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Ordinanza — n. 13533/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of sentencing arguments in appellate settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13533/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived all grounds for review except those regarding sentencing in the appellate settlement. The appellant argued the lower court lacked motivation for satellite crime penalties, but the court held that such issues were precluded by the parties' agreement on the penalty quantification. Consequently, the court ruled that the appellant must bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: In appellate settlements, appeals challenging the sentencing determination are inadmissible when parties have agreed on the penalty amount, as the waiver of liability grounds precludes further review of the sanction calculation.

Parole chiave

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appellate settlement waiver of grounds sentencing determination inadmissible appeal procedural costs riduzione della pena commisurazione della pena per rapina licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 17 settembre 2025, che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod.
Art. 606 c.p.p.
2.Ha proposto ricorso per cassazione Tonapam, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 17 settembre 2025, che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018
pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
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Testo completo

posto da: TONAPAM NICOLA ERISON nato a TORINO il 02/09/1994 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 17 settembre 2025, che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore di Tonapam Nicola Erison, munito di procura speciale - rinunziante a tutti i motivi d'appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, in sede di rito abbreviato, rideterminava la pena inflittagli per il delitto di cui agli artt.110,624 bis,110, 337, 56, 110, 624 bis cod. pen., ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche nella massima estensione, nella misura di anni 1 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 840 di multa. 2.Ha proposto ricorso per cassazione Tonapam, che ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., perché la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione in relazione agli aumenti in continuazione stabiliti per i reati-satellite. 1CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondato. 1.Costituisce ius receptum, nella materia in esame, che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (ex multis, Cass. sez.2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969).

La rinunzia ai motivi d'impugnazione sulla responsabilità dell'imputato e l'intervenuto accordo sulla quantificazione della pena - esito puntuale della formazione concordata della volontà delle parti - precludono, pertanto, la deducibilità di questioni riguardanti la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche avuto riguardo al pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, in virtù del quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); si è tuttavia precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. L'incremento minimo praticato in sentenza per la continuazione - estremamente contenuto, sia per la pena detentiva che per quella pecuniaria - esclude in radice qualsivoglia profilo di illegittimità del calcolo effettuato. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.MCosì deciso in Roma, il 10/03/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTizia..y.r1asini Rossella Catena CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL FU DIZIARIO AM-"121111 Sit\j' .1 zuise 3