Ordinanza — n. 12949/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAl TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 29 settembre 2025 il Tribunale di La Spezia hacondannato Anna Maria Monteverdi alla pena di 1.000 euro di multa in quantoresponsabile del delitto di diffamazione, commesso il 2 giugno 2017 in La Spezia.2. Anna Maria Monteverdi ha proposto ricorso per cassazione avverso lapredetta sentenza per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti Valentina Antoninie Giuliana Feliciani, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 12949/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza in data 29 settembre 2025 il Tribunale di La Spezia hacondannato Anna Maria Monteverdi alla pena di 1.000 euro di multa in quantoresponsabile del delitto di diffamazione, commesso il 2 giugno 2017 in La Spezia.2. Anna Maria Monteverdi ha proposto ricorso per cassazione avverso lapredetta sentenza per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti Valentina Antoninie Giuliana Feliciani, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l TRIBUNALE di LA SPEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza in data 29 settembre 2025 il Tribunale di La Spezia hacondannato Anna Maria Monteverdi alla pena di 1.000 euro di multa in quantoresponsabile del delitto di diffamazione, commesso il 2 giugno 2017 in La Spezia.2. Anna Maria Monteverdi ha proposto ricorso per cassazione avverso lapredetta sentenza per il tramite dei difensori di fiducia, Avv.ti Valentina Antoninie Giuliana Feliciani, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e595 cod. pen. e 533 cod. proc. pen. in relazione all’insussistenza del reato.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. nella parte in cui la sentenza di primo grado ha escluso la causa di nonpunibilità della particolare tenuità del fatto.3. Il ricorso deve essere convertito in appello.Il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, una censura per vizi dimotivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, seproposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 15667 del 18/02/2020, Rv 279177 - 01;
Sez. 4, n. 1189del 10/10/2018, dep. 2019, Rv. 274834 - 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014,De Boni, Rv. 261208 - 01; Sez. 6, n. 26419 del 3/07/2012, Laurito, Rv. 253122 –01; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany, Rv. 236860 – 01).Secondo questa Corte, inoltre, in tema di impugnazioni, allorché unprovvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzodi gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'attodeve limitarsi - nel valutare l’impugnazione «indipendentemente dallaqualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta», a norma dell'art. 568,comma 5, cod. proc. pen. - a verificare l'oggettiva impugnabilità delprovvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistentenell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quinditrasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un attogiurisdizionale, al giudice competente (Sez.
U, n. 45371 del 31/10/2001, Rv.220221 - 01; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Rv. 273738 – 01).Tali principi devono essere affermati nel caso di specie, in cui il ricorsocontiene, al secondo motivo, delle censure che, sebbene formalmente articolate aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., contiene, in realtà, censureche attengono al profilo motivazionale, secondo quanto si evince dal chiaro tenoredel motivo medesimo («preme evidenziare come la motivazione alla pag. 8 delladecisione integri la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., laddove àncora l’intensitàdell’offesa alle reiterate condotte poste in essere dalla ricorrente ed al mezzo didiffusione utilizzato, con conseguente rilevante danno di immagine, omettendo diconsiderare che la censura alla Compagnia gli Scarti era inserita in un dibattito acui partecipavano anche esponenti politici […]»), rendendo il ricorso nonproponibile per saltum.4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per cassazioneproposto nell’interesse dell’imputato, in quanto proposto avverso sentenzaappellabile, deve essere convertito in appello, disponendo trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Genova per il giudizio. P.Q.MConvertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appellodi Genova per il giudizio.Così deciso il 28/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo Renoldi Grazia Rosa Anna Miccoli