Italian Supreme Court dismisses appeal by third interested party lacking special litigation power authorization.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third interested party, Anna Onorato, failed to provide a special power of attorney for litigation. Although the lower court had ruled on the confiscation of a vehicle linked to her husband's crimes, the procedural requirement for third parties to act through a lawyer with specific authorization was not met. The court applied the rule that such parties cannot appear personally and must rely on a special mandate, which was absent in this case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: Third interested parties in preventive measures proceedings cannot appear personally in court and must be represented by a lawyer holding a special power of attorney; absence of such mandate renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa BelmonteRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione aversoil decreto con cui il Tribunale di Napoli ha applicato la misura patrimoniale della confisca diprevenzione dell’autovettura, intestata alla ricorrente, Anna Onorato, avendola ritenutariconducibile al coniuge, Giuseppe D’Ambrosio, detenuto in espiazione pena, nei cui confrontisono stati ravvisati elementi di pericolosità ex art. 4 lett.
a) del D. Lgs. n. 159/2011. Haosservato il Giudice a quo che l’intestazione fittizia del bene alla ricorrente – priva di redditi -avesse lo scopo di evitare l’ablazione del veicolo, ritenendo che l’acquisto, in contanti, fossestato effettuato con l’impiego di guadagni illeciti provento dei reati commessi dal D’Ambrosio.2. Ricorre per cassazione la terza interessata, Anna Onorato, che svolge due motivi, diseguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen..2.1. Deduce vizio della motivazione per manifesta illogicità in ordine al presuppostooggettivo della confisca, per avere la Corte di appello ignorato la alternativa prospettazionedifensiva circa la disponibilità della ricorrente di risorse economiche proprie, ancorchè illecite,non riconducibili al marito.
Si duole altresì del mancato scrutinio della credibilità delledichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore di giustizia Esposito.2.2. Analoghi vizi sono dedotti con riguardo alla prova della lecita provenienza dellaprovvista, che la difesa individua nella consistente eredità ricevuta dalla ricorrente (euro160.000), riconosciuta dalla Corte di appello, oltre che nella vendita di altra autovettura.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè il ricorso non è corredato dellanecessaria procura speciale alla proposizione dell’impugnazione parte del terzo interessato, nonestendendosi l’efficacia della procura speciale per la proposizione dell’appello al ricorso percassazione, stante la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo",stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen..4.
Come si afferma costantemente, a differenza della parte assoggettata all'azione penalecui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale,i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono starepersonalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso ilconferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016,De Angelis, nonché, in conformità, sez. 5 n. 21314 del 2010 Rv. 247440; sez. 5 n. 8942 del2011 Rv. 252438; sez. 5, n. 25849 del 2012 Rv. 253081; sez. 5 n. 10972 del 2013 Rv. 25518).Il terzo interessato può, dunque, stare in giudizio solo per il tramite di un difensore munito diprocura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola delladomiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020 (dep. 2021)Rv. 280403), a nulla rilevando che non rientri nel novero dei soggetti ivi elencati, atteso cheriveste una posizione processuale ad essi equiparabile (Sez. 2 n. 37496 del 07/10/2025,Rv. 288933-03).5.
Nel caso di specie, dalla consultazione dell’incarto processuale emerge che risultarilasciata dalla ricorrente esclusivamente una procura speciale per la proposizionedell’impugnazione avverso il decreto n. 64/2025 del Tribunale di Napoli – misure di prevenzione- del 26 febbraio 2025 (dep. 4 marzo 2025).6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità diprocedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue,ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il Consigliere estensoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli