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Sentenza — n. 13307/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13307/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13307/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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I PACE di FerraraVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luca Sciarrettache ha concluso riportandosi alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità delricorso.udito l’avvocato Marcello Rambaldi nell’interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi diricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ferrara ha dichiarato SimoneZappaterra colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi dell’art. 612 cod. pen. per avereminacciato due vicini di casa, la signora Slim Slim Karime e il figlio Davide Malacarne, disterminare la loro famiglia, e il Malacarne anche dicendo che gli avrebbe piantato unasciabola nello stomaco.2.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 13307/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sono, dunque,ammissibili, nel caso di specie, anche motivi afferenti al vizio della motivazione.3. Tanto premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la sentenzaimpugnata ha delibato in ordine alla sussistenza dei fatti contestati con motivazioneesauriente e con argomenti giuridicamente corretti, quanto ai presupposti applicativi delreato di cui all’art. 612 cod. pen.3.1. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto sussistenti le minacce per il contenutooggettivamente allarmante delle frasi pronunciate dall’imputato e per la loro idoneità aledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice contestata, oltre che per ilturbamento cagionato alle persone offese.3.2.

Parole chiave

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minaccia all'ordine pubblico espressioni sconvenienti pubblica intimidazione minaccia contro le autorità reati di comune pericolo reati contro le pubbliche comunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Tanto premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la sentenzaimpugnata ha delibato in ordine alla sussistenza dei fatti contestati con motivazioneesauriente e con argomenti giuridicamente corretti, quanto ai presupposti applicativi delreato di cui all’art. 612 cod. pen.3.1.
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Testo completo

I PACE di FerraraVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Luca Sciarrettache ha concluso riportandosi alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità delricorso.udito l’avvocato Marcello Rambaldi nell’interesse del ricorrente, che si riporta ai motivi diricorso chiedendone l'accoglimento.RITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Ferrara ha dichiarato SimoneZappaterra colpevole dei reati a lui ascritti ai sensi dell’art. 612 cod. pen. per avereminacciato due vicini di casa, la signora Slim Slim Karime e il figlio Davide Malacarne, disterminare la loro famiglia, e il Malacarne anche dicendo che gli avrebbe piantato unasciabola nello stomaco.2.

Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocatoMarcello Rambaldi che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati, in considerazione della mancata certaidentificazione del destinatario della minaccia contestata al capo di imputazione n. 1), inquanto le parole minacciose vennero pronunciate all’interno dell’abitazione dell’imputato esul comune pianerottolo condominiale, cosicchè non vi sarebbe certezza che esse fosserodirette alla p.o.

Slim Slim; analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo alfatto di cui al capo 2), anche in tal caso mancando l’univoca direzione delle frasi verso lap.o., la quale ha riferito, in sede di denuncia, delle parole pronunciate ad alta vocedall’imputato all’interno di un autobus, senza chiara identificazione del diretto destinatariodella minaccia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In primo luogo, occorre dare atto che l’imputato ha impugnato con ricorso percassazione, ai sensi dell’art. 36 del D. L.vo n. 274 del 2000, la sentenza del Giudice di pacedi Ferrara, ricorrendo una ipotesi di sentenza non appellabile, per cui non vige la limitazionedei motivi di ricorso alle sole ipotesi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 606, prevista dall’art.39-bis del medesimo testo di legge con riguardo alla impugnazione delle sentenzepronunciate in grado di appello per reati di competenza del giudice di pace.

Sono, dunque,ammissibili, nel caso di specie, anche motivi afferenti al vizio della motivazione.3. Tanto premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la sentenzaimpugnata ha delibato in ordine alla sussistenza dei fatti contestati con motivazioneesauriente e con argomenti giuridicamente corretti, quanto ai presupposti applicativi delreato di cui all’art. 612 cod. pen.3.1. In particolare, il giudice a quo ha ritenuto sussistenti le minacce per il contenutooggettivamente allarmante delle frasi pronunciate dall’imputato e per la loro idoneità aledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice contestata, oltre che per ilturbamento cagionato alle persone offese.3.2.

Non manca, nella sentenza impugnata, una corretta argomentazione in merito allain giudizio e la assenza di segnali di intento calunniatorio), anche segnalandosi la presenzadel riscontro dichiarativo acquisito con la testimonianza di Lorenzo Eberle, a proposito diquanto riferitogli dalla persona offesa Davide Malacarne, circa le parole pronunciatedall’imputato sul bus dal quale era appena sceso, e al turbamento che glie ne era derivato.3.3. Infine, il Giudice di merito ha fornito una motivazione esauriente e del tuttoragionevole in ordine all’individuazione proprio nel Malacarne Davide del destinatario dellefrasi minacciose profferite dall’imputato.4.

La sentenza impugnata si è così conformata all’orientamento di questa Corte, atenore del quale, nella minaccia – che costituisce reato di pericolo - elemento essenziale èla limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un maleingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, minaccia che va valutata con criteriomedio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5 n. 8193 del 14/01/2019,Criscio, Rv. 275889), onde verificare se, ed in quale grado, la condotta minatoria abbiaingenerato timore o turbamento nella persona offesa (Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015,Romeo, Rv. 264341).

Pertanto, i criteri che debbono orientare il giudice di merito nel suoprudente apprezzamento sono costituiti dal tenore delle espressioni verbali profferite e dalcontesto in cui esse vengono pronunciate, con valutazione suscettibile di controllo da partedel Giudice di legittimità sotto il profilo della logicità e completezza della motivazione (Sez.5 n. 43380 del 26/09/2008, De Marco, Rv. 242188; sez. 1, n. 9314 del 05/04/1990,Monteleone, Rv. 184724).4.1. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuto il giudice di merito che, come si èdetto, ha soppesato la intrinseca valenza intimidatoria delle parole pronunciate dall’imputatoe ne ha apprezzato il turbamento cagionato nelle vittime.4.2.

A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidentiillogicità, le critiche del ricorrente all'uso del detto materiale probatorio, si risolvono in unacensura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando iparametri della razionalità e completezza. D’altronde, la sentenza di merito non è tenuta acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraversouna valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico edadeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenutopresente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che,anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del 13/5/2011Rv. 250900;

Sez. 6, Sent. n. 20092 del4/5/2011, Rv. 250105). La giurisprudenza è chiara, infatti, nell’affermare che non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione auna specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dallacomplessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep.8/2/2023, Rv. 284096).5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionalen. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di unasomma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il Consigliere relatoreMaria Teresa BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli