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Ordinanza — n. 12957/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12957/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12957/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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gi nato a Pavia il 25/07/1965Dellisanti Carlo nato a Carosino il 15/07/1958Di Liberto Francesco Saverio nato a Palermo il 30/06/1951Luchetti Loredana nato a Pietralunga il 10/12/1947Piana Paolo nato a Lonigo il 15/07/1966Piccin Pietro nato a Padova il 31/08/1972Schionatti Stefano nato a Torino il 23/12/1992Vitelli Fulvio nato a Pisticci il 12/11/1962Rocca Carlo Edoardo nato a Genova il 05/08/1966nel procedimento a carico diAgnelli Andrea nato a Torino il 06/12/1975Nedved Pavel nato nella Repubblica Ceca il 30/08/1972Paratici Fabio nato a Borgonovo Val Tidone il 13/07/1972Re Marco Giovanni nato a Torino il 19/09/1976Bertola Stefano nato a Torino il 04/10/1968Cerrato Stefano nato a Torino il 23/06/1967Gabasio Cesare Giuseppe Pino nato a Torino il 03/08/1969Juventus Football Club S.p.aArrivabene Maurizio nato a Brescia Il 07/03/1957avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12957/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza del 10 ottobre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diRoma ha adottato provvedimento di non luogo a provvedere in relazione alla richiesta dicorrezione di errore materiale presentata ex art. 130 cod. proc. pen. avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 2394 del 2025.2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili delprocesso principale, tramite il loro difensore di fiducia, Avv. Carlo Rocca, denunciando vizi diviolazione di legge e di motivazione.3. In data 14 gennaio 2026 le medesime parti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi.4.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte condono delle spese procedurali violazione procedurale errore scusabile

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Con ordinanza del 10 ottobre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diRoma ha adottato provvedimento di non luogo a provvedere in relazione alla richiesta dicorrezione di errore materiale presentata ex art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

gi nato a Pavia il 25/07/1965Dellisanti Carlo nato a Carosino il 15/07/1958Di Liberto Francesco Saverio nato a Palermo il 30/06/1951Luchetti Loredana nato a Pietralunga il 10/12/1947Piana Paolo nato a Lonigo il 15/07/1966Piccin Pietro nato a Padova il 31/08/1972Schionatti Stefano nato a Torino il 23/12/1992Vitelli Fulvio nato a Pisticci il 12/11/1962Rocca Carlo Edoardo nato a Genova il 05/08/1966nel procedimento a carico diAgnelli Andrea nato a Torino il 06/12/1975Nedved Pavel nato nella Repubblica Ceca il 30/08/1972Paratici Fabio nato a Borgonovo Val Tidone il 13/07/1972Re Marco Giovanni nato a Torino il 19/09/1976Bertola Stefano nato a Torino il 04/10/1968Cerrato Stefano nato a Torino il 23/06/1967Gabasio Cesare Giuseppe Pino nato a Torino il 03/08/1969Juventus Football Club S.p.aArrivabene Maurizio nato a Brescia Il 07/03/1957avverso l'ordinanza del 10/10/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma.Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con ordinanza del 10 ottobre 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diRoma ha adottato provvedimento di non luogo a provvedere in relazione alla richiesta dicorrezione di errore materiale presentata ex art. 130 cod. proc. pen. avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 2394 del 2025.2. Avverso l'indicata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili delprocesso principale, tramite il loro difensore di fiducia, Avv. Carlo Rocca, denunciando vizi diviolazione di legge e di motivazione.3. In data 14 gennaio 2026 le medesime parti hanno dichiarato di rinunciare ai ricorsi.4.

Sulla base della previsione di cui all’ art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile per rinuncia all’impugnazione.5. Ne viene che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processualie della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Irene Scordamaglia