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Sentenza — n. 13940/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order due to lack of procedural admissibility and logical flaws in arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13940/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's detention order was logically sound and based on coherent evidence. The appellant argued that the court ignored the hierarchical structure of the criminal clan and failed to consider less severe measures. The court rejected these claims, stating that the lower tribunal correctly evaluated the overall indicia of guilt and the necessity of preventive detention under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if the arguments lack logical coherence or fail to challenge the statutory basis for the presumption of social danger derived from grave indicia of guilt.

Parole chiave

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preventive detention mafia association procedural admissibility logical coherence social danger presumption criminal clan structure Cassation appeal crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente ripropone, anzitutto,le proprie critiche in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria delreato di cui all’art. 416-bis cod.
Art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp.
art. 416-bis cod. pen
Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente ripropone, anzitutto,le proprie critiche in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria delreato di cui all’art. 416-bis cod.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini
Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

unale di Napoli, Sezione riesameUdita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA SCIARRETTA, che hachiesto rigettarsi il ricorso;letta la memoria di replica del 18 marzo 2026, depositata dal difensoreRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli –Sezione per il riesame ha confermato (salvo che per l’episodio estorsivo di cui alcapo n.

8) l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcereemessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confrontidi Antonio Ambrosino, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso(capo 1), associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di attività digioco e scommesse, aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.(capo 11), ed esercizio abusivo di scommesse riservate allo Stato o ad altro enteconcessionario, attraverso la costituzione e gestione di piattaforme virtuali,anch’esso aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12).Dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che l’istanza di riesameproposta nell’interesse di Antonio Ambrosino era limitata alla contestazione deigravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui al capo 8 (tentata estorsioneai danni di Antonietta Sorrentino e Francesco Pellegrino, poi annullato dalTribunale del Riesame) e al capo 11, mentre non veniva contestata né l’esistenzadell’organizzazione malavitosa indicata nelle contestazioni (clan Russo), né lapartecipazione ad essa dell’odierno ricorrente.Il Tribunale del Riesame di Napoli, in ogni caso, analizzava il complessivoquadro indiziario emerso dalle indagini (costituito prevalentemente dal contenutodi intercettazioni) e riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico diAntonio Ambrosino per i reati di cui ai capi 1, 11 e 12 e le esigenze cautelariravvisate in sede di applicazione della misura.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di Antonio Ambrosino, non suddivisoformalmente in motivi autonomi, lamenta l’illogicità e la contraddittorietà dellamotivazione dell’ordinanza cautelare nella parte in cui ha attribuito al ricorrenteuna partecipazione diretta alle “attività illecite del clan”, sulla base di una letturanon condivisibile del contenuto di una serie di conversazioni intercettate indicatein ricorso (relative a tutti i capi originariamente ascritti al ricorrente, compresa lacondotta estorsiva).Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della struttura gerarchica del clan (perla quale Antonio Ambrosino non avrebbe potuto gestire in modo autonomo iproventi delle attività illecite ed in specie del gioco illegale) e dei contrasti edissapori riguardanti la gestione delle scommesse illegali, circostanza che avrebbeindotto l’Ambrosino a sganciarsi da qualsiasi cointeressenza con il clan.Si deduce altresì l’illogicità della motivazione nella parte in cui è stata negatal’applicazione di una misura meno gravosa sulla base di un automatismo tra lapregressa condanna del ricorrente per il reato associativo e la ritenuta attualepartecipazione al clan, senza infine attribuire la giusta valenza, sul piano delleesigenze cautelari, all’annullamento della misura per l’episodio estorsivo.3.

Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso per l’infondatezza deimotivi sia in relazione ai gravi indizi di colpevolezza che con riferimento alleesigenze cautelari.Con una memoria di replica, depositata il 18.3.2026, la difesa ha contestatola genericità della requisitoria del Procuratore generale, la erronea o carentelettura dei dati ricavabili dalle intercettazioni dalle quali emergerebbe la nonintraneità del ricorrente al clan, l’esistenza di dissapori e contrasti all’internodell’organizzazione e dunque anche l’assenza di esigenze cautelari.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché generico e proposto per motivi diversi daquelli consentiti.2. Deve premettersi che il ricorso (con il quale formalmente si contesta laillogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata), nellasua prima parte, si occupa in modo del tutto generico ed indistinto della“partecipazione diretta di Antonio Ambrosino alle attività illecite del clan Russo”,senza una ripartizione o una scansione logica in relazione ai diversi capi diincolpazione.In tal modo, le considerazioni con le quali si contesta la gravità indiziaria sullapartecipazione all’associazione a delinquere dedita all’esercizio delle scommesseillegali (capo 11) si intrecciano con quelle relative alla partecipazioneall’associazione di stampo mafioso (capo 1) e quelle riguardanti la contestazionedella condotta estorsiva (capo 8).Il capo 8, tuttavia, non costituisce più titolo cautelare a seguitodell’annullamento da parte del Tribunale del riesame, mentre, in relazione al capo1, lo stesso, come ricordato dal Tribunale partenopeo, non era stato oggetto dialcun rilievo in sede di riesame e pertanto non può essere censurato, con motivo“inedito”, dinanzi a questa Corte.Costituisce principio consolidato quella secondo cui, in tema di misurecautelari personali, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto permancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza successivamente allapresentazione di richiesta di riesame per motivi attinenti alle sole esigenzecautelari, in quanto trattasi di motivo nuovo, non dedotto nel precedente giudiziodi impugnazione (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460 – 02; in sensoanalogo anche Sez. 5, n. 42838 del 27/02/2014, Rv. 261243 – 01).3.

Al di là di tali considerazioni, deve in ogni caso rilevarsi che il ricorrente,lungi dall’evidenziare aspetti di reale illogicità intrinseca della motivazione delprovvedimento impugnato o di contraddittorietà rispetto alle acquisizioniprobatorie, si limita a passare in rassegna il contenuto di una serie di conversazioniintercettate, che vedono coinvolto in modo diretto o indiretto Antonio Ambrosino,e a prospettare a questa Corte una lettura alternativa dei medesimi passaggi,ipotizzando un allontanamento dell’indagato dall’originario gruppo di riferimento.Ebbene, è noto che, con i motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O.,Rv. 26296501).Alla Corte di cassazione, infatti, è normativamente preclusa la possibilità nonsolo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quellacompiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dellapronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (si vedaSez.

U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260-01).Esula dai poteri della Corte di legittimità quello di procedere ad unarivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possaintegrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007,Casavola, Rv. 238215;

Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099).La funzione dell'indagine di legittimità sulla motivazione del provvedimento èinfatti limitata ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisionesiano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentativeadeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusionitratte, verificando la congruenza dei passaggi logici seguiti.Ebbene, dall’esame del provvedimento impugnato (si vedano in particolare lepagine 16-34) non emerge alcun profilo di illogicità o di contraddittorietà dellamotivazione, basata, al contrario, su una lettura del tutto coerente delleemergenze processuali nel loro complesso, che non possono essere svilite, comevorrebbe il ricorrente, isolando singoli passaggi di conversazioni.La delusione, talvolta manifestata dall’Ambrosino, rispetto ad alcune decisionidel clan, come pure la rivendicazione di una maggiore autonomia di azione, nonintacca il ruolo dallo stesso rivestito all’interno dell’organizzazione ed in particolarenel settore strategico delle scommesse clandestine, come posto in evidenza dalTribunale nell’ordinanza impugnata.4.

Quanto al profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente ripropone, anzitutto,le proprie critiche in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria delreato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per poi concludere che, in ogni caso,l’annullamento del capo relativo alle estorsioni ridurrebbe fortemente la portatadella pericolosità sociale dell’indagato e dovrebbe far venir meno il fondamentodella presunzione di pericolosità.Il motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con la disposizionenormativa di cui all’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. che lega la presunzione dipericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla sussistenzadi gravi indizi per il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. (fondatamentericonosciuto dal Tribunale del riesame di Napoli), non posta in dubbio, nel caso inesame, da alcun elemento di segno contrario, come compiutamente posto inevidenza nel provvedimento impugnato (pagine 39-41).5.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO MORRA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI