Sentenza — n. 12261/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASENTENZAsul ricorso proposto da:Dejmari Victor (Cui 06fr7fl) nato in MOLDAVIA il 01/12/1991avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diTrentoUdita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Trento, su richiestadelle parti, ha applicato a Dejmari Victor la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusioneed euro 600 di multa, disponendo contestualmente la confisca dell’autovettura diproprietà dell’imputato.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc.pen; Sentenza — n. 12261/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 I due motivi, data la loro sostanziale sovrapponibilità, possono essereesaminati congiuntamente. Il G.U.P. ha correttamente affermato la stabile desti-nazione del bene al compimento del reato associativo e dei vari reati-fine, tenutoconto che cinque dei furti contestati all’imputato, ossia quelli sub 11, 13, 14, 15 e16, sono stati commessi proprio mediante il suo veicolo, che risulta da lui utilizzatoper accompagnare i correi sul luogo dei fatti.
Parole chiave
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SENTENZAsul ricorso proposto da:Dejmari Victor (Cui 06fr7fl) nato in MOLDAVIA il 01/12/1991avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diTrentoUdita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE cheha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Trento, su richiestadelle parti, ha applicato a Dejmari Victor la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusioneed euro 600 di multa, disponendo contestualmente la confisca dell’autovettura diproprietà dell’imputato.2.
L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti due motivi.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea appli-cazione dell’art. 240, 1° comma c.p. sostenendo che non ricorrano i presuppostiper disporre la confisca facoltativa del veicolo. Quest’ultimo, infatti, risulta utiliz-zato unicamente per trasportare l’imputato e talora i correi sul luogo del reato manon è stato oggetto di nessuna modifica strutturale tale da renderlo stabilmentedestinato al compimento di attività criminosa.
Questo esclude la configurabilità diquel rapporto di strumentalità qualificata fra bene e reato che è necessario ai finidella configurabilità della confisca facoltativa. Identica considerazione vale per ilruolo di autista del Dejmari, che è stato contestato solo in relazione ad un numerolimitato (tre) degli episodi oggetto di imputazione.2.2 Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà o illogicitàmanifesta della motivazione in quanto si ritiene che il giudice non abbia argomen-tato in ordine alle peculiari caratteristiche del veicolo con particolare riferimentoalla sua intrinseca pericolosità, alla sua sistematica destinazione ai furti c.d. conjackpotting, al suo impiego anche per il trasporto di beni assoggettati anche aconfisca obbligatoria e, infine, all’installazione su di esso degli apparati elettroniciutilizzati per commettere i reati.3.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 I due motivi, data la loro sostanziale sovrapponibilità, possono essereesaminati congiuntamente. Il G.U.P. ha correttamente affermato la stabile desti-nazione del bene al compimento del reato associativo e dei vari reati-fine, tenutoconto che cinque dei furti contestati all’imputato, ossia quelli sub 11, 13, 14, 15 e16, sono stati commessi proprio mediante il suo veicolo, che risulta da lui utilizzatoper accompagnare i correi sul luogo dei fatti.
Si tratta di un numero di furti nonsolo superiore a quello indicato nel ricorso (che ne menziona solo tre) ma, di persé, sufficientemente significativo da giustificare la valutazione contenuta nella sen-tenza impugnata. Tale conclusione appare rafforzata da altri elementi che si de-sumono inequivocamente dalla stessa sentenza, vale a dire l’omogeneità dei reatisopra indicati (furti con violenza sulle cose), la loro distribuzione in un arco ditempo apprezzabile (quattro mesi), il numero dei correi complessivamente accom-pagnati sul posto (cinque) e l’uso dell’auto della madre dell’imputato in occasionedi vari altri furti (precisamente, quelli indicati sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9).
Si tratta dicircostanze che danno conto, nel loro complesso, dell’adozione di modalità ricor-renti per la commissione dei furti e in particolare, per quel che più interessa,dell’impiego abituale di diversi veicoli riconducibili a più persone: non c’è dubbiopertanto che tutto ciò riveli il sistematico inserimento del veicolo oggetto di confi-sca nel quadro di una molteplicità di azioni criminose non occasionali ma anzi ac-curatamente programmate. E’ appena il caso di rilevare, poi, che l’asservimentodi un’autovettura alla commissione di reati e la sua susseguente, intrinseca peri-colosità non postulano necessariamente alcuna modifica strutturale di essa: si con-sideri infatti che la giurisprudenza sul punto non solo si è formata con riguardoalla diversa fattispecie di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, ma haindividuato la modifica strutturale solamente come uno degli elementi da cui èpossibile desumere la stabile correlazione fra il bene e il reato (Sez. 3, n. 23470del 24/01/2019).Stando così le cose, ritiene la Corte che la sentenza impugnata abbia mo-tivato nel complesso congruamente e compiutamente in merito all’esistenza di unnon occasionale nesso di strumentalità fra res e reato, facendo corretta applica-zione dei principi che nel tempo si sono stratificati nell’ambito della giurisprudenzadi legittimità (v., fra le altre, Sez. 6, n. 18531 del 27/04/2012, Rv. 252526 – 01:"È legittima la confisca di un'autovettura utilizzata dall'autore del furto per rag-giungere il luogo di esecuzione del reato e, successivamente alla sua consuma-zione, per nascondere e trasportare altrove la refurtiva, ancorché l'impiego dellastessa non possa ritenersi indispensabile”).2.
Il ricorso, per le ragioni sin qui esposte, deve essere rigettato, con con-danna dell’imputato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc.pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO NERUCCI ROSA PEZZULLO