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Sentenza — n. 12941/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12941/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12941/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a del 09/07/2025 della CORTE D'ASSISE DI GROSSETOUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTOCon ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di Assise di Grosseto in sede diesecuzione ha dichiarato inammissibile la duplice richiesta di incidente probatorioin relazione alla sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Grosseto, confermatadalla Corte di Assise di appello di Firenze e irrevocabile in data 14 marzo 2008 conla quale Innocenti Francesco era condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidiodi Ausonio Coli.L’ordinanza è stata pronunziata a seguito di annullamento con rinvio di questaCorte (Sez.5 dell’8/10/2024 n.2138) dell’ordinanza con la quale la medesimaistanza era stata presentata alla Corte di appello di Genova ai fini della istanza direvisione, annullamento con rinvio dinanzi al giudice competente individuato nonnella Corte di appello, ma nel giudice dell’esecuzione.2.

Regesto Legislator

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art. 627 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12941/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per carenza di interesse.Questa Corte con due sentenze di questa Sezione (Sez.5, n.1519 del23/11/2020 dep.2021, Innocenti, non mass.; n.46498 del 22/09/2023, Innocenti,non mass.) ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi rispettivamente propostiavverso le ordinanze della Corte di appello di Genova del 21/10/2019 e del19/12/2022 con le quali la Corte territoriale aveva rigettato e dichiaratoinammissibile l’istanza di revisione presentata da Innocenti Francesco avverso lasentenza del 6 marzo 2006 della Corte di assise di Grosseto irrevocabile in data14 marzo 2008 in relazione all’omicidio di Coli Ausonio.2.1.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite assunzione di prove a titolo cautelare porto abusivo di armi diritto di non autoincriminarsi facoltà di astenersi dal testimoniare principio d'ufficio e principio inquisitorio

Disposizioni normative citate

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art. 627 comma 3 cod. proc. pen
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge inrelazione all’ art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a del 09/07/2025 della CORTE D'ASSISE DI GROSSETOUdita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione,ANTONIO BALSAMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTOCon ordinanza del 9 luglio 2025 la Corte di Assise di Grosseto in sede diesecuzione ha dichiarato inammissibile la duplice richiesta di incidente probatorioin relazione alla sentenza pronunziata dalla Corte di Assise di Grosseto, confermatadalla Corte di Assise di appello di Firenze e irrevocabile in data 14 marzo 2008 conla quale Innocenti Francesco era condannato alla pena dell’ergastolo per l’omicidiodi Ausonio Coli.L’ordinanza è stata pronunziata a seguito di annullamento con rinvio di questaCorte (Sez.5 dell’8/10/2024 n.2138) dell’ordinanza con la quale la medesimaistanza era stata presentata alla Corte di appello di Genova ai fini della istanza direvisione, annullamento con rinvio dinanzi al giudice competente individuato nonnella Corte di appello, ma nel giudice dell’esecuzione.2.

Avverso la decisione della Corte di Assise in funzione di giudicedell’esecuzione ha proposto ricorso Innocenti, attraverso il difensore di fiducia,articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge inrelazione all’ art. 627 comma 3 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.Secondo la difesa, la Corte ha contraddetto il principio di diritto fissato nelgiudizio rescindente secondo cui è possibile richiedere l’espletamento di unincidente probatorio per assumere prove da utilizzare a sostegno di una eventualeistanza di revisione.Ha infatti contraddittoriamente ritenuto che la possibilità del ricorsoall’incidente probatorio è limitata ai soli casi contemplati dagli artt. 391- bis comma11, 391- decies commi 2,3,4 cod. proc. pen., dovendosi escludere le richieste diesperimento giudiziale.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge inordine agli artt. 190,219 327 bis comma 2, 391 bis commi 10 e 11, 392 comma 1lett.

f) cod. proc. pen., artt.3,24,111,117 Cost., art.6 CEDU.In subordine questione di legittimità costituzionale dell’art.391 novies odell’art.392 comma 1 lett, F) cod. proc. pen. per contrasto con gliartt.3,24,111,117 Cost., art. 6 CEDU laddove non si prevede espressamente lapossibilità di avanzare istanza di incidente probatorio ai fini di cui all’art.327 biscomma 2 cod. proc. pen.2.2.1. L’art.391 bis comma 11 cod. proc. pen. è norma di portata generale eriveste un ruolo suppletivo alternativo rispetto al precedente comma 10.La possibilità di richiedere l’incidente probatorio - invece che l’audizione delteste da parte del PM ai sensi del comma 10 - non esclude che possa richiedersil’incidente probatorio per assumere anche altro genere di prova, non esistendo undivieto generalizzato di assumere in tali casi prove nelle forme dell’incidenteprobatorio.Il criterio di necessarietà, che informa l’accesso all’incidente probatorio daparte del difensore a fronte di un soggetto che in sede di indagini difensive puòavvalersi della facoltà di non rispondere, può riguardare anche la richiesta diesperimento giudiziale laddove la formazione della prova tipica è preclusa dallairriproducibilità tecnica del mezzo di prova e dalla sua irripetibilità funzionale, daintendersi quest’ultima quale non rinviabilità, mancando una fase processuale cuirinviarlo essendo l’incidente probatorio propedeutico alla richiesta di revisione.Siffatto atto non può essere richiesto in sede di revisione non essendoconsentita la cd. revisione esplorativa e dovendo essere il difensore a svolgereindagini in autonomia e a formare se necessario la prova in altra sede che non puòche non essere quella dell’incidente probatorio.Non è a disposizione del difensore un atto di indagine omologo all’esperimentogiudiziale senza le dovute autorizzazioni dell’autorità giudiziaria, come quello diaccedere in luoghi privati ed esplodere colpi di pistola con un’arma sottoposta asequestro.

In tali casi, infatti, sono necessarie autorizzazioni del giudice.2.2.2. Dunque, secondo una lettura costituzionalmente orientata:-è riconosciuto un generale diritto di investigazione privata al fine dipromuovere un eventuale giudizio di revisione;-è richiesta la generale facoltà durante le indagini difensive di richiederel’assunzione della prova nelle forme dell’incidente probatorio;- sono disciplinati, in particolare, alcuni atti che richiedono l’interventodell’autorità giudiziaria;-la facoltà di richiedere l’incidente probatorio è subordinata anche esoprattutto al requisito della necessarietà dell’intervento giurisdizionale.Siffatto percorso è obbligato pena la illegittimità costituzionale delle normerichiamate per contrasto con gli artt. 3,24,111,117 Cost. altrimenti limitandosiirragionevolmente l’accesso alla prova in contraddittorio laddove non sia di tipodichiarativo o qualora non sia esperibile materialmente con omologo atto di parte.La questione di costituzionalità presenta il requisito della rilevanza dalmomento che la richiesta di incidente probatorio riguarda un’attività-l’esperimento giudiziale - che necessita dell’intervento dell’autorità giudiziaria.Risulta anche non manifestamente infondata sia per evitare una illegittimadisparità di accesso alla prova e sia sotto il profilo della ragionevolezza per evitareuna ingiustificata diversità di disciplina di alcuni mezzi di prova rispetto ad altri.2.3.

Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto allaritenuta “non indifferibilità” dell’esperimento giudiziale perché i beni non sarebberosoggetti a deperimento.Contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, rispetto aduna futura richiesta di revisione l’orizzonte normativo attiene alla sola idoneità deinuovi elementi e non alla deperibilità della fonte di prova.2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta l’abnormità funzionale delprovvedimento adottato ed impugnato.Il provvedimento per come adottato ha generato uno stallo processualeinsuperabile che impedisce l’esercizio del pieno diritto di difesa.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile.1.Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato nonconfrontandosi con i contenuti del provvedimento impugnato e con lagiurisprudenza di questa Corte.Il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente n. 2138/2025 diquesta Sezione aveva ad oggetto esclusivamente la questione preliminareconcernente l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiestaformulata dalla difesa, lasciando del tutto impregiudicata la valutazionesull’ammissibilità della stessa.La sentenza ha unicamente confermato l’indicazione costante di questa Cortesecondo cui, laddove le indagini difensive effettuate in funzione di un'eventualerichiesta di revisione della sentenza di condanna richiedano un interventodell'autorità giudiziaria, la competenza è del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n.21543 del 21/03/2024, Dalal, Rv. 286445).Ne consegue che spetta al giudice del rescissorio la decisione su ogniquestione, logicamente successiva, concernente l’ammissibilità delle richieste diincidente probatorio presentate dalla difesa.2.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per carenza di interesse.Questa Corte con due sentenze di questa Sezione (Sez.5, n.1519 del23/11/2020 dep.2021, Innocenti, non mass.; n.46498 del 22/09/2023, Innocenti,non mass.) ha dichiarato la inammissibilità dei ricorsi rispettivamente propostiavverso le ordinanze della Corte di appello di Genova del 21/10/2019 e del19/12/2022 con le quali la Corte territoriale aveva rigettato e dichiaratoinammissibile l’istanza di revisione presentata da Innocenti Francesco avverso lasentenza del 6 marzo 2006 della Corte di assise di Grosseto irrevocabile in data14 marzo 2008 in relazione all’omicidio di Coli Ausonio.2.1.

Nella prima sentenza (n.1519/21) la richiesta di revisione riguardaval’esperimento giudiziale tendente a verificare il tempo necessario a Bastianini Silviaper compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavorava e da dove si era allontanatapoco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004 per giungere alla scuola materna del figlio;nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilità degli spari da parte della testeBianchi.La sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso,condivideva le valutazioni della Corte di appello.2.2. Nella seconda sentenza (n.46498/23) la richiesta di revisioneriguardava nuovamente l’esperimento giudiziale tendente a verificare il temponecessario a Bastianini Silvia per compiere il tragitto da Via Gramsci ove lavoravae da dove si era allontanata poco dopo le 13,30 dell’8 marzo 2004per giungerealla scuola materna del figlio; nonché l’esperimento giudiziale sulla percettibilitàdegli spari da parte della teste Bianchi.La seconda sentenza di questa Corte nel dichiarare inammissibile il ricorso,richiamava espressamente la precedente pronunzia (n.1519/21) e condivideva levalutazioni della Corte di appello.2.3.

Con il presente ricorso la difesa intende veicolare attraverso lostrumento dell’incidente probatorio l’assunzione di prove che in ben due giudizi direvisione sono state ritenute inidonee a fondare un nuovo giudizio (p.5 sent.n46498/23). “[..] nella parte in cui si esclude la novità della prova per la identitàdei temi di prova oggetto dei pregressi accertamenti e di quelli ora proposti comenuovi [..].”3. Appare evidente come non sussiste alcun interesse concreto a verificarela percorribilità della strada dell’incidente probatorio che sarebbe finalizzato adintrodurre le prove in un giudizio di revisione, prove in relazione alle quali per bendue volte questa Corte si è espressa in punto di inammissibilità.4.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere delversamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, inconsiderazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di eurotremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle Pilla Rossella Catena