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Sentenza — n. 13931/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals filed via PEC to wrong address and late force majeure claim dismissed as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13931/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals inadmissible because they were filed via certified email to an incorrect address rather than the designated judicial registry. The defense argued force majeure due to system outages, but the claim was rejected as untimely and lacking required official documentation. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 582 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must be filed at the registry of the court that issued the decision; filings at alternative addresses or submitted late without proper certification of force majeure are inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility PEC filing requirements wrong address jurisdiction force majeure documentation procedural time limits scambio di atti giuridici per via elettronica abbandono del procedimento per infrazione stradale ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 582 cod. proc. pen.
Va premesso che l'art. 582 cod. proc. pen. dispone che la presentazionedell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato», sia che l'atto venga depositato con modalitàtelematiche, ex art.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
(comma 1), sia che avvenga in formacartacea.Parallelamente, l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 2 del decreto 27 dicembre 2024, n. 206
Non può essere accolta, infine, l’istanza di restituzione in termine per ildeposito a mezzo PDP (facoltà riconosciuta alla parte privata ai sensi dell’art. 2 deldecreto 27 dicembre 2024, n.
Art. 175-bis cod. proc. pen.
art. 582 cod. proc. pen
Va premesso che l'art. 582 cod. proc. pen.
art. 111-bis cod. proc. pen
dispone che la presentazionedell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato», sia che l'atto venga depositato con modalitàtelematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen.
art. 175-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025
Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025,dep.
Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020
In questi termini e con specifico riferimento alricorso per cassazione, Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv.
Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018
278776 e,nello stesso senso, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep.
Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011
23/01/2019, Bossi, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep.
Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009
22/02/2012, Nardo, Rv.252072 - 01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv.
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Testo completo

a Catania il 25 marzo 1966;avverso la sentenza del 4 dicembre 2025 del Tribunale di Catania;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l’inammissibilità delle istanze.RITENUTO IN FATTOCon ricorsi depositati a mezzo posta elettronica certificata (inviatadirettamente a questa Corte, all’indirizzo prot.cassazione@giustiziacert.it), ladifesa dei ricorrenti impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Catania, conmotivazione contestuale, il 4 dicembre 2025, che, in parziale riforma dellasentenza pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Catania (appellata dallasola parte civile), aveva condannato i ricorrenti al risarcimento dei danni neiconfronti di Felice Sapuppo.Il 21 gennaio 2026, la difesa avanzava anche istanza per la restituzione intermini per la proposizione del ricorso per cassazione con modalità telematica, overitenuto non ricevibile il ricorso in ragione delle modalità di presentazione e, a talfine, nel sostanziare l’invocata causa di forza maggiore, deduceva di non averpotuto effettuare il deposito sul portale, in quanto il procedimento era statorimosso da quelli autorizzati.

Sicché, riscontrata la causa di forza maggioreostativa al deposito (telematico) del ricorso, il difensore si determinava per l'inviodell’atto a mezzo posta elettronica certificata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va premesso che l'art. 582 cod. proc. pen. dispone che la presentazionedell'impugnazione debba avvenire presso la cancelleria «del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato», sia che l'atto venga depositato con modalitàtelematiche, ex art. 111-bis cod. proc. pen. (comma 1), sia che avvenga in formacartacea.Parallelamente, l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che èinammissibile l'impugnazione «quando non sono osservate le disposizioni degliarticoli 581, 582, 585 e 586».Ebbene, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione depositandolo - amezzo posta elettronica certificata - direttamente presso questa Corte, peraltro adindirizzo differente rispetto a quello indicato nel decreto del Direttore generaledella DGSIA il 9 novembre 2020 (che, per il deposito degli atti presso la Corte dicassazione indica depositoattipenali[sezione]@giustiziacert.it (circostanza che, insé, già conduce all’inammissibilità del ricorso:

Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025,dep. 2026, Messina, Rv. 289326).Né vi è un obbligo della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere gli attitempestivamente al giudice a quo. In questi termini e con specifico riferimento alricorso per cassazione, Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776 e,nello stesso senso, Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 23/01/2019, Bossi, Rv.274894 - 01; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, dep. 22/02/2012, Nardo, Rv.252072 - 01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Ferrigno, Rv. 245391.3. Non può essere accolta, infine, l’istanza di restituzione in termine per ildeposito a mezzo PDP (facoltà riconosciuta alla parte privata ai sensi dell’art. 2 deldecreto 27 dicembre 2024, n. 206 previa attestazione della funzionalità dei sistemiinformatici), perché intempestiva, essendo stata presentata oltre il termine di diecigiorni dalla cessazione del fatto costituente la dedotta causa di forza maggiore(che, non essendo in discussione la conoscenza del provvedimento da impugnare,non può che decorrere dalla scadenza dei termini previsti per la sua impugnazione,ossia, in concreto, dal 19 dicembre 2025) e perché priva della necessariadocumentazione richiesta dall’art. 175-bis cod. proc. pen., ossia la certificazionedel direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero dellagiustizia (e la relativa attestazione), con l'indicazione della data e dell'orariodell'inizio e della fine del malfunzionamento, ovvero, nel caso di malfunzionamentodel sistema non certificato, la relativa attestazione del dirigente dell'ufficiogiudiziario.4.

I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 1° aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Cuoco Enrico Vittorio Stanislao Scarlini