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Sentenza — n. 13060/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for lack of reasoning regarding tax fraud liability and evidence omission.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13060/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Palermo Court of Appeal's judgment, which had convicted the defendant of tax fraud. The defense argued the lower court ignored submitted 2018 tax documents and failed to logically connect evidence to the crime. The court ruled the appeal judgment's reasoning was merely apparent, lacking the necessary argumentative thread to justify the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 116 cod. proc. pen.: A judgment is vitiated by lack of reasoning when it merely reproduces legal norms or exposes evidence without providing the logical argumentation required to connect facts to the legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of reasoning apparent motivation tax fraud liability omission of evidence Cassation annulment logical connection procedural vices falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
e dell'art. 606 cod. proc. pen. ove riguardi un elemento probatorio potenzialmente decisivo, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio:
Art. 116 cod. proc. pen.
Art. 483 cod. pen.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando - per quanto rileva in questa sede - la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 483 cod. pen
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando - per quanto rileva in questa sede - la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 483 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
e dell'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080).
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Testo completo

da Ben Talouba Tahar nato in Tunisia il 2 luglio 1961; avverso la sentenza del 30 maggio 2025 della Corte d'appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto annullarsi, con rinvio, la sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 1° febbraio 2026, nell'interesse dell'imputato, dall'avv. Gianni Caracci, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.

Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Palermo, confermando - per quanto rileva in questa sede - la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché, in concorso con Antonio Russo, commercialista, avrebbe predisposto una falsa dichiarazione fiscale (riportante redditi difformi rispetto a quelli potenzialmente percepiti nel 2017), allegandola alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato presentata presso la Questura di Trapani.

2. Il ricorso si compone di tre motivi d'impugnazione, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione; il primo afferente al profilo della responsabilità e gli altri due al trattamento sanzionatorio. La difesa sostiene che Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con la documentazione depositata (la dichiarazione fiscale presentata nel 2018 e relativa ai redditi percepiti nel 2017, ritenuta inesistente dai giudici di merito) e con l'effettività del reddito dichiarato, offrendo una motivazione sostanzialmente inesistente anche con riferimento ai residui motivi d'appello (l'invocato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato e assorbe gli altri.

2. Va ricordato che la motivazione è apparente (e, quindi, inesistente) quando manca del tutto la trama argomentativa, sia in ordine agli elementi di fatto, sia in ordine alla loro concatenazione logica, sicché «c'è un'asserzione, ma manca l'argomentazione». Ed è questo il caso della mera pedissequa riproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcuna personalizzazione dello stampato da parte del giudice), della mera esposizione del materiale probatorio acquisito (apoditticamente definito come "autoevidente", senza alcuna ulteriore argomentazione valutativa di esso) o, come nell'ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censurefi proposte, omettendo il vaglio critico delle risultanze e l'illustrazione della ritenuta riconducibilità del fatto così ricostruito alla fattispecie criminosa contestata; tutti casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata è soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente, in quanto non permette, a fronte delle censure prospettate, di comprendere l'iter logico seguito che ha condotto il giudice (dell'impugnazione) a superare le censure prospettate.

E, in questo contesto, il vizio di travisamento della prova per omissione (il giudice non valuta una prova decisiva già acquisita nel processo), che, in generale, riguarda tutte le distorsioni tra il materiale probatorio effettivamente acquisito al processo e quello che il giudice assume come tale all'interno del tessuto argomentativo, si traduce in un vizio della motivazione deducibile ai sensi della lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen. ove riguardi un elemento probatorio potenzialmente decisivo, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio:

Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016 Rv. 270080). Ebbene, con il primo motivo appello, il ricorrente aveva dedotto di aver ritualmente presentato la dichiarazione dei redditi ritenuta omessa dal Tribunale (della cui decisività non può dubitarsi, in quanto fondante l'accertamento della ritenuta falsità della dichiarazione): tale documento risulta effettivamente prodotto all'udienza del 19 gennaio 2024, ma, nonostante ciò, è stato radicalmente pretermesso dalla Corte territoriale.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

P.Q.M