Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12343/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing agreement due to generic lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni Piccolo and Annunziata Mosca inadmissible regarding their sentencing agreement. The appellants argued for a violation of sentencing indices and omitted general mitigating circumstances, but the court found their complaints too generic without specific factual references. Consequently, the court ruled that such vague grievances do not meet the strict admissibility requirements for challenging a sentencing agreement under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals against sentencing agreements are inadmissible if they merely cite statutory articles without specific factual arguments regarding the parties' situation or the omitted mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing agreement appeal inadmissible cassation generic lack of reasoning mitigating circumstances procedural admissibility sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
Art. 133 c.p.
Con il primo, lamentano vizio di motivazione della decisione impugnatanella valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod.
Art. 62-bis c.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod.
art. 133 cod. pen
Con il primo, lamentano vizio di motivazione della decisione impugnatanella valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsui ricorsi proposti da:Piccolo Giovanni nato a San Cipriano D’Aversa il 18/03/1966Mosca Annunziata nato a Casal Di Principe il 09/09/1965avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Napoli, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena, neiconfronti di Giovanni Piccolo, nella misura di due anni e sei mesi di reclusione e,nei confronti di Annunziata Mosca, in quella di un anno di reclusione per i reati dibancarotta fraudolenta.2.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto, con unico atto, ricorsiper cassazione affidandosi, con il comune difensore di fiducia, a due motivi, diseguito ripercorsi entro i limiti strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, lamentano vizio di motivazione della decisione impugnatanella valutazione degli indici di cui all’art. 133 cod. pen. nella determinazione deltrattamento sanzionatorio.2.2. Con il secondo motivo deducono carente motivazione sulla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

I motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, sono inammissibili.2.Sotto un primo aspetto, invero, detti motivi sono estremamente generici,non concretandosi se non in un richiamo, rispettivamente, all’art. 133 e all’art.62-bis cod. pen., che sarebbero stati violati nella determinazione del trattamentosanzionatorio, senza puntuali e specifici riferimenti alla situazione dei ricorrenti ealle ragioni per le quali gli indici di commisurazione della pena non sarebberorispettati e la decisione sarebbe incorsa in un vizio per l’omessa concessionedelle circostanze attenuanti generiche, che postula, peraltro, l’esistenza diconcreti elementi favorevoli (ex plurimis, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep.2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900).3.Vi è inoltre che, in tema di concordato in appello, può essere proposto ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.esclusivamente ove esso faccia valere motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.2020, M., Rv. 278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella determinazione concreta del trattamento sanzionatorio.4.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che i ricorsi sono stati proposti per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso il 11/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria Giordano Matilde Brancaccio