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Sentenza — n. 14196/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14196/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14196/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PER LE INDAGINI PRELIMINARIdel TRIBUNALE di TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione,MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di restituzione in termini ex art.175cod. proc. pen. proposta nell’interesse di Ambrosano Gianfranco in relazione aldecreto penale di condanna n.595 del 29 maggio 2025 per richiedere lasostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt.56 bis e 57l.689/81.Con l’ordinanza impugnata il giudice ha escluso che sussistessero ipresupposti per l’accoglimento della richiesta essendo stata comunque la stessadepositata oltre i 10 giorni anche rispetto alla seconda notifica del decreto penaledi condanna.2.

Regesto Legislator

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art. 461 cod.proc. pen; Sentenza — n. 14196/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Corretta risulta la decisione del giudice del provvedimento impugnato:per sostituire la pena detentiva - irrogata con il decreto penale di condanna aisensi dell’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. - con il lavoro di pubblica utilità,l’interessato non deve proporre opposizione nelle forme di cui all’art. 461 cod.proc. pen., ma deve unicamente richiedere la conversione nei quindici giorni dallanotifica del decreto.L’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. espressamente chiarisce che siffattarichiesta non presuppone che sia formulato atto di opposizione.1.2.

Parole chiave

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termine di revisione rinvio del dibattimento restituzione del termine durata ragionevole del procedimento tempestività dell'inoltro osservanza dei termini

Disposizioni normative citate

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art. 461 cod.proc. pen
- con il lavoro di pubblica utilità,l’interessato non deve proporre opposizione nelle forme di cui all’art. 461 cod.proc. pen., ma deve unicamente richiedere la conversione nei quindici giorni dallanotifica del decreto.L’art.
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Testo completo

PER LE INDAGINI PRELIMINARIdel TRIBUNALE di TORINOUdita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione,MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 21 novembre 2025 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Torino ha rigettato l’istanza di restituzione in termini ex art.175cod. proc. pen. proposta nell’interesse di Ambrosano Gianfranco in relazione aldecreto penale di condanna n.595 del 29 maggio 2025 per richiedere lasostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt.56 bis e 57l.689/81.Con l’ordinanza impugnata il giudice ha escluso che sussistessero ipresupposti per l’accoglimento della richiesta essendo stata comunque la stessadepositata oltre i 10 giorni anche rispetto alla seconda notifica del decreto penaledi condanna.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Ambrosano attraverso ildifensore di fiducia evidenziando che per proporre istanza di restituzione intermine per la opposizione al decreto penale di condanna il termine non è di diecigiorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento quanto piuttosto di 30 giornicome risulta dall’art.175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. come modificato dalD.l.gs 10 ottobre 2022 n.150.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Dall’esame degli atti processuali risulta che:- il decreto penale di condanna è stato notificato all’imputato in data 22ottobre 2025 a mani proprie; successivamente in data 2 novembre 2025 semprea mani proprie;- il difensore in data 16 novembre 2025 ha avanzato istanza di restituzionein termini al Giudice per le indagini preliminari al fine di “presentare domanda disostituzione della pena di cui al decreto penale di condanna con il lavoro di pubblicautilità ex art. 459 comma 1 ter cod. pen.”1.1.

Corretta risulta la decisione del giudice del provvedimento impugnato:per sostituire la pena detentiva - irrogata con il decreto penale di condanna aisensi dell’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. - con il lavoro di pubblica utilità,l’interessato non deve proporre opposizione nelle forme di cui all’art. 461 cod.proc. pen., ma deve unicamente richiedere la conversione nei quindici giorni dallanotifica del decreto.L’art. 459 comma 1 ter cod. proc. pen. espressamente chiarisce che siffattarichiesta non presuppone che sia formulato atto di opposizione.1.2.

Ne deriva che, in assenza di un atto di opposizione, non trovaapplicazione l’art.175 commi 2 e 2 bis cod. proc. pen. laddove prevede che larestituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna èpresentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni da quello in cuil’imputato ha avuto effettivamente conoscenza del provvedimento.La disposizione applicabile è quella generale di cui all’art.175 comma 1 cod.proc. pen. che prevede che la richiesta sia presentata a pena di decadenza entrodieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forzamaggiore.2.

Con riferimento al caso in esame alla data del 16 novembre 2025, quandol’interessato ha presentato la istanza di restituzione in termine:- erano comunque decorsi i quindici giorni per chiedere la conversione inrelazione al termine utile rappresentato dalla prima notifica intervenuta in data 22ottobre 2025;- erano decorsi i dieci giorni di cui all’art.175 comma 1 cod. proc. pen. anchein relazione al termine utile rappresentato dalla successiva notifica intervenuta indata 2 novembre 2025 per richiedere una restituzione in termini.3.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Luca Pistorelli