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Ordinanza — n. 12954/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; public prosecutor's immediate cassation appeal against non-prosecution order reclassified as appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione reclassified the public prosecutor's immediate cassation appeal as a regular appeal against a non-prosecution order. The prosecutor argued that electricity theft constituted an aggravated offense against public service, making the case prosecutable ex officio. The court dismissed the immediate appeal because such non-prosecution decisions issued during pre-trial hearings are not directly appealable to the Supreme Court but must be challenged via the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 554-bis, 554-ter, 554-quater, 568, 569 cod. proc. pen.; immediate cassation appeals against non-prosecution orders issued in pre-trial hearings are inadmissible and must be reclassified as appeals to the Court of Appeal.

Parole chiave

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non-prosecution order immediate cassation appeal reclassification of appeal prosecution ex officio pre-trial hearing procedure danneggiamento d'impianti elettrici pubblica utilità sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 554-bis cod. proc. pen.
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod.
Art. 554-ter cod. proc. pen.
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod.
Art. 554-quater cod. proc. pen.
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod.
art. 544-bis cod. proc. pen
art. 554-bis cod. proc.pen
Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod.
art. 554-ter cod. proc. pen
prevede, a sua volta, che sulla sentenza dinon luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
la parte pubblica puòproporre appello, fatta eccezione per reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa (le cui sentenze pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025
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Testo completo

no Cappuccinello Salvatore nato a Bronte il 02/11/1955avverso la sentenza del 14/11/2025 del Tribunale di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Carla Adriana Fiammetta Frau.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Con sentenza del 14 novembre 2025, pronunciandosi in sede di udienzadi comparizione predibattimentale ex art. 544-bis cod. proc. pen., il Tribunale diCatania ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di SalvatoreCappuccinello Montagno in ordine al reato di furto di energia elettrica, perché,esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblicoservizio (art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non potevaessere iniziata per difetto di querela.2.

Avverso l’indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Catania, denunciandol’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e deducendo che lariconducibilità dell’energia elettrica al novero delle cose destinate a pubblicoservizio sarebbe stata tale da integrare l’aggravante contestata e da rendere ilreato procedibile di ufficio.3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Cataniava qualificato come appello.La sentenza impugnata, di non luogo a procedere, è stata emessa, in esitoa udienza di comparizione predibattimentale, ai sensi dell’art. 554-bis cod. proc.pen., che prevede che «se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553,sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non dovevaessere iniziata o non deve essere proseguita […] il giudice pronuncia sentenza dinon luogo a procedere».L’art.554-quater cod. proc. pen. prevede, a sua volta, che sulla sentenza dinon luogo a procedere di cui a art. 554-ter cod. proc. pen. la parte pubblica puòproporre appello, fatta eccezione per reati puniti con la sola pena pecuniaria o conpena alternativa (le cui sentenze pertanto saranno solo ricorribili per cassazione eper tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.).Questa Corte si è già espressa al riguardo affermando che la sentenza dinon luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienzadi comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato percassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a normadell'art. 569, cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito ilprimo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamentepreviste e rilevando che, in caso di erronea proposizione di ricorso immediato percassazione, l'impugnazione deve essere qualificata come appello (Sez. 5, n. 6068del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327 - 01).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione deve essereriqualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto allaCorte dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e gli atti devono essere trasmessialla Corte di appello di Catania perché proceda al relativo giudizio. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio di appello.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla Adriana Fiammetta Frau Irene Scordamaglia