Sentenza — n. 12336/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZAsul ricorso proposto da:ARIF DEAN nato in MACEDONIA il 17/09/1980avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI,che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 ottobre 2024 dalla Corte diappello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca cheaveva condannato Dean Arif per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputatosi era illegittimamente impossessato di acqua, sottraendola alla societàconcessionaria del servizio pubblico.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 12336/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625 cod. pen.Sostiene che non potrebbe ritenersi correttamente contestata l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.La contestazione, invero, sarebbe tardiva e generica.Il pubblico ministero, invero, avrebbe contestato l’aggravante «soltanto insede di repliche, dopo la chiusura del dibattimento». Né si potrebbe ritenerel’aggravante contestata in fatto, attesa la natura valutativa della circostanza inquestione.2.3.
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SENTENZAsul ricorso proposto da:ARIF DEAN nato in MACEDONIA il 17/09/1980avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI,che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 15 ottobre 2024 dalla Corte diappello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca cheaveva condannato Dean Arif per il reato di cui agli artt. 624 e 625, nn. 2 e 7, cod.pen.Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputatosi era illegittimamente impossessato di acqua, sottraendola alla societàconcessionaria del servizio pubblico.2.
Avverso la sentenza del Tribunale, ricorre l’imputato, a mezzo del propriodifensore.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen.Contesta la sussistenza della condizione di procedibilità, sostenendo che laCorte di appello avrebbe erroneamente attribuito valore di querela all’attotrasmesso dalla Girgenti Acque s.p.a. alla Procura della Repubblica, sottoscrittodalla dott.ssa Ida Viavattene, qualificata come “funzionario delegato”, «senza cheagli atti del procedimento risultasse alcuna prova dell’esistenza di una delega o diuna procura speciale conferita dal legale rappresentante della società».2.2.
Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625 cod. pen.Sostiene che non potrebbe ritenersi correttamente contestata l’aggravante diavere commesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.La contestazione, invero, sarebbe tardiva e generica.Il pubblico ministero, invero, avrebbe contestato l’aggravante «soltanto insede di repliche, dopo la chiusura del dibattimento». Né si potrebbe ritenerel’aggravante contestata in fatto, attesa la natura valutativa della circostanza inquestione.2.3.
Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 131-bis cod. pen.Sostiene che la Corte di appello avrebbe erroneamente escluso l’applicazionedella causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ritenendo ostativo il minimo edittale previsto per il reato contestato,in quanto pluriaggravato. Tale conclusione muoverebbe da un presuppostogiuridicamente non corretto, poiché fondato sul riconoscimento di una circostanzaaggravante, che, come dedotto nel motivo che precede, non risulta validamentecontestata e che, dunque, non potrebbe essere considerata ai fini delladeterminazione della soglia edittale di riferimento.3.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. Calogero Santangelo, per l’imputato, ha presentato conclusioniscritte, con le quali ha chiesto di accogliere il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.1.1. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente sostiene che non potrebbe ritenersi valida la querela, perché nonvi sarebbe la prova che la persona che l’aveva presentata avesse ricevuto unadelega o una procura speciale.Al riguardo, tuttavia, va ricordato che, «ai fini della riferibilità della querela auna persona giuridica, il disposto di cui all'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. silimita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da partedel soggetto che la presenta e non la prova della veridicità delle relativedichiarazioni, che deve presumersi fino a contraria dimostrazione» (Sez. 2, n. 5723del 16/01/2025, Rosata, Rv. 287543).1.2.
Il secondo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamente,essendo entrambi relativi alla sussistenza dell’aggravante di avere commesso ilfatto su bene destinato a pubblico servizio – è infondata.Per il consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della contestazionedell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazionedegli articoli di legge che si assumono violati (Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzoe altri, Rv. 216430).Ebbene, nel caso in esame, la circostanza aggravante della destinazione dellacosa sottratta al pubblico servizio era già stata esaustivamente contestata in fattonell'originaria imputazione, nella quale vi era preciso riferimento alla sottrazionedell'acqua distribuita dal concessionario del servizio pubblico idrico.
Né taledescrizione richiedeva ulteriori precisazioni ai fini della completezza dellacontestazione, alla luce della natura del bene in questione, trattandosi di acquadistribuita dall'ente gestore della struttura idrica, che per definizione è destinataal pubblico servizio (cfr. Sez. 5 n. 27694 del 15/05/2024, Bruno, n.m.; Sez. 5, n.32071 del 26/06/2024, Rapisarda, n.m.).Va, in ogni caso, rilevato che, come risulta dagli atti (che sono consultabili,essendo stata posta questione di carattere processuale), la censura relativa allatardività della contestazione dell’aggravante è infondata, atteso che il pubblicoministero ha corretto l’imputazione (specificando il luogo di commissione del reatoed espressamente indicando l’aggravante e la norma che la prevede) in modorituale, anteriormente alla chiusura del dibattimento e, segnatamente, all'udienzadel 14 aprile 2023 (peraltro, all'udienza del 20 ottobre 2023, mutata la personafisica del giudice, era stata disposta la rinnovazione degli atti, con una nuovadichiarazione di apertura del dibattimento).Atteso che l’aggravante risultava correttamente contestata, rimanevaeffettivamente preclusa la possibilità di applicare l’art. 131-bis cod. pen.2.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo Cirillo Irene Scordamaglia