Cassation appeal dismissed for being personally filed by the accused without a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the accused, Alessandro Basile, violating mandatory procedural rules. The lower courts had convicted Basile of attempted and consummated theft and related contraventions, but Basile challenged the sentence directly without legal representation. The court ruled that under Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals to the Cassation must be signed by a qualified defense lawyer to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, Art. 613 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense lawyer; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da Basile Alessandro, nato a Frosinone il 31/03/1982 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 15 novembre 2024 che aveva affermato la penale responsabilità di Alessandro Basile per più reati di furto tentato o consumato e per le contravvenzioni di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 e all'art. 707 cod. pen. e, ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso detta sentenza ha proposto personalmente ricorso Alessandro Basile sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la misura eccessiva della pena e la violazione dell'art. 133 cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato.Ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00. P.Q.M