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Ordinanza — n. 12956/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-admissible legal qualification and omitted statutory defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12956/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on legal arguments not permitted by the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged a first-instance sentence for theft, arguing for a different legal classification and a failure to verify statutory grounds for acquittal. The court ruled that such specific grievances are barred from cassation review unless they constitute a manifest error immediately evident from the indictment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they allege legal violations not expressly listed in the statute or fail to demonstrate a manifest error of qualification.

Parole chiave

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manifest error of law non-admissible appeal legal qualification omitted defense Code of Criminal Procedure abbandono del procedimento per truffa errore scusabile revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Viterbo ha applicato a Mario Criscuolo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., peri delitti di furto in rubrica ascrittigli, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione edeuro 2.200,00 di multa.2.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in ragione dell’errataqualificazione giuridica del fatto e dell’omessa pronuncia ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Quanto al primo profilo di censura, va ribadito che, in tema di applicazionedella pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610,comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Viterbo ha applicato a Mario Criscuolo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., peri delitti di furto in rubrica ascrittigli, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione edeuro 2.200,00 di multa.2.
art. 129 cod. proc.pen
Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in ragione dell’errataqualificazione giuridica del fatto e dell’omessa pronuncia ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AnnasKaddche
279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AnnasKaddche, Rv.
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El
279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
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Testo completo

per le indagini preliminari delTribunale di Viterbo.Udita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Viterbo ha applicato a Mario Criscuolo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., peri delitti di furto in rubrica ascrittigli, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione edeuro 2.200,00 di multa.2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in ragione dell’errataqualificazione giuridica del fatto e dell’omessa pronuncia ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.3.1. Quanto al primo profilo di censura, va ribadito che, in tema di applicazionedella pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erroneaqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi dierrore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed, Rv. 283023 –01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AnnasKaddche, Rv. 279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El, Rv. 275971 -02).3.2. Quanto al secondo profilo è jus receptum che è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Irene Scordamaglia