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Ordinanza — n. 12631/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for inadmissible grounds regarding non-impugnable aspects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a settlement sentence regarding the non-impugnability of the prosecutor's decision to acquit. The appellant argued that the court failed to detect the illegality of the penalty due to the lack of a valid complaint by the victim. The court ruled the appeal inadmissible because it targeted an aspect outside the permissible grounds for challenging settlement sentences.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 129 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are limited to specific grounds and cannot challenge the non-impugnability of the prosecutor's decision to acquit.

Parole chiave

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settlement sentence appeal procedural inadmissibility prosecutor's acquittal criminal procedure code non-impugnable aspect imputazione di furto risarcimento per atto illecito durata dell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod.
Art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod.
Art. 616 c.p.p.
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.
art. 444 cod. proc. pen
1.La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Torino, con la quale è stata applicata a Palmeri Silvano la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 99 comma 4 cod. proc. pen
pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. proc. pen.
art. 129 comma 1 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché, da un lato, promosso avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetto - il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886
Corte Cost. 13/6/2000 n. 186
616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: PALM ERI SILVANO nato a TORINO il 16/10/1981 avverso la sentenza del 21/11/2025 del TRIBUNALE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;

RITENUTO IN FATTO

1.La sentenza impugnata è del Tribunale monocratico di Torino, con la quale è stata applicata a Palmeri Silvano la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 5 cod. pen., con la recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cod. proc. pen. 2.Un primo e unico motivo di ricorso si duole della mancata applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. in quanto non sarebbe stata rilevata l'illegalità della pena inflitta, a causa della mancanza della condizione di procedibilità della querela della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ilpubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza dipatteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché, da un lato, promosso avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetto - il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen. per mancanza di valida querela - che rimane fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - e, dall'altro lato, manifestamente infondato, poiché può parlarsi di illegalità della pena soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato (Sez.

U n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886). 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M