Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13939/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls extortion charge due to insufficient evidence of mafia association continuity and flawed reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13939/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Naples Court of Review's order regarding the extortion charge against Antonio Russo while dismissing the appeal on the mafia association count. The appellant argued that the lower court failed to prove his continuous role in the clan during his four-year imprisonment and relied on contradictory assumptions about his knowledge of group activities. The court agreed that the evidence did not demonstrate the necessary unitary intent and awareness required for joint criminal responsibility in the extortion case, necessitating a new trial on that specific count.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 259 c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: The court must provide sufficient and logical reasoning to establish the continuity of participation in a criminal organization; a conviction based on unsubstantiated assumptions regarding a defendant's awareness of group activities violates the principle of in dubio pro reo and requires annulment for a new evaluation.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association joint criminal responsibility extortion charge insufficient evidence continuity of participation procedural annulment unitary intent tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 259 c.p.p.
Art. 173 disp. att. c.p.p.
Il ricorso proposto da Antonio Russo si articola in due motivi, di seguitoriportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 173 disp.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Il ricorso proposto da Antonio Russo si articola in due motivi, di seguitoriportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 416-bis cod. pen
Sebbene il ricorrente non sia stato sinora condannato per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti
Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Tribunale di Napoli, Sezione riesameUdita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Luca Sciarretta, che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli –Sezione per il riesame ha confermato l’ordinanza applicativa della misura dellacustodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli nei confronti dell’odierno ricorrente, Antonio Russo, per i reatidi associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione (capo 9).Al ricorrente viene contestata la partecipazione, con ruolo di promotore edorganizzatore, ad un’organizzazione di stampo camorristico facente capo allafamiglia Russo, operativa nel comune di Nola e zone limitrofe, della quale era statagià accertata l’esistenza negli anni passati e ritenuta nuovamente operativa,secondo la contestazione, dal 2023 al settembre 2024, nonché la realizzazione diuna condotta estorsiva posta in essere ai danni dell’imprenditore GiovanbattistaMautone, accertata nel mese di ottobre 2023.2.

Il ricorso proposto da Antonio Russo si articola in due motivi, di seguitoriportati nei termini strettamente necessari per la motivazione della sentenza, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo viene lamentata l’assenza, l’illogicità e la contraddittorietàdella motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui sono stati ritenutisussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in relazione alreato di associazione di stampo mafioso.Si rappresenta in particolare che, contrariamente a quanto ritenuto dalTribunale del riesame, che aveva fatto riferimento all’assenza di prova didissociazione di Antonio Russo dal clan facente capo alla sua famiglia durante ilperiodo di carcerazione sofferto (dal maggio del 2019 al 10 aprile 2024), l’odiernoindagato non era mai stato condannato per associazione per delinquere e, dunque,non era stata mai accertata la sua partecipazione al clan.Successivamente alla sua scarcerazione, non era inoltre emerso alcunelemento indicativo di un suo ruolo associativo, benché fossero state disposteintercettazioni telefoniche sulle sue utenze e su quelle della coniuge, come purenon era emerso né un coinvolgimento nei numerosi delitti scopo attribuiti ad altriesponenti del sodalizio né una ripresa di rapporti con altri esponenti del clan, adeccezione di un unico contatto irrilevante con Giovanni Bolognino.Anche durante il periodo nel quale il Russo era stato detenuto, non era statoacquisito alcun elemento diretto a suo carico, pur essendosi proceduto allacaptazione dei colloqui dallo stesso intrattenuti presso il carcere di Nuoro, e gliunici elementi valorizzati erano state una serie di conversazioni tra presenti in cuiterzi soggetti, ritenuti intranei al clan, attendevano ed auspicavano lascarcerazione di un tale “parente Antonio”, ipotizzando che lo stesso avrebbe poipreso le redini del clan e risolto una serie di problemi relativi alla sua gestione.In due conversazioni, inoltre, un partecipe al sodalizio, Gennaro Nappi, avevafatto riferimento a lettere ricevute dal “parente Antonio” con alcune istruzioni,rispetto alle quali non vi era stato tuttavia alcun approfondimento investigativo eche comunque non erano state rinvenute in sede di perquisizione (a differenza dialtre missive e messaggi di altri affiliato, conservati dal Nappi).L’identificazione di Antonio Russo come il “parente Antonio”, in ogni caso,doveva ritenersi incerta, giacché dalle stesse intercettazioni era emerso che vifossero anche altri affiliati di nome Antonio, anche con ruoli verticistici (comeAntonio Gallucci), legati da rapporti di parentela ai Russo, anch’essi detenuti perun periodo in parte coincidente con quello di Antonio Russo e ai quali, in alcunicasi, potevano attribuirsi con maggiore ragionevolezza alcuni riferimenti ricavatidalle intercettazioni (come ad esempio l’indicazione della prevista data discarcerazione).Il contenuto di diverse conversazioni, infine, era stato in parte trascurato e inparte letto dal Tribunale del riesame in modo contraddittorio, poiché da un lato sisosteneva la perdurante direzione del clan da parte di Antonio Russo anchedurante la carcerazione, dall’altro venivano evidenziate conversazioni da cuiemergeva che la direzione del clan spettasse in quel momento ad altri soggetti,che il “parente Antonio” si lamentava di non essere aggiornato sugli affari del clane che gli altri affiliati aspettavano la sua scarcerazione sperando che lo stessoassumesse la direzione del clan.2.2.

Con il secondo motivo viene dedotta la carenza, l’illogicità e lacontraddittorietà della motivazione dell’ordinanza nella parte in cui sono statiritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione.La partecipazione di Antonio Russo a tale reato era stata desunta da un’unicaconversazione intercorsa tra terzi ed in particolare quella del 15.7.2022 traGennaro Nappi e Mario Fabbrocino, nella quale il Nappi riferiva che, tempo prima,l’imprenditore estorto si fosse incontrato con “Antonio” al quale aveva promessoche avrebbe versato una tangente una volta avviata la costruzione di alcunicapannoni industriali e in cui i due concordavano di ricordare all’imprenditore diadempiere a tale impegno.La difesa sottolineava che tale incontro doveva evidentemente essereavvenuto oltre tre anni prima della conversazione intercettata (allorquandoAntonio Russo era libero) e che nessun accertamento era stato effettuato in ordinealla data, alle modalità, al contenuto e alla stessa veridicità di tale incontro.Anche in questo caso l’identificazione di “Antonio” con Antonio Russo dovevaritenersi oltremodo incerta perché: nella stessa conversazione Gennaro Nappiriferiva che “Antonio” sarebbe stato scarcerato “sette o otto mesi” dopo il dialogointercettato, indicazione temporale maggiormente compatibile con lascarcerazione di Antonio Gallucci (avvenuta a maggio 2023) rispetto a quella diAntonio Russo (aprile 2024); che in relazione allo stesso episodio, per di più, eraemerso anche il ruolo attivo di altro affiliato (Antonio Capasso, detto “o’ sfardista”)e comunque la presenza di altri soggetti (tra cui un soggetto verosimilmenteappartenente alle forze dell’ordine).Non era stato infine possibile evidenziare alcun collegamento tra la condottaipoteticamente attribuibile all’indagato oltre tre anni prima e quelle successiveposte in essere dagli altri sodali, senza alcun contributo e senza la consapevolezzadel primo, il quale, infatti, secondo la stessa ricostruzione del Tribunale delRiesame, si sarebbe lamentato di non essere posto al corrente delle vicende gestitedal gruppo.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto limitatamente al secondomotivo di ricorso.2. Il primo motivo del ricorso è infondato.2.1. Il procedimento in esame origina da una estesa e prolungata attivitàinvestigativa condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisternasulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia Russo ed operantenel comune di Nola e zone limitrofe nel corso del biennio 2023 e 2024.Dopo aver riportato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino all’inizio delnuovo millennio, del clan “Russo”, fondato dai fratelli Pasquale e Salvatore AndreaRusso, federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestatocon sentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delleper le attività connesse dal gruppo associativo, tra cui Giacomo De Lucia (giàcondannato a 11 anni e 6 mesi di reclusione), Gennaro Nappi (condannato a 13anni e 11 mesi di reclusione), Antonio Gallucci (condannato a 16 anni direclusione), Michele Russo cl. 74 e Michele Russo cl.

’83 (rispettivamentecondannati a 16 e a 12 anni di reclusione), Antonio Ambrosino (anch’eglicondannato a 12 anni di reclusione).Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione ambientale del 15.7.2022tra il citato Gennaro Nappi e Mario Fabbrocino (referente dell’omonimo clancamorristico), nella quale venivano pianificate una serie di attività criminose, e sisviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponenti dellafamiglia Russo e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientaliall’interno dell’abitazione di Gennaro Nappi, luogo di incontro e di organizzazionedelle attività criminali del clan.L’ordinanza impugnata dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operativitàdel clan, che, del resto, non è posta in discussione dal ricorrente, nonché allaposizione di Antonio Russo, specificamente trattata nel terzo paragrafo (pagine16-22).2.2.

Sebbene il ricorrente non sia stato sinora condannato per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. e, durante la maggior parte del periodo in cui si sonosviluppate le indagini, lo stesso fosse detenuto, la sua partecipazione al clan èstata desunta da una serie di elementi che, unitariamente considerati, suffraganoil giudizio di gravità indiziaria, espresso dal Tribunale, in modo logico e coerente:- Antonio Russo, anzitutto, è il figlio di uno dei fondatori del clan (PasqualeRusso), il che, se di per sé non costituisce certamente un elemento indiziario a suocarico, fornisce la spiegazione del prestigio criminale riconosciutogli, comeemergente dalle conversazioni intercettate;- il ricorrente, dal mese di maggio 2019 e fino al mese di aprile 2024, eradetenuto per estorsione aggravata dall’art. 416-bis.1 cod. pen., commessa proprionell’interesse e a vantaggio del clan Russo;- durante la sua carcerazione sono state captate almeno una decina diconversazioni, che vedono come interlocutori soggetti certamente affiliati al clan,nelle quali si confida nell’imminente scarcerazione del “parente Antonio” affinchéuna serie di problemi, diffidenze reciproche e scontri all’interno del gruppocriminale potessero essere risolti, a testimonianza di un persistente potere didirezione dell’associazione da parte del ricorrente;- al contempo, Gennaro Nappi, in almeno due occasioni (si veano leintercettazioni del 9 maggio e 2 ottobre 2023) confida al proprio interlocutore diaver ricevuto delle «lettere» dal parente Antonio con le quali questi gli avevafornito istruzioni su una serie di questioni, certamente attinenti alla vita del clan:in una si allude ad un «ordine», ricevuto dal Nappi, di «confermare quello chefaceva il parente Antonio»; in altra Nappi riporta le lamentele del «parente» pernon essere stato aggiornato su alcune vicende e perché determinati affari delsodalizio non erano stati «sviluppati»;- da una conversazione ambientale del 19.6.2023 emerge altresì che il«parente Antonio» continua ad essere ritenuto «il capo» dell’organizzazione edunque ha diritto alla corresponsione della somma più alta per il “mantenimento”durante la detenzione;- appena scarcerato, Antonio Russo viene prelevato all’aeroporto di Fiumicinodagli affiliati Bolognino e Leonardo Gallucci (figlio dell’altro reggente del clanAntonio Gallucci) e, dopo qualche giorno, si incontra all’interno di uno dei ritroviabituali del clan (il bar Gioya), con altri affiliati, quali Fabio e Ferdinando Zoppinoe Paolino Vaiano.Rispetto alla pregnanza di tali dati, tutti i rilievi critici espressi nel ricorso sonostati già ampiamente trattati e confutati dal Tribunale del riesame di Napoli.La mancata captazione di conversazioni che lo vedano come protagonista,come pure l’assenza di coinvolgimento nei delitti fine dell’associazione, sono staticorrettamente ritenuti non dirimenti, perché spiegabili anche con unperiodo intercorrente tra la sua scarcerazione e la chiusura delle indagini(certamente precedenti rispetto alla redazione dell’informativa finale di reato del7.11.2024).Quanto all’identificazione di Antonio Russo come il “parente Antonio”, ilTribunale di Napoli ha posto in evidenza che, in diverse conversazioni, a taleindicazione si aggiungono ulteriori riferimenti certamente riconducibili al soloAntonio Russo (la condanna ricevuta per estorsione; il rapporto di parentela consuo cugino, Michele Russo; il rapporto di coniugio con Rosina Lombardi), il quale,talvolta, viene perfino con le sue generalità complete.La possibilità di riferire tale appellativo ad altri esponenti del clan ed inparticolare ad Antonio Gallucci, inoltre, è stata coerentemente esclusa in relazioneal contesto delle conversazioni, nelle quali, il più delle volte, si fa riferimento adun “Antonio” che, una volta scarcerato, avrebbe dovuto riportare ordine nel gruppoed arginare anche le pretese di altra fazione del clan, diversa da quella degliinterlocutori, della quale faceva parte proprio Antonio Gallucci.Diverse conversazioni, per di più, in cui si fa sempre riferimento alla agognatascarcerazione del “parente Antonio”, risultano captate successivamente allarimessione in libertà di Antonio Gallucci (avvenuta nel mese di giugno 2023), ilche esclude dunque la possibilità che gli intercettati si riferissero a tale soggetto.Dalla lettura dell’ordinanza del Tribunale, nella quale vengono riportati ampistralci delle conversazioni captate, emerge tra l’altro, abbastanza nitidamente, cheAntonio Gallucci venisse indicato dal Nappi e dagli altri soggetti intercettati con idiversi nominativi di “lo zio” o di “Marziano” e non certamente con quello di“parente Antonio”.Quanto all’asserita contraddittorietà tra il ritenere che Antonio Russo avessecontinuato a dirigere il clan durante la propria carcerazione e le conversazioni nellequali venivano riportate le sue lamentele per il fatto di non essere aggiornato suglisviluppi di alcune vicende oppure quelle in cui si attendeva la sua scarcerazioneper una più proficua gestione del gruppo, la stessa non è in realtà ravvisabile, inquanto è proprio il ruolo verticistico rivestito dal ricorrente a dare un senso, da unlato, alle sue lamentele per non essere tenuto al corrente si singoli affari illeciti e,dall’altro, alla fiducia riposta dagli altri affiliati nella sua capacità di riportare ordinenel gruppo una volta tornato in libertà.Non vi è, dunque, alcun profilo di incoerenza o illogicità nella motivazionedell’ordinanza cautelare impugnata, che si sottrae pertanto a qualsiasi censura inquesta sede.3.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.Il coinvolgimento di Antonio Russo nella condotta estorsiva perpetrata aidanni di Giovanbattista Mautone (capo 9), imprenditore titolare di diverse società,che si occupava tra l’altro della realizzazione di capannoni industriali nell’Area disviluppo industriale di Nola, viene ricavato da un unico e sintetico passaggio dellaconversazione ambientale del 15.7.2022, intercorsa tra Gennaro Nappi e Marioavvicinare gli imprenditori che stavano realizzando capannoni nella zonaindustriale di Nola, tra cui il Mautone, ricorda che quest’ultimo aveva già in passatoparlato con il «parente», con «Antonio», al quale aveva assicurato la propriadisponibilità («venne a parlare con il parente dentro la terra, con Antonio… parlòcon Antonio e disse:

“io devo cominciare a fare i capannoni questo e quell’altro epoi dopo mi metto all’ordine”»).Il ricorrente, oltre a manifestare dubbi sull’identificazione del “parenteAntonio” in Antonio Russo, evidenzia che tale incontro doveva necessariamenteessere avvenuto in epoca remota, posto che il Russo era stato ininterrottamentedetenuto dal mese di maggio 2019, mentre la successiva attività estorsiva postain essere ai danni dell’imprenditore (al di là di tale sintetico riferimento nellaconversazione del luglio 2022) era emersa dalle conversazioni intercettate dalmese di giugno 2023 ed aveva visto come protagonisti Aniello Barbarino, GiovanniRomano, Sebastiano De Capua e Gennaro Nappi ma non Antonio Russo, al qualenon era riconducibile alcun ulteriore riferimento successivo.Difficilmente, dunque, la condotta estorsiva realizzata da parte degli affiliatial clan Russo nel 2023 poteva essere attribuita anche ad Antonio Russo, detenutogià dal 2019 e mai posto al corrente degli sviluppi di tale vicenda.Il rilievo è fondato soprattutto tenuto conto del contenuto indefinito esfuggente della conversazione del 15.7.2022.Pur volendo dare per assodato che il Nappi riferisse di un episodio realmenteaccaduto e del quale era stato messo al corrente da una fonte affidabile, non èdato comprendere secondo quali modalità si sia svolto l’incontro tra il “parenteAntonio” e l’imprenditore; se quest’ultimo sia stato convocato dal capoclan o abbiaautonomamente voluto incontrare lo stesso; in che termini si sia sviluppato ildialogo e quale concretezza avesse un impegno assunto, certamente prima delmaggio 2019, ma mai rispettato per quattro anni (fino al 2023), senza che vi fossealcuna conseguenza e nonostante la realizzazione, da parte del Mautone, di «setteo otto capannoni» (come indicato da Fabbrocino nella conversazione del luglio2022), tanto più in considerazione dell’assenza di qualsiasi ulteriore riferimento alRusso nell’ambito dell’ulteriore sviluppo della vicenda e del lungo periodotemporale trascorso tra la prima fase e le successive richieste estorsive.E’ noto che, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, sebbenenon sia necessaria la sussistenza di un previo concerto tra i concorrenti, occorrecomunque dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, conla consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune(tra le tante Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984 – 01;

Sez. 6,n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935 – 01).Ebbene, in relazione a tale punto, non è condivisibile la valutazione effettuatadal Tribunale del riesame di Napoli allorché, al fine di rintracciare una continuitàtra l’iniziale contatto tra il Russo ed il Mautone e la successiva attività estorsivaposta in essere dagli altri affiliati del clan ai danni dell’imprenditore, da un lato,evidenzia che quest’ultimo abbia ragionevolmente avuto la percezione di uncollegamento tra le due fasi (circostanza priva di rilievo perché la responsabilitàconcorsuale non dipende evidentemente da ciò che la vittima percepisce) e,dall’altro, fonda la responsabilità del Russo su un assunto indimostrato econtraddittorio, ovvero che lo stesso fosse costantemente aggiornato di tutte levicende del clan, tanto da rimproverare gli affiliati «di nascondergli le cose» o «dinon svilupparle».Al di là della contraddittorietà dell’argomentazione (per la quale la costanteinformazione del capoclan su tutte le vicende del gruppo dovrebbe ricavarsi dallasua lamentela di esserne tenuto all’oscuro), il vizio del ragionamento si appalesanel fatto che, nei termini generici indicati dal Tribunale, il Russo dovrebbeconseguentemente rispondere di tutti i delitti scopo riconducibili agli affiliatidell’organizzazione.In relazione ai profili evidenziati, dunque, deve rilevarsi l’assenza di unamotivazione soddisfacente nell’ordinanza impugnata, che deve pertanto essereannullata limitatamente al capo 9), affinché si proceda ad una nuova valutazionedegli elementi acquisiti, alla luce dei rilievi critici evidenziati.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di estorsionecontestato al capo 9, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoliin diversa composizione.Rigetta il ricorso nel resto.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO MORRA ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI