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Ordinanza — n. 12718/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal converted to cassation dismissed due to unqualified defense lawyer violating special bar admission rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal converted from a lower court into a cassation request. The appellant's defense lawyer was not registered in the special bar roll required for higher courts, rendering the filing inadmissible. The court held that the principle of preserving the appeal mechanism cannot cure the original defect of an unqualified attorney.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The principle of conservation of the appeal remedy does not allow derogations from formal and substantive rules regulating different types of appeals, nor does it cure the original defect of an act filed by a lawyer not enrolled in the special bar roll for higher courts.

Parole chiave

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unqualified defense lawyer special bar roll admission inadmissible appeal conservation of appeal remedy cassation filing defect de plano inadmissibility procedural penalty conversione della multa

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod, proc.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte d'appello di Brescia ha convertito l'appello proposto da Ruggero Longhini avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 11 marzo 2022, con la quale è stata applicata al medesimo la pena concordata 1l tra le parti ex art. 444 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - Bruccoleri
Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011 - Cipullo
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004 - Pellegrino
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022 - Pisano
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013 - Mana
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016 - Failla
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Testo completo

posto da: LONGHINI RUGGERO, nato a QUISTELLO il 21/08/1944 avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MANTOVA del 11/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte d'appello di Brescia ha convertito l'appello proposto da Ruggero Longhini avverso la sentenza del Tribunale di Mantova in data 11 marzo 2022, con la quale è stata applicata al medesimo la pena concordata 1l tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., disponendo la trasmissione dell'impugnazione a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod, proc. pen.

2. Tanto premesso, ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio secondo cui, «in tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente» (Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che il rimedio esperibile avverso la sentenza di applicazione concordata della pena è il ricorso per cassazione e, a fronte della voluntas impugnationis manifestata con l'atto di appello, ha trasmesso gli atti a questa Corte.

3. L'impugnazione è inammissibile. L'atto è stato, invero, proposto dal difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Sez. 3, n. 16703 del 12/01/2011, Cipullo, Rv. 249985 - 01: «la necessità della sottoscrizione, a pena di inammissibilità, del ricorso per cassazione da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nel caso di qualificazione in ricorso di un atto di appello»; Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729 - 01: «è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto»;

V. pure Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683 - 01 e Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 - 01). L'inammissibilità così rilevata deve essere dichiarata de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.).

24. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MIl Consigliere estensore Ir/p' enteAlessandrina Tudino Grazi R na Miccoli • L FUNZIONARI GIUDIZIARIO Dott.ssa Giui la .1tlantegna 3