Cassation appeal dismissed as inadmissible due to explicit waiver of appeal grounds regarding agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly waived the grounds for appeal concerning the agreed sentence. The appellant argued for a different balance between mitigating and aggravating circumstances, but these issues were already settled during the plea agreement process. Consequently, the court ruled that such waived matters cannot be re-litigated in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence based on a plea bargain is inadmissible if it concerns grounds explicitly waived by the appellant during the appeal phase, as the agreed sentence cannot be unilaterally modified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso proposto da:Sturniolo Massimo Luigi nato a CATANIA il 21/06/1972avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;Si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.Ritenuto in fatto1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, in riforma dellasentenza del Tribunale di Catania, ha ridotto la pena inflitta a Massimo LuigiSturniolo nella misura, concordata fra le parti, di anni due e mesi otto direclusione, previa rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità dell’imputato.2.
Massimo Luigi Sturniolo ha proposto ricorso a mezzo del propriodifensore, deducendo violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod.pen. per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche congiudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti, deducendo la peculiarità edunicità del modus agendi.Considerato in dirittoIl ricorso deve essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n.103/2017trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata aisensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen. che deve essere dichiarata inammissibileperché proposta in relazione ad un motivo di appello al quale il ricorrente haesplicitamente rinunciato.In tema di concordato in appello, secondo l’insegnamento di legittimità, èammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, Rv278170).E’, in particolare, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto inrelazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice,non può essere unilateralmente modificato e non sono deducibili in sede dilegittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciatiin funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod.proc.pen.(Sez. 5, n.46850del 11/11/2022, Rv 283878).Nella fattispecie in esame, le uniche doglianze prospettate dalla difesaineriscono alla richiesta di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche rispetto alle contestate aggravanti, ovvero ad un profilo già oggetto divalutazione nell’ambito della richiesta di concordato, non sindacabile in questasede.2.In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alladichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentodi una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stimaequo determinare in euro 4.000,00, non potendosi escludere profili di colpa nellaproposizione dello stesso. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 11/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA OCCHIPINTI MATILDE BRANCACCIO