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Sentenza — n. 13069/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses confiscation revocation appeal due to lack of novelty in evidence regarding father's funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13069/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the confirmation of a confiscation order targeting his business assets and property. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate new evidence concerning financial transfers from his father, claiming these funds originated from a specific investment portfolio in 1994. The court ruled the appeal inadmissible because the alleged evidence lacked novelty, having already been presented and examined in the first and second instances without any force majeure circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 2, I. 1423 del 1956; The revocation of preventive confiscation cannot be ordered based on pre-existing elements that were not deduced in the absence of force majeure circumstances.

Parole chiave

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confiscation prevention revocation appeal novelty of evidence force majeure asset forfeiture procedural inadmissibility financial assets confisca dei beni

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 2, I. 1423 del 1956
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, avanzata dal ricorrente - ai sensi dell'art. 7, comma 2, I.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 2648 del 10/07/2025
Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2648 del 10/07/2025, hanno affermato che "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art.
Sez. 5, n. 28460 del 14/07/2025
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Testo completo

osto da Landolina Pietro nato a Palermo il 29 giugno 1971; avverso l'ordinanza del 13 ottobre 2025 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca, avanzata dal ricorrente - ai sensi dell'art. 7, comma 2, I. 1423 del 1956 - avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2007, divenuto definitivo il 18maggio 2012, avente per oggetto il complesso aziendale della sua impresa individuale e un immobile sito in viale Michelangelo n. 229 a Palermo.

2. Il ricorso si compone di un unico motivo di censura a mezzo del quale si deduce violazione di legge e carenza e illogicità di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di valutare le dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, Vittorio Landolina (escusso dal difensore I'll dicembre 2023) e la consulenza di parte del 10 settembre 2024 (da cui risulterebbe che la somma 450.000.000 di lire proveniva da un dossier titoli in possesso di quest'ultimo nel 1994, in cui erano stati trasferiti i risparmi precedentemente investiti in altri titoli).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Le sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2648 del 10/07/2025, hanno affermato che "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore" La Corte territoriale ha dato atto che: - la questione degli aiuti finanziari provenienti dal padre era già stata dedotta nel corso del primo grado di giudizio (e trattata anche durante il procedimento d'appello per il tramite del disposto approfondimento peritale, esteso alle complessive condizioni economico-reddituali non solo del proposto, ma anche del padre e del fratello) e comunque riguardava circostanze note al ricorrente ancor prima dell'avvio del procedimento di prevenzione; - la consulenza tecnica di parte si era unicamente limitata a formulare delle critiche alla perizia senza nulla apportare a quanto già emerso nel procedimento di prevenzione, né sotto il profilo di elementi patrimoniali sopravvenuti (non conosciuti, né conoscibili), né sotto il profilo dei criteri contabili utilizzati (Sez. 5, n. 28460 del 14/07/2025, Rv. 288371, Vento, Rv. 288371).

3. Ebbene, l'evidenziata mancanza del necessario elemento della novità delle prove addotte dà conto dell'infondatezza dell'assunto difensivo.4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P P.Q.M