Criminal appeal dismissed as untimely filed after statutory appeal period expired. The court ruled the appeal inadmissible due to late submission. The defendant was ordered to pay court costs and fines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed twenty-two days after the statutory deadline expired. The appellant's defense argued for an extension of the appeal period, but the court confirmed the deadline was October 16, 2025, based on the original judgment date and the absence of statutory extensions for the accused. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Collection Office.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory period is inadmissible, and the appellant is liable for procedural costs and fines.
Parole chiave
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D'APPELLO DI FIRENZEUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 27 maggio 2025 la Corte di appello di Firenze haconfermato la pronunzia di condanna del Tribunale della medesima città del 21dicembre 2022 nei confronti di Zullo Tammaro, indicando in giorni 90 il termineper il deposito della motivazione.2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore articolando una seriedi motivi.3. Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo:- la sentenza è stata pronunciata in data 27 maggio 2025 con termini di gg.90 per il deposito;- i termini per il deposito scadevano in data 25 agosto 2025 e il deposito dellasentenza, intervenuto in data 13 giugno 2025, è stato tempestivo;-il termine per l’impugnazione decorreva dunque dalla data del 1° settembre2025 ed era pari a gg. 45 ai sensi dell’art. 585 comma primo lett.
c) cod. proc.pen., a cui non sono stati aggiunti i gg. 15 per l’imputato giudicato in assenza aisensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen. in quanto, pur trattandosi disentenza pronunziata dopo il 30 dicembre 2022, l’imputato era presente;- il termine per la impugnazione scadeva dunque in data 16 ottobre 2025;- il ricorso è stato presentato in data 7 novembre 2025 e dunque ventiduegiorni dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Luca Pistorelli