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Sentenza — n. 13048/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares appeal inadmissible, stating it cannot re-evaluate evidence or factual findings by the lower court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13048/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed the acquittal of Salvatore Luppino, arguing the lower court erred in finding no complete criminal plan existed before his arrest. The court rejected this, noting the appeal merely challenged the factual evaluation of evidence rather than the legal logic of the judgment. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the Supreme Court lacks jurisdiction to re-examine the weight of evidence or substitute its own factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments of acquittal or non-prosecution are inadmissible if they merely contest the factual evaluation of evidence without challenging the legal logic or coherence of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual evaluation review acquittal judgment evidence weight assessment Supreme Court jurisdiction abuso di un impianto per l'elaborazione di dati usurpazione d'identità lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula
Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, Moro
Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli
215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli).
Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010
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Testo completo

rale presso la Corte d'appello di Torino; nel procedimento a carico di Luppino Salvatore nato a Sant'Eufemia d'Aspromonte il 13 maggio 1955; avverso la sentenza del 4 giugno 2025 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.udito il difensore dell'imputato, avv. Renato Cravero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, riformando l'originaria condanna pronunciata in primo grado, ha assolto Salvatore Luppino - per non avere commesso il fatto - dai delitti di concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit e nei plurimi tentativi di frode informatica contestati nel capo d'imputazione.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino, articolando due motivi d'impugnazione, formulati sotto i profili della violazione di legge e del connesso vizio di motivazione. La Corte di Appello, sostiene il Procuratore ricorrente, si sarebbe risolta a riformare la sentenza di condanna sull'erroneo presupposto per cui, alla data della carcerazione del Luppino, non fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio. Ciò, tuttavia, si continua, senza tener conto:

a) che i rapporti tra i correi si erano progressivamente consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 (quando il Luppino aveva presentato Sganga a Mariano, a sua volta in continui rapporti con Cono e Dedda);

b) che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state individuate (nella Endurance Overseas s.r.I., Propagroup s.p.a., Costruzioni Meccaniche Weingrill ing. Zeno s.r.I., Sigea s.p.a. e Massifond s.p.a.) in date ampiamente anteriori all'arresto del Luppino;

c) che erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti (con la sola eccezione della Endurance Overseas s.r.I., per la quale si sarebbe provveduto pochi giorni dopo l'arresto);

d) che erano stati delineati i dettagli operativi per il successivo trasferimento (le società ove dovevano confluire i proventi delle azioni criminali dovevano essere costituite in Georgia ad opera di Antonio Panuccio e Giorgi Zoidze). Sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il piano di azione poteva dirsi definito e sufficientemente dettagliato (rimanendo soltanto da individuare le società sui cui conti le somme oggetto di abusiva appropriazione dovevano temporaneamente transitare prima di venire convogliate verso la società georgiana) e già in fase esecutiva (visto che Giorgi Zoidze aveva ottenuto il visto che gli avrebbe permesso l'ingresso nel paese caucasico) e la successiva esecuzione delle condotte concretamente poste in essere dai correi ,successivamente all'arresto del Luppino confermerebbero l'originario assunto accusatorio.

Logico riscontro della piena partecipazione del Luppino, sarebbe, in ultimo, la messa a disposizione della propria autovettura, utilizzata da Zoidze e Panuccio per raggiungere la Georgia il 17 luglio 2020 (dove costituirono la "LLC Chateau Panuccio", destinata a ricevere i fondi distratti); dato fattuale illogicamente svalutato dalla Corte sull'erroneo ed indinnostrato assunto di una ritenuta "libera disponibilità" del veicolo da parte di Sganga.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I fatti, chiaramente ricostruiti nella sentenza di primo grado nella loro rilevante diacronicità, trovano la loro genesi nel disegno illecito elaborato da Davide Cono, funzionario della banca Unicredit area Corporate, consistente nel creare dei falsi certificati digitali sotto i nominativi di soggetti legittimati ad operare per conto di alcune società clienti della banca e usare le identità in questione per eseguire cospicui bonifici abusivi a favore di società straniere controllate dagli indagati. Cono, pur avendo la possibilità di svolgere le operazioni illecite lato banca, non aveva modo di reperire i soggetti verso cui effettuare i bonifici; si è quindi rivolto a Ivan Mariano, di cui era cliente ed amico personale, e Mariano gli ha presentato Giuseppe Sganga, a sua volta presentatogli dal Luppino, sua vecchia conoscenza;

Luppino e Sganga hanno a loro volta individuato in Pfister Kai, cittadino tedesco, la persona che avrebbe dovuto individuare le società destinatarie dei bonifici. Ed in questo momento interviene l'arresto del Luppino. Il progetto criminoso prosegue, attraverso incontri tra Sganga, Mariano, Dedda, e Pfister; il 20 luglio 2020 viene costituita la AO Automobil Handels Gmbh, società tedesca poi utilizzata per la ricezione dei bonifici; Mariano fornisce a Cono del materiale informatico necessario per l'operazione; nel luglio 2020 inoltre Zoidze Georgi e Panuccio Franco, soggetti vicini a Sganga e Luppino, si recano insieme in Georgia allo scopo di aprire una società intestata a Panuccio, su cui far ulteriormente confluire i proventi della truffa, di modo da farli uscire dal territorio dell'unione e 1'11 agosto 2020, usando i certificati digitali in precedenza abusivamente creati, Coiro effettua undici bonifici per un totale di euro 347.650,00 dai conti delle società indicate nei capi di imputazione a favore della AO Automobil Handels Gmbh per euro323.110,00 e della ulteriore società slovacca Transuniversal Sro (costituita il 12.5.2020 e cessata il 9.10.2020) per euro 24.540, ma le operazioni vengono bloccate dai sistemi di sicurezza interni dell'Unicredit.

3. Il Tribunale ha ritenuto Luppino responsabile ritenendo che, alla data del suo arresto, il piano criminoso fosse già delineato nei suoi tratti essenziali; circostanza desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate e da quanto rinvenuto all'esito delle perquisizioni disposte presso le abitazioni dei correi. In particolare: - il 10 giugno 2020 vi è una prima conversazione intercettata (n.

16) tra Luppino (con il quale, in quel momento, c'è Mariano) e Sganga, nella quale quest'ultimo comunica che Giorgi (Zoidze Giorgi) ha ritirato il titolo di soggiorno proprio quel giorno e quindi si può partire; -il 18 giugno 2020 si registra altra conversazione (n. 176), tra Luppino e Sganga che, in quel momento si trova in Germania, dove si parla di un affare in corso, che non viene nominato, diverso dalle macchine, molto più redditizio col quale possono "sistemarsi un attimo"; - il 15 settembre 2020, in ultimo, si registra altra telefonata nella quale Sganga comunica di aver avvisato Luppino (che è detenuto) degli esiti negativi dell'affare. A tali dati si aggiunge, quale riscontro documentale, il ritrovamento, presso l'abitazione di Antonio Dedda, di visure aziendali di clienti UniCredit (stampate su carta UniCredit), tutte estratte in epoca anteriore al 30 giugno 2020 e tutte con la matricola univocamente riconducibile al Cono.

4. A conclusioni opposte è giunta la Corte territoriale. Il primo effettivo incontro operativo, sostiene la Corte, è intervenuto solo 1'11 luglio 2020 e solo in seguito ad esso gli altri correi (Zoidze e Panuccio) sono partiti (il 19 luglio), mentre al 30 giugno 2020, data della carcerazione del Luppino, non era neanche stata costituita la società destinataria di gran parte dei bonifici, la Automobil Handels Gmbh (costituita solo il 20 luglio) e, pur essendo stata l'altra società beneficiaria (in minima parte) dei trasferimenti di denaro, la slovacca Transuniversal Sro (costituita il 12 maggio 2020), non vi sarebbero elementi idonei a ricondurre la sua costituzione alla successiva operazione illecita, anche perché costituita pochi giorni dopo il primo incontro tra Sganga e Luppino.

Parallelamente, il progetto di operare bonifici dai conti dei clienti Unicredit usando falsi certificati digitali era interamente opera di Cono ed era stato ideato molto tempo prima che Mariano trovasse, in epoca che egli ha collocato nel maggio 2020, in Sganga la persona adatta a fornire i conti correnti stranieri su cui Aappoggiare i bonifici e parzialmente eseguito già tra gennaio e aprile 2020, quando furono creati la gran parte dei certificati digitali. Sicché, in mancanza di una traccia di un concreto intervento del Luppino prima del maggio 2020, non solo non potrebbe ritenersi alcun concorso nell'accesso abusivo al sistema informatico dell'Unicredit (realizzato tra gennaio e aprile 2020), ma, essendo il Luppino rimasto estraneo alla precedente attività illecita di Cono (posta in essere per la creazione dei falsi certificati digitali) e non potendosi attribuire le attività realizzate dagli altri imputati posteriormente alla sua carcerazione, non potrebbe ritenersi provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che al 30 giugno 2020 fosse stato predisposto un piano criminoso completo di ogni dettaglio.

Né varrebbe, in senso contrario, la circostanza che Sganga abbia inteso informare Luppino del fallimento del progetto, dato fattuale (peraltro negato dai figli di Luppino) che dà conto solo del pacifico originario coinvolgimento che lo stesso Luppino aveva avuto; tanto più alla luce della consegna, effettuata dallo Sganga a Zoidze e Panuccio, dell'autovettura di proprietà dello stesso Luppino, senza una sua autorizzazione preventiva in tal senso.

5. Ciò premesso, si comprendono le ragioni dell'inammissibilità del ricorso: dedurre che i rapporti tra i correi si erano via via consolidati attraverso contatti personali e telefonici a partire dal mese di marzo 2020 o che le società da cui prelevare abusivamente i fondi da trasferire all'estero erano già state da tempo individuate ed erano già stati predisposti i falsi certificati digitali di cui servirsi per effettuare i bonifici fraudolenti significa censurare la valutazione del dato probatorio e non già la motivazione che di essa viene offerta.

Laddove la cognizione riservata a questa Corte è limitata, com'è noto, al complesso argomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con la decisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare l'effettività (l'idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), la non manifesta illogicità (l'esistenza di argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la non contraddittorietà (l'esistenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altri atti del processo, dotati di un'autonoma forza esplicativa (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708).

Viceversa, ogni profilo afferente alla valutazione probatoria sottesa all'impianto argomentativo è estraneo al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte, chiamata, per come si è detto, non già a condividere la giustificazione offerta all'ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma alla sola verifica di logicità ecoerenza delle argomentazioni offerte (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, Ghelli). Ed è appena il caso di ribadire che, alla luce della necessaria unitarietà del compendio motivazionale e, con esso, della parallela valutazione alla quale è chiamata questa Corte, non è sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessiva ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M