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Ordinanza — n. 13526/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds outside statutory review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13526/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing justification in a plea bargain, which is not a permissible ground for review. The appellant argued the judge failed to provide adequate motivation for the agreed sentence, while the prosecution contended the appeal violated procedural limits. The court ruled that only specific statutory grounds such as legal qualification errors or illegality of the penalty can be raised, excluding general lack of motivation.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds and cannot challenge the adequacy of the sentencing motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing motivation procedural limits specific recidivism sanzioni penali recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, con la quale è stata applicata a Leonardo Mario Nunzio la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
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Testo completo

posto da: LEONARDO MARIO NUNZIO nato a NAPOLI il 26/11/1980 avverso la sentenza del 10/09/2025 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è del g.u.p. del Tribunale di Genova, con la quale è stata applicata a Leonardo Mario Nunzio la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa in relazione ad un tentativo di furto aggravato (artt. 56,624,625 n. 7 cod. pen.), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

2. Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione motivazionale in ordine all'applicazione della pena, oggetto di accordo. 1Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con generiche espressioni di stile, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., all'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura de plano, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl consigliere estensore Il presidente Tiziano Masini CORTE Di CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA