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Sentenza — n. 13527/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls denial of generic mitigating circumstances due to lack of reasoning while upholding fraud conviction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13527/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal court's decision regarding the denial of generic mitigating circumstances while rejecting the other grounds for appeal. The appellants argued that the lower court failed to explain why compensation payments did not constitute mitigating factors and that the subjective element of fraud was not proven. The court held that the reasoning on fraud was sound but found the denial of mitigation legally flawed due to the lack of explicit justification for excluding the compensation.

Regesto Legislator

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Art. 595 c.p.; Art. 60 c.p.: Where a lower court denies generic mitigating circumstances without providing a reasoned explanation for excluding specific conduct, the decision is annulled for lack of adequate motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances lack of reasoning fraudulent bankruptcy appeal court annulment subjective element of crime bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 595 c.p.
Art. 60 c.p.
Art. 45 I. fall.
Del resto, se le cessioni non fossero state annotate, esse sarebbero state inopponibili alla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 45 I. fall. La trascrizione delle cessioni sui pubblici registri è pertanto un dato neutro.
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Testo completo

osti da 1. Sparaciari Gabriele, nato a Terni il 11/06/1962 2. Valentini Sara, nata a Foligno il 20/11/1973 avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giulio Monferini, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio ed il rigetto dei ricorsi nel resto; udito il difensore Avv. Stefano Giorgio, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 18 ottobre 2022 del Tribunale di Terni che aveva affermato la penale responsabilità di Gabriele Sparaciari e Sara Valentiní per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e del solo Gabriele Sparaciari anche per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e, unificati ai fini sanzionatori, quanto a Gabriele Sparaciari, i due reati in un unico delitto di bancarottafraudolenta aggravata ex art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall., li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia.

All'esito del giudizio di appello i predetti sono stati condannati per avere, Gabriele Sparaciari, quale amministratore di fatto della Top Fashion s.r.l. dichiarata fallita in data 31 marzo 2015, venduto a Sara Valentini, ex amministratrice della fallita, un'autovettura del valore di euro 17.000,00 e due quad del valore complessivo di euro 20.416,00, senza che l'acquirente versasse il prezzo di acquisto (capo A). Inoltre, Gabriele Sparaciari è stato condannato per avere sottratto le scritture contabili allo scopo di occultare le condotte distrattive (capo B).

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Gabriele Sparaciari e Sara Valentini, a mezzo del loro comune difensore e con un unico atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il solo Gabriele Sparaciari lamenta, in relazione al capo B), violazione di legge e carenza o illogicità della motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente segnala che non è stata ritenuta distrattiva l'alienazione di alcuni veicoli alla New Top Fashion s.r.I., amministrata da Sara Valentini, cosicché il dolo specifico, necessario per la sussistenza del reato, non può essere ravvisato nella volontà di occultare tale alienazione o altri rapporti tra la fallita e la New Top Fashion s.r.l.

Quanto all'autovettura ceduta a Sara Valentini, la alienazione era stata approvata in sede assembleare e comunque non vi era alcun intento di occultare detta cessione, risultante dal P.R.A. La cessione era avvenuta in attuazione di un accordo transattivo tra la società e la ex amministratrice dimissionaria ai sensi del quale la prima cedeva l'autovettura e la seconda rinunciava ai compensi per la attività svolta, quale amministratrice, in favore della società; mentre i crediti erano pari ad euro 21.500,00, il valore del bene era di euro 17.000,00.

In ogni caso, tale transazione era stata discussa ed approvata dall'assemblea e, nel caso specifico, non poteva sostenersi che la sottrazione delle scritture fosse finalizzata al suo occultamento. Ne deriva che l'omessa tenuta delle scritture o il loro mancato rinvenimento sono imputabili ad un comportamento negligente di Gabriele Sparaciari, tale da integrare la bancarotta semplice documentale. 2.2. Con il secondo motivo entrambi i ricorrenti lamentano la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.2.1.

I ricorrenti ribadiscono che la cessione dell'autovettura era avvenuta 2in esecuzione della delibera assembleare che aveva approvato la transazione conclusa tra Sara Valentini e la società poi fallita e che la effettività del debito si ricava dalla deposizione del teste Martinelli, che aveva asserito che il credito di Sara Valentini ammontava ad euro 21.500,00, mentre l'autovettura valeva euro 17.000,00; in attuazione della transazione Sara Valentini aveva anche incassato il controvalore della quota di un fondo, ove erano state accantonate le somme versate dalla società ai fini della corresponsione alla stessa della liquidazione, ed aveva riversato il relativo importo alla Top Fashion s.r.l.

Nonostante le circostanze sopra descritte fossero state oralmente e documentalmente provate, la Corte territoriale ha affermato che il credito compensato con la cessione del veicolo non era adeguatamente dimostrato, omettendo di considerare che Sara Valentini nei quattro anni anteriori al 2011 aveva ricevuto gli accrediti degli stipendi per la sua attività di amministratrice, come risultava dalla documentazione bancaria. Né la Corte di appello ha spiegato perché le annotazioni in contabilità degli stipendi erogati nel 2011 sarebbero inattendibili, pur essendo di quattro anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 2.2.2.

Quanto ai quad, il teste Fioriti aveva confermato che i quad acquistati ed intestati fiduciariamente alla società erano quattro e per due di essi le somme provenivano da Sara Valentini e per altri due dallo stesso teste. La Corte di appello aveva aderito alla tesi sostenuta dal teste quanto alla posizione dello stesso, mentre l'aveva ritenuta inattendibile quanto alla posizione di Sara Valentini, pur essendo identiche le due posizioni. Peraltro, era stata dimostrata la assenza di pagamenti fatti dalla società per l'acquisto dei veicoli e la soddisfazione del credito del venditore, cosicché doveva necessariamente concludersi che le somme utilizzate per l'acquisto dei quattro veicoli non provenissero dalla Top Fashion s.r.l.

Non era dato comprendere perché si fosse proceduto penalmente solo nei confronti di Sara Valentini e non anche a carico del Fioriti. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. I ricorrenti evidenziano di avere ristorato il danno mediante una transazione autorizzata dagli organi fallimentari, di essere incensurati e di avere chiarito ogni aspetto contabile e patrimoniale della fallita, nell'ambito di un fallimento di scarsa rilevanza patrimoniale.

La Corte di appello non avrebbe valutato tali elementi, omettendo di motivare il diniego. Anche la transazione conclusa da Sara Valentini con la società era risultata 3vantaggiosa per quest'ultima e l'imputata aveva anche pagato in favore del concessionario i due quad acquistati dalla società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso, comune ai due ricorrenti, è complessivamente infondato. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora, come nel caso di specie, i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

In questi casi, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nel caso di specie ricorre una «doppia conforme» e la Corte territoriale ha affermato di condividere le ragioni già esplicitate dal Tribunale nella motivazione della sentenza di primo grado, osservando che i motivi di appello costituivano reiterazione di argomenti già trattati e disattesi dal Giudice di primo grado. 1.1.

Quanto ai due veicoli quad la Corte territoriale ha osservato che, come da fattura di acquisto, gli stessi erano stati acquistati dalla fallita ed erano entrati nel suo patrimonio e non rileva che non sia stato possibile individuare, nella contabilità della acquirente Top Fashion s.r.I., traccia della uscita delle risorse impiegate per l'acquisto, atteso che nemmeno Sara Valentini ha provato documentalmente di avere corrisposto il prezzo al venditore dei quad alla società, pur essendo l'importo del prezzo particolarmente consistente. Quanto, poi, alla deposizione del teste Fioriti, le sue dichiarazioni sono state ritenute generiche dal Tribunale ed inidonee a dimostrare che il pagamento del prezzo fosse stato effettuato con risorse economiche proprie e non con somme appartenenti alla società dalla stessa all'epoca amministrata (vedi pag. 17 della sentenza di primo grado). 4La motivazione non può, quindi, ritenersi mancante o contraddittoria o manifestamente illogica e i ricorrenti, nel resto, sostanzialmente invocano una diversa valutazione del materiale istruttorio con consentita in questa sede di legittimità.

Né rileva che non si sia proceduto penalmente nei confronti del teste Fioriti, poiché il mancato esercizio dell'azione penale nei suoi confronti dipende da una scelta del Pubblico ministero e non da una contraddittorietà o illogicità della decisione impugnata. 1.2. Quanto all'autovettura, la Corte di appello ha sostanzialmente ritenuto che la transazione approvata dall'assemblea fosse fittizia e volta a dare copertura documentale ad una distrazione avente ad oggetto il veicolo. In sostanza, con la transazione Sara Valentini avrebbe rinunciato ad un credito a titolo di compensi per la sua attività di amministratrice, mentre in realtà tale credito sarebbe stato inesistente.

Difatti, la Corte di appello evidenzia che non è stato prodotto lo statuto societario, cosicché non risulta che tale compenso fosse stabilito da una clausola dello stesso. Inoltre, sebbene Sara Valentini avesse svolto per diversi anni le funzioni di amministratrice della fallita, solo a partire dal 2011 era comparsa nella documentazione bancaria traccia dei bonifici con i quali erano state accreditate in suo favore somme a tale titolo; ma soprattutto si evidenzia che mentre i crediti vantati da Sara Valentini a titolo di compenso sarebbero tutti maturati nel 2011, la stessa ricorrente ha dichiarato al curatore che ella, per ragioni personali, in quel periodo non aveva potuto occuparsi della amministrazione della società, venendo a tal fine affiancata da Gabriele Sparaciari.

In breve, poiché nel 2011 Sara Valentini non si era occupata della gestione della società, la stessa non poteva vantare alcun credito e la cessione a titolo gratuito della autovettura, sebbene formalmente camuffata quale transazione, ha il reale contenuto di un atto distrattivo. Non rileva, quindi, seguendo il ragionamento dei Giudici del merito, che la transazione sia stata approvata dalla assemblea o che la imputata abbia riversato alla società la somma proveniente dal riscatto della quota del fondo sul quale conflivano le somme erogate dalla fallita.

La motivazione non risulta carente, contraddittoria o manifestamente illogica e anche in questo caso viene sollecitato a questa Corte di cassazione un inammissibile giudizio di merito in ordine alla idoneità delle prove offerte a dimostrare la realtà del credito oggetto di rinuncia attraverso la transazione.

2. Il primo motivo del ricorso, relativo al solo Gabriele Sparaciari, è 5 /*//'infondato. Non rileva che le cessioni dei tre veicoli in favore di Sara Valentini non fossero occultabili perché rese pubbliche dalle loro iscrizioni nei pubblici registri. Del resto, se le cessioni non fossero state annotate, esse sarebbero state inopponibili alla curatela fallimentare ai sensi dell'art. 45 I. fall. La trascrizione delle cessioni sui pubblici registri è pertanto un dato neutro. Quel che, secondo i giudici del merito, la sottrazione delle scritture contabili era volta ad occultare era non tanto la cessione dei veicoli, quanto la natura distrattiva di tali cessioni, in quanto, quella dei quad, non accompagnata dal versamento del corrispettivo da parte di Sara Valentini, e, quella dell'autovettura, occultata dalla transazione con la quale Sara Valentini riceveva la proprietà del veicolo a fronte della rinuncia ad un credito in realtà inesistente.

A tale elemento, costituito dall'occultamento della natura distrattiva della cessione, si aggiunge il dato fortemente indiziario costituito dalla creazione da parte dei due imputati di una nuova società attraverso la quale è stata proseguita la medesima attività in precedenza esercitata dalla fallita; emerge, quindi, chiaramente l'intento di non far emergere quale fosse la consistenza patrimoniale della fallita per occultare le condotte distrattive poste in essere, tra le quali quelle sopra descritte. Ne deriva che le censure di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultano infondate.

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Prima il Tribunale e poi la Corte di merito hanno osservato che non vi sono elementi che consentano la applicazione delle circostanze attenuanti generiche. A tale proposito deve osservarsi che con l'atto di appello era stato dedotto, a tal fine, esclusivamente l'integrale risarcimento del danno alla curatela fallimentare. A tale rilievo la Corte di appello ha risposto laconicamente che non costituisce elemento valutabile a tale scopo la «generica indicazione di condotte risarcitorie degli imputati in favore del fallimento», senza tuttavia chiarire le ragioni per cui tale condotta risarcitoria non potrebbe essere presa in considerazione. La motivazione sul punto è meramente apparente perché non consente di comprendere quale sia stato il ragionamento che ha condotto al diniego.

4. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. I ricorsi devono essere rigettati nel resto. 6 P.Q.Mi WIZiARIO L guritp Amo 0.4,14 7