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Ordinanza — n. 12373/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against agreed sentence, ruling waived grounds preclude cassation review of conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12373/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Paata Khaptani and Nikos Pasenidis inadmissible following a plea agreement. The defense argued for a change from consummated to attempted theft and contested sentencing factors like recidivism and statutory benefits. The court ruled that because the appellants waived all appeal grounds except the specific sentence, they cannot now raise issues regarding the conviction's nature or other sentencing circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives all appeal grounds except the sentence measure, the Supreme Court cannot review the conviction's qualification or other sentencing circumstances as they are deemed waived.

Parole chiave

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plea agreement appeal waived grounds cassation recidivism sentencing statutory benefits waiver consummated attempted theft recidiva nell'infrazione furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, all'esito del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro 484,45 di multa la pena inflitta nei confronti di entrambi.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019
pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
273194), è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018
Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
273755; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016
Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Rv.
Sez. 1, n. 19014 dell'11.04.2012
268385; Sez. 1, n. 19014 dell'11.04.2012, Rv.
Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019
Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003
Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv.
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Testo completo

iere ELENA CARUSILLO.RITENUTO IN FATTO 1. Con un unico atto, il difensore di Paata Khaptani e Nikos Pasenidis, imputati del delitto di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 5, cod. pen., ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro 484,45 di multa la pena inflitta nei confronti di entrambi.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo lamenta che i giudici di merito hanno qualificato il fatto contestato come furto consumato, anziché tentato, senza tenere conto della circostanza che i due imputati non erano mai entrati nella piena disponibilità della refurtiva in quanto, grazie all'intervento delle Forze dell'ordine, bloccati prima di uscire dall'abitazione, teatro della vicenda. 2.2 Con il secondo lamenta che la corte territoriale, nel determinare la pena, quanto al Pasenidis ha tenuto conto della recidiva contestata, in assenza di sintomi di una maggiore colpevolezza e capacità a delinquere dello stesso, rapportata all'unico precedente penale; quanto al Khaptani, ha omesso di concedere i benefici di legge, nonostante l'incensuratezza dello stesso e il risarcimento del danno arrecato alla vittima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Privo di pregio è il primo motivo, con il quale la difesa propone doglianze relative a motivi rinunciati. Il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione, perché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 dei 10/04/2019, Rv. 276102).

Si è anche affermato che, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, sicché nell'accogliere la richiesta di pena concordata, l'obbligo della motivazione deve essere rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284481).L'accordo sulla pena, che avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado, non è più oggetto di contestazione da parte dell'appellante e la cognizione del giudice d'appello, per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194), è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853;

Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Rv. 273755; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522). Di qui, la manifesta infondatezza del motivo che involge la mancata riqualificazione, da consumato a tentato, del furto in abitazione aggravato contestato agli imputati.

3. Privo di pregio è anche il secondo motivo. 3.1 Quanto alla censura articolata in merito alla pena inflitta al Pasenidis, l'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, impedisce di poter considerare qualsivoglia doglianza a esso relativo. Invero, la rinuncia a tutti i motivi di appello diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche a una circostanza e questo deve necessariamente valere anche per la recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione (Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Rv. 282413;

Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Rv. 268385; Sez. 1, n. 19014 dell'11.04.2012, Rv. 252861), 3.2 Quanto ai trattamento sanzionatorio applicato al Khaptani, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva anche dei benefici di legge. In tema di concordato in appello, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere concesso soltanto ove facente parte integrante dell'accordo pattizio o nel caso in cui, da entrambe le parti, la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente al potere discrezionale del giudici (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Rv. 277416;

Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309). Infatti il trattamento sanzionatorio e i benefici di legge sono tra loro autonomi, in quanto disciplinati da normativa distinta. Di qui, la manifesta infondatezza di entrambe le censure sollevate con questo motivo.

4. Alle su esposte considerazioni consegue la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma indicata in dispositivo. P.Q P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Carusill o Enr. orio Stanislao Scarlini DEPOSITATO IN C A r ICELLERIA 2 APR 2026 iLCANCELLi Satrina 13oL 77 977/0