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Ordinanza — n. 12719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of qualification issues via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the right to challenge the legal qualification of the crime through a plea agreement. The appellant attempted to re-open the issue of the crime's classification after the appellate court reduced the sentence based on that agreement. The court ruled that such waivers are preclusive and cannot be unilaterally revoked in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A waiver of appeal grounds regarding legal qualification made during a plea agreement in the second instance is preclusive and bars subsequent cassation appeals on those same grounds.

Parole chiave

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plea agreement preclusion legal qualification waiver cassation inadmissibility appellate plea bargain procedural waiver effect aggravamento della pena revisione della sentenza penale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
266245-01); questioni, queste, proposte dall'odierno ricorrente mediante una mera dissociazione dai termini della contestazione, senza introdurre alcun elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art.
art. 599-bis cod. proc. pen
279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
266245-01); questioni, queste, proposte dall'odierno ricorrente mediante una mera dissociazione dai termini della contestazione, senza introdurre alcun elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, Abbattista
Sez. U. n.12603 del 2016, Celso
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

ORE, nato a NAPOLI il 11/07/1965 avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI del 07/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Perrotta chiede l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha, in parziale riforma dell'appellata sentenza, in accoglimento dell'accordo fra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al reato di furto aggravato al medesimo ascritto. 1Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Va, invero, ribadito il principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (V.

Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504, con la quale è stato affermato come, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata). 2.2. Per altro verso, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti (Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Abbattista, Rv. 285702 - 03, nel solco di Sez.

U. n.12603 del 2016, Celso, Rv. 266245-01); questioni, queste, proposte dall'odierno ricorrente mediante una mera dissociazione dai termini della contestazione, senza introdurre alcun elemento decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Grazia Rosa Miccoli IL FUNZIONARIO GI IARIO Doil„ma Giuditta tegna 3