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Sentenza — n. 12355/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12355/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12355/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ANO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo A--:udito il difensoreRITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 26 novembre 2024, ha confermato la sentenza di condanna, resa nei confronti di Suellen HELD all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale della medesima città, per i delitti di furto commessi rispettivamente in due differenti esercizi commerciali, in concorso con altre persone già condannate in separato processo. Ha quindi revocato la sospensione condizionale in precedenza concessa e condannato l'imputata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12355/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato contestato al capo a) dell'imputazione - furto aggravato all'internodell'esercizio commerciale "Gastronomia Severino" - essendo intervenuta la remissione della querela, in data 27 giugno 2017, da parte della persona offesa, querelante, Ugolini Marco, nei confronti degli altri correi Reinhart Michele e Held Monia e da costoro debitamente accettata, processati separatamente dalla ricorrente. Siffatta remissione, infatti, a norma dell'art. 155, comma secondo, cod. pen., pur se fatta nei confronti anche di uno solo degli autori del reato, si estende anche agli altri a meno che costoro non la ricusino.

Parole chiave

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restituzione e risarcimento lotta contro la frode licenziamento per furto risarcimento alle vittime di reati abbandono del procedimento per truffa recupero dei costi
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Testo completo

ANO il 27/09/1982 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo A--:udito il difensoreRITENUTO IN FATTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 26 novembre 2024, ha confermato la sentenza di condanna, resa nei confronti di Suellen HELD all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale della medesima città, per i delitti di furto commessi rispettivamente in due differenti esercizi commerciali, in concorso con altre persone già condannate in separato processo. Ha quindi revocato la sospensione condizionale in precedenza concessa e condannato l'imputata al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Suellen HELD, a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per non avere la Corte distrettuale dichiarato non doversi procedere, con riferimento al delitto di cui al capo A) dell'imputazione, per intervenuta remissione di querela nei confronti degli altri due correi nel separato processo.

Deduce la ricorrente che la remissione era stata resa nei soli confronti dei predetti perché avevano integralmente risarcito il danno, ma che a norma dell'art. 155, comma 2, cod. pen. essa doveva estendersi anche a lei. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 7, cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della suddetta aggravante. 2.4. Con l'ultimo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.

2. Occorre preliminarmente affrontare, per ordine logico, il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la mancata valorizzazione da parte della Corte d'appello della circostanza che, dopo la proposizione dell'atto di appello, ma prima della conclusione del processo, il furto pluriaggravato come contestato all'imputata, è divenuto procedibile a querela e che la persona offesa ha rimesso la querela nei confronti degli altri correi giudicati in separato processo. Tale ultima circostanza trova riscontro nella documentazione allegata al ricorso.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per estinzione del reato contestato al capo a) dell'imputazione - furto aggravato all'internodell'esercizio commerciale "Gastronomia Severino" - essendo intervenuta la remissione della querela, in data 27 giugno 2017, da parte della persona offesa, querelante, Ugolini Marco, nei confronti degli altri correi Reinhart Michele e Held Monia e da costoro debitamente accettata, processati separatamente dalla ricorrente. Siffatta remissione, infatti, a norma dell'art. 155, comma secondo, cod. pen., pur se fatta nei confronti anche di uno solo degli autori del reato, si estende anche agli altri a meno che costoro non la ricusino.

Ne consegue, che l'effetto estintivo della citata remissione, concernente (come emerge dal raffronto tra capi di imputazione) il medesimo fatto -reato, si estende anche alla ricorrente, che non l'ha ricusata, anzi ne ha chiesto espressamente l'estensione.

3. Dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue l'assorbimento della censura svolta con il primo motivo.

4. Con riferimento alla residua imputazione, la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio da determinarsi, con piena autonomia di giudizio, previa rivalutazione, alla luce dell'estinzione del reato più grave, della richiesta di concessione delle attenuanti generiche. P.Q. P.Q.Mt_ CANCELLIERE ESPERTO Sab in)l\130