Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13045/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13045/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13045/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha dichiarato colpevoli Paolo Paterno e Vito Colella dei delitti di furto aggravato in abitazione in concorso, /ft di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, commessi in Porto Recanati il 16 giugno2021, e, per l'effetto, li ha condannati alla pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena al solo Colella.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 135 cod. pen; Sentenza — n. 13045/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Coglie nel segno il primo motivo. L'art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen. stabilisce che «La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». Si tratta di un'ipotesi vincolata, nella quale il legislatore ha predeterminato sia il presupposto (pena detentiva irrogata non inferiore a tre anni) sia la durata (anni cinque) della pena 2accessoria. La previsione, pertanto, non lascia spazio ad alcuna discrezionalità da parte del giudice di merito. Nel caso in esame, il Tribunale ha irrogato a ciascuno degli imputati la pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione (oltre euro 900,00 di multa), così superando la soglia dei tre anni di reclusione.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena riduzione della pena pena privativa della libertà proroga della carcerazione preventiva remissione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 135 cod. pen
pen., la sospensione condizionale della pena è concedibile solo quando la pena detentiva inflitta non supera i due anni di reclusione (ovvero quando la pena pecuniaria, sola o congiunta alla detentiva, sia equivalente — per il ragguaglio ex art. 135 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto dal Procuratore generale presso Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di Colella Vito nato a Bari il 13/02/1965 Paterno Paolo nato a Bari il 27/10/1973 avverso la sentenza del 04/04/2025 del TRIBUNALE di MACERATA Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni nei confronti di entrambi gli imputati e la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vito Colella.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Macerata ha dichiarato colpevoli Paolo Paterno e Vito Colella dei delitti di furto aggravato in abitazione in concorso, /ft di cui ai capi A) e B) dell'imputazione, commessi in Porto Recanati il 16 giugno2021, e, per l'effetto, li ha condannati alla pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena al solo Colella.

2. Con il proposto ricorso per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha articolato due motivi. - Con il primo motivo ha denunciato, sotto l'egida della violazione dell'art. 29, primo comma, cod. pen., l'omessa applicazione agli imputati della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, da applicarsi obbligatoriamente ove la pena detentiva irrogata sia superiore ad anni tre, come nel caso di specie. - Con il secondo motivo ha denunciato, sotto l'egida della violazione dell'art. 163, primo comma, cod. pen., l'illegittima applicazione all'imputato Vito Colella della sospensione condizionale della pena, poiché quella irrogatagli - pari ad anni quattro e giorni quindici di reclusione - superava il limite di legge di anni due.

3. Con requisitoria in data 10 gennaio 2026 il Sostituto Procuratore generale Lucia Odello ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni nei confronti di entrambi gli imputati e con la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Vito Colella.

4. Con memoria in data 1 febbraio 2026 il comune difensore d'ufficio degli imputati ha chiesto di rigettare il ricorso del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale è fondato e la sentenza deve essere annullata senza rinvio per le ragioni di seguito indicate.

1. Coglie nel segno il primo motivo. L'art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen. stabilisce che «La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque». Si tratta di un'ipotesi vincolata, nella quale il legislatore ha predeterminato sia il presupposto (pena detentiva irrogata non inferiore a tre anni) sia la durata (anni cinque) della pena 2accessoria. La previsione, pertanto, non lascia spazio ad alcuna discrezionalità da parte del giudice di merito. Nel caso in esame, il Tribunale ha irrogato a ciascuno degli imputati la pena di anni quattro e giorni quindici di reclusione (oltre euro 900,00 di multa), così superando la soglia dei tre anni di reclusione.

Poiché il presupposto applicativo della pena accessoria di cui all'art. 29, primo comma, secondo periodo, cod. pen. risulta sussistente, la stessa doveva essere necessariamente applicata agli imputati. Conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni Unite Galdini (sentenza n. 47502 del 29/09/2022, Rv. 283754 - 02), che hanno affermato che «La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. /), cod. proc. pen., mentre non può ricorrere alla rettificazione di cui all'art. 619 comma 2, cod. proc. pen.», all'error iuris denunciato, che rende la sentenza impugnata carente di una disposizione necessaria, può porsi rimedio da parte di questa stessa Corte, mediante l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria, e l'applicazione agli imputati dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

2. Merita accoglimento anche il secondo motivo. Ai sensi dell'art. 163, primo comma, cod. pen., la sospensione condizionale della pena è concedibile solo quando la pena detentiva inflitta non supera i due anni di reclusione (ovvero quando la pena pecuniaria, sola o congiunta alla detentiva, sia equivalente — per il ragguaglio ex art. 135 cod. pen. — a una pena privativa della libertà non superiore a due anni). Il limite della pena detentiva non superiore ai due anni costituisce, dunque, un presupposto legale insuperabile, rispetto al quale diventa irrilevante ogni prognosi favorevole circa la futura astensione dell'imputato dalla commissione di reati.

Al lume di tale disposizione, è evidente che la statuizione con la quale il Tribunale ha applicato a Vito Colella il beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorché la pena detentiva irrogatagli fosse superiore a due anni di reclusione, è stata adottata in violazione di legge. L'illegittima concessione del beneficio predetto impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della relativa statuizione, con la conseguente eliminazione della sospensione condizionale della pena concessa a Vito Colella. Il correttivo in questa sede non comporta alcuna rivalutazione discrezionale, poiché la norma preclude ex ante la concessione del beneficio ove non ne sussistano i presupposti di legge.

33. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, nei confronti di Paolo Paterno e di Vito Colella, pena che va loro applicata per il tempo di anni cinque. La stessa sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla concessione a Vito Colella della sospensione condizionale della pena, sospensione che va eliminata. P.Q.M