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Ordinanza — n. 14548/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14548/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14548/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E DI PESCARAUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 12 gennaio 2026 il Tribunale di Pescara in composizionemonocratica ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato Diouf Mbaye, la penaconcordata per il reato di cui agli artt. 56,624,6 25 nn.2 e 6 cod. pen.2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore specialearticolando il seguente motivo di censura.2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n.6 cod. pen.3.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14548/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 56,624,6 25 nn.2 e 6 cod. pen.2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore specialearticolando il seguente motivo di censura.2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n.6 cod. pen.3.

Parole chiave

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aggravamento della pena truffa aggravata gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi maggiorazione dissuasiva traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sulpunto immune da vizi logici.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

E DI PESCARAUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 12 gennaio 2026 il Tribunale di Pescara in composizionemonocratica ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato Diouf Mbaye, la penaconcordata per il reato di cui agli artt. 56,624,6 25 nn.2 e 6 cod. pen.2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore specialearticolando il seguente motivo di censura.2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cuiall’art. 625 n.6 cod. pen.3.

Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Occorre premettere che, in base a quanto disposto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazionecontro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinentiall'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione trarichiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità dellapena o della misura di sicurezza.1.1.

Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio dimotivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo exart.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sulpunto immune da vizi logici.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamentodi una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euroquattromila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Luca Pistorelli