hanno agito in concorso, siè pervenuti attraverso le immagini acquisite da vari sistemi di videosorveglianzaoltre che attraverso gli esiti di attività captativa disposta sull’autovettura di unodei suddetti complici.

Nell'ambito di tali indagini è emerso il protagonismodell'odierna indagata riferito ad uno dei vari furti ( di cui al capo G). L'indagata,identificata attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, è stataripresa a bordo dell'autovettura utilizzata dagli autori materiali per allontanarsidal luogo del delitto, ed ha ammesso l'addebito dichiarando di essere lacompagna di uno dei due, Ahmetovic. Il Tribunale, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, ha ritenuto sussistenti, nei confronti dell’indagata, le esigenzecautelari per la conferma della misura dell'obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria, sottolineando essere la medesima priva di stabile lavoro lecito,avendo dichiarato di lavorare saltuariamente e senza regolare assunzione,nonché evidenziando il ristretto lasso temporale intercorso dal momento dellaperpetrazione del delitto, in concorso con altri soggetti dediti alla perpetrazionedi omologhi reati e con modalità indicative di una sicura inclinazione adelinquere.

È stato, altresì, dato risalto al fatto che l'indagata risulta avere subitoaltre due condanne per furto.Il provvedimento impugnato si è allineato alle indicazioni ermeneuticheelaborate da questa Corte di legittimità, secondo le quali il pericolo direiterazione del reato, di cui all'art. 274 lett. c), cod. proc. pen. è "concreto" ognivolta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali sipossa dedurre la probabilità di recidiva, ed è "attuale" allorché sia possibileformulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella suadimensione temporale.

Il relativo giudizio - che deve valorizzare l'esistenza dielementi specializzanti, senza limitarsi alla rilevazione dell’astratta gravità deltitolo di reato - va fondato sull'analisi della personalità dell'accusato, desumibileanche, seppur non solo, dalle modalità del fatto per cui si procede, e sull'esamedelle sue concrete condizioni di vita, senza richiedere la previsione di una"specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché lavalutazione circa l'alta probabilità di una "prossima" ricaduta nel delitto non puòche fare riferimento alla consistente possibilità di recidiva nel periodo di tempo incui potrebbero essere attive le cautele (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi,Rv. 282891-01;

Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767- 01;Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 2, n. 5054 del24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566-01; Sez. 1, n. 14840 del22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122-01; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017,Rv. 271216 – 01; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; Sez. 2, n.47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 26850801; Sez. 2, n. 18744 del14/04/2016, Foti, Rv. 266946; Sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, dep. 2016,Garrone, Rv. 266988).Le direttrici di censura del ricorrente rimangono sottratte all'orizzonte diverifica del giudice di legittimità, in quanto legate a valutazioni astratte, nonproiettate ad una critica argomentata della motivazione resa dal Tribunale evolte unicamente ad ottenere un più favorevole epilogo valutativo.

Ne conseguela loro infondatezza.3.Le superiori considerazioni, pertanto, conducono ad un rigetto del ricorsocui si accompagna la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI LUCA PISTORELLI