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Ordinanza — n. 14014/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14014/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14014/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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instaurato nei confronti di:Amato Cosimo, nato a Polistena il 12/05/1999;Ascone Michele, nato a Polistena il 20/11/2004;Bevilacqua Antonio, nato a Rosarno il 17/12/1974;Crisafulli Luca, nato a Polistena il 21/11/1999;Delisi Armando, nato a Cinquefrondi il 18/06/1992;Proietto Roberto, nato a Vibo Valentia il 23/02/1999;avverso la sentenza del 01/12/2025 del Gip Tribunale di Reggio Calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francoliniletta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14014/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 7,ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).5. È dirimente osservare che, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento ditrasmissione, nel caso di specie non si è proceduto con citazione diretta a giudizio ma si èproceduto con richiesta di rinvio a giudizio, come in effetti esposto nella stessa sentenzaimpugnata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di giudizio abbreviato.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale ricettazione restituzione dei sussidi statali rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha interposto appello, deducendol’erroneità della declaratoria di improcedibilità per i reati di cui ai capi 1 e 8 nonché per il capo7, l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

instaurato nei confronti di:Amato Cosimo, nato a Polistena il 12/05/1999;Ascone Michele, nato a Polistena il 20/11/2004;Bevilacqua Antonio, nato a Rosarno il 17/12/1974;Crisafulli Luca, nato a Polistena il 21/11/1999;Delisi Armando, nato a Cinquefrondi il 18/06/1992;Proietto Roberto, nato a Vibo Valentia il 23/02/1999;avverso la sentenza del 01/12/2025 del Gip Tribunale di Reggio Calabriavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francoliniletta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione Fabrizio Vanorio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto del ricorso;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con sentenza del 1 dicembre 2025, il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, all’esitodi giudizio abbreviato:- ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di CosimoAmato, Michele Ascone e Armando Delisi per il reato di tentato furto aggravato di cui al capo 1),nonché nei confronti di Michele Ascone, Armando Delisi e Luca Crisafulli per il reato di furtoaggravato cui al capo 7) e nei confronti di Cosimo amato per il reato di furto aggravato di cui alcapo 8);- ha assolto Michele Ascone, Cosimo Amato, Antonio Bevilacqua, Armando Delisi, RobertoProietto dalle residue imputazioni di furto, tentato furto, ricettazione a loro rispettivamenteascritte.2.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha interposto appello, deducendol’erroneità della declaratoria di improcedibilità per i reati di cui ai capi 1 e 8 nonché per il capo7, l’erronea applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen. in ordine allavalutazione dei dati acquisiti tramite dei tabulati telefonici e l’erronea valutazione del compendioprobatorio relativo ai reati di cui a capi da 2 a 8 della rubrica.3. La Corte di appello di Reggio Calabria ha disposto la trasmissione degli atti a questaCorte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ritenendo la sentenza inappellabile dal Pubblicoministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (come modif. dalla legge 9 agosto2024, n. 114), poiché ha prosciolto gli imputati da reati «per i quali si procede con citazionediretta» (cfr. provvedimento dep. il 4 febbraio 2026).4.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione Fabrizio Vanorioha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente ai capi 1), 2) e 9) e il rigetto nel resto (cfr.requisitoria scritta).Non deve tenersi conto delle memorie – che non contengono repliche a quanto rassegnatedal Procuratore generale – depositate il 1° aprile 2026, nell’interesse dell’imputato LucaCrisafulli, dall’avvocato Maria Elisabetta Cavallaro, il 3 aprile 2026, nell’interesse dell’avvocatoArmando Delisi, dall’avvocato Luca Agostino, il giorno 8 aprile 2026, nell’interesse di CosimoAmato, dall’avvocato Teresa Rositano, ossia quando era già spirato il termine di quindici giorni(da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) primadell’udienza del 10 settembre 2025, posto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 7,ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01;Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01).5. È dirimente osservare che, contrariamente a quanto esposto nel provvedimento ditrasmissione, nel caso di specie non si è proceduto con citazione diretta a giudizio ma si èproceduto con richiesta di rinvio a giudizio, come in effetti esposto nella stessa sentenzaimpugnata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare all’esito di giudizio abbreviato.

Ragion percui non trova applicazione il disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e devono restituirsigli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.MQualificato l'atto di impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Cortedi appello di Reggio Calabria per il giudizio.Così deciso il 15/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni Francolini Grazia Rosa Anna Miccoli