Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14199/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14199/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

E di POTENZAUdita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;RITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27 novembre depositata in data 28 novembre 2025 enotificata in data 1° dicembre 2025 il Tribunale di Potenza in composizionemonocratica quale giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di correzione dierrore materiale della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della stessa città del 23 settembre 2025irrevocabile in data 16 ottobre 2025 nei confronti di Caridi Rocco, nella parte in cuinon era stata valutata dal giudice la concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie dimotivi ed in particolare l’erronea applicazione dell’art.130 cod. proc. pen.;l’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri suibenefici di legge; il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione diufficio dei benefici previsti dagli artt.163,164 cod. pen.3.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14199/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo.Come risulta dall’esame degli atti processuali l’ordinanza è stata notificata indata 1° dicembre 2025 con termine per l’impugnazione pari a gg. 15.Il termine per la impugnazione scadeva dunque in data martedì 16 dicembre2025.Il ricorso è stato presentato via PEC in data giovedì 18 dicembre 2025 edunque dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore dellaCassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione condizionale della pena errore nella commisurazione della pena attenuazione libera della pena correzione di errore materiale liberazione condizionale ripristino dell'effetto sospensivo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E di POTENZAUdita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;RITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 27 novembre depositata in data 28 novembre 2025 enotificata in data 1° dicembre 2025 il Tribunale di Potenza in composizionemonocratica quale giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di correzione dierrore materiale della sentenza ex art.444 cod. proc. pen. del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della stessa città del 23 settembre 2025irrevocabile in data 16 ottobre 2025 nei confronti di Caridi Rocco, nella parte in cuinon era stata valutata dal giudice la concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.2.Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore articolando una serie dimotivi ed in particolare l’erronea applicazione dell’art.130 cod. proc. pen.;l’omessa pronuncia del giudice dell’esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri suibenefici di legge; il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione diufficio dei benefici previsti dagli artt.163,164 cod. pen.3.

Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5bis cod. proc.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché intempestivo.Come risulta dall’esame degli atti processuali l’ordinanza è stata notificata indata 1° dicembre 2025 con termine per l’impugnazione pari a gg. 15.Il termine per la impugnazione scadeva dunque in data martedì 16 dicembre2025.Il ricorso è stato presentato via PEC in data giovedì 18 dicembre 2025 edunque dopo la scadenza del termine ultimo.2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20/02/2026Il consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Luca Pistorelli